Adempimenti

Voucher mono e multiuso allineati alle regole Iva

di Marco Mobili

Con il via libera allo schema di decreto legislativo che attua la direttiva 1165/2016 arrivano i «buoni corrispettivi»: lo strumento che prevede l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo nei casi di cessione di beni e di una prestazione di servizi. Non solo. Sul filo di lana anche l’Italia recepisce nel suo ordinamento tributario le regole Ue contro le pratiche elusive che incidono sul funzionamento del mercato interno introdotte con le due direttive comunitarie (1164/2016 e 952/2016), più note come Anti tax avoidance directive (Atad1 e Atad2). I due decreti sono approdati ieri al Consiglio dei ministri e alla ripresa dei lavori parlamentari, in calendario per il 3 settembre, saranno all’esame delle commissioni Finanze di Camera e Senato.

Con il primo schema di decreto anche i voucher si allineano alle regole Iva. Il «buono corrispettivo», per rispettare le regole Iva, dovrà indicare direttamente o nella documentazione che lo accompagna i beni o i servizi da cedere o prestare, nonché le identità dei potenziali cedenti o prestatori, comprese le condizioni generali del suo utilizzo. Il «buono corrispettivo» non riguarda gli strumenti di pagamento così come i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari, nonché gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi.

Il «buono corrispettivo» può essere monouso o multiuso. Per il buono monouso, al momento dell’emissione, deve essere nota la disciplina Iva applicabile alla cessione di beni o alla prestazione di servizi. Come spiega la relazione, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini Iva: «L’emissione di un buono e la successiva cessione di beni o prestazione di servizi costituiscono un’operazione unica ai fini dell’Iva».

È multiuso, invece, il buono per il quale non è nota al momento dell’emissione la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. Questi beni e servizi sono individuati, infatti, solo al momento in cui il buono è riscattato.

Più articolato il recepimento delle direttive antieleusive e sui disallineamenti da ibridi con paesi terzi. Numerose, ad esempio, le novità sulla deducibilità degli interessi passivi. Il limite del 30% del Rol non sarà più costituito dal risultato contabile, come oggi previsto, ma dal Rol fiscale, nel senso che le voci che lo compongono andranno assunte nel valore rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Inoltre, il riporto in avanti delle eccedenze di Rol non sarà più illimitato nel tempo ma consentito in 5 periodi d’imposta e gli interessi passivi capitalizzati sul costo dei beni, oggi esclusi dai limiti di deducibilità, dovranno sottostare invece a questa disciplina. Anche le eccedenze di interessi attivi riportate da periodi precedenti avranno rilevanza.Rivisitata la disciplina in materia di società controllate estere (Cfc rules) in base alla quale il reddito della società estera è imputato per trasparenza alla controllante residente in Italia al fine di contrastare pratiche di pianificazione fiscale. Il provvedimento contiene anche le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi finalizzate a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, realizzata mediante lo sfruttamento delle disparità tra legislazioni. Modifiche anche in tema di exit tax e ingresso in Italia.

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