Contabilità

Voto negativo sulla falcidia dei crediti fiscali se la proposta è sottostimata o incompleta

di Michele Procida e Benedetto Santacroce

La falcidia e la dilazione di tributi erariali e contributi è consentita dal 2017 solo mediante la transazione prevista dall’articolo 182 ter della legge fallimentare nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

La circolare 16/2018 delle Entrate contiene indicazioni, per le due procedure, rivolte agli uffici che quindi controlleranno e voteranno come creditori dopo averne verificato il rispetto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio).

La falcidia o dilazione mediante transazione è ammessa con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare, limite posto a garanzia dell’Erario.

A tal fine, occorre l’attestazione di un professionista da cui risulti che la proposta concordataria è maggiormente soddisfacente rispetto all’alternativa fallimentare.

Inoltre, percentuale e garanzie non possono essere inferiori rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.

La parte del credito falcidiata degrada a credito chirografario, va inserita in una classe apposita e, salvo il caso del concordato preventivo con continuita aziendale, deve essere soddisfatta nella misura di almeno il 20% dell’ammontare complessivo. Gli uffici potranno comunque votare negativamente nelle ipotesi in cui i valori di liquidazione contenuti nella relazione del professionista appaiano sottostimati o incompleti o qualora piu in generale il piano non appaia fattibile. Benché questi due casi vengano indicati come “esempi”, se ne potrebbe dedurre che, in linea generale, non sia consentito votare negativamente se per esempio non sia soddisfatta una certa percentuale del credito predeterminata autonomamente da un ufficio.

Anche nell’accordo di ristrutturazione del debito per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari occorre presentare una proposta analoga a quella prevista per il concordato preventivo con la differenza che la proposta (attestata) deve essere maggiormente soddisfacente rispetto “alle alternative concretamente applicabili”. Si tratta quindi di una previsione più stringente e più difficile da rispettare.

Nella circolare si afferma che la “certificazione” dei debiti (e dei crediti) tributari da parte delle Entrate non comporta la cristallizzazione del debito tributario. È perciò sempre possibile l’esercizio dei poteri di controllo, con la conseguente determinazione di un debito superiore rispetto a quello della certificazione. È tuttavia evidente come tale possibilità ponga l’Erario in una condizione differente rispetto agli altri creditori, che hanno un tempo più breve entro cui far valere i propri diritti, e renda inevitabilmente incerti gli esiti delle procedure in esame anche dopo l’omologazione.

La circolare non si occupa dei tributi locali né del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e dei contributi di bonifica non compresi nell’articolo 182-ter. Deve ritenersi, pur in assenza di indicazioni di prassi (Mef) che essi possano essere falcidiati o dilazionati ma solo secondo le regole generali.

Agenzia delle Entrate, circolare 16/E/2018

Le regole

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