Controlli e liti

Vuoi usare il credito? Allora rinuncia alla rottamazione

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di Rosanna Acierno

«Gentile contribuente, al fine di poter riconoscere la compensazione richiesta, è necessario che Lei manifesti la volontà di rinuncia alla rottamazione ter inoltrandoci una istanza formale in risposta alla presente Pec». È questa la comunicazione che agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) sta notificando in questi giorni ai contribuenti che stanno pagando in maniera dilazionata vecchi ruoli attraverso la compensazione di crediti di imposte disponibili.

La norma di partenza

Inbase all’articolo 31 del Dl 78/2010, anche se un contribuente dispone di crediti erariali, dal 2011 è vietata la compensazione orizzontale (ossia tra tributi diversi) in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte di ammontare superiore a 1.500 euro, laddove sia scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento delle relative cartelle.

In caso di inosservanza, si rende applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Sempre secondo quanto stabilito dalla norma, è comunque possibile procedere alla compensazione orizzontale qualora si estinguano le cartelle di pagamento scadute (anche parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo presso la sede dell’agente della Riscossione competente per territorio o mediante l’utilizzo in compensazione di propri crediti erariali con la presentazione del modello F24 Accise e l’indicazione del codice tributo «Ruol».
In tal caso, con un modello specifico (il cosiddetto modello RC1) occorre poi comunicare all’agente della Riscossione la compensazione del debito iscritto a ruolo, entro tre giorni dall’avvenuta compensazione nel caso di presentazione del modello F24 Accise tramite banche, poste o mediante il canale Entratel o contestualmente, nel caso di presentazione del modello F24 Accise direttamente agli sportelli dell’agente.

Dilazione e istanza il 30 aprile

Alla luce di questo scenario normativo, sono molti i contribuenti che, avendo ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro e vantando, contestualmente, crediti erariali, ritengono opportuno procedere al pagamento dilazionato dei propri debiti mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti, e procrastinare fino al 30 aprile 2019 la decisione di presentare per i debiti residui l’istanza di rottamazione.

Tuttavia, come anticipato, l’agenziadelle Entrate-Riscossione sta comunicando loro di riconoscere il pagamento dei debiti scaduti mediante compensazione, a condizione che rinuncino espressamente alla presentazione dell’istanza di rottamazione ter per i medesimi ruoli residui.

Una richiesta «critica»

La richiesta dell’Agenzia mira a evitare che il contribuente, mediante utilizzo in compensazione di propri crediti, “abbatta” il ruolo potenzialmente rottamabile (seppur pagando sanzioni e interessi di mora) prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, conseguendo così il vantaggio di avere un ruolo di importo inferiore che, con la rottamazione, dovrà per forza pagare (non essendo più ammessa la compensazione).

La richiesta, però, non appare conforme al dettato normativo, che in merito a questa situazione non prevede alcuna preclusione.

Peraltro, non è chiaro neanche il valore che avrebbe una iniziale risposta da parte del contribuente con cui si neghi la propria volontà di aderire alla rottamazione-ter, a fronte di un ripensamento prima del 30 aprile 2019 (con conseguente presentazione del modello di istanza di definizione agevolata). Né si può presumere, in tale ultimo caso, che l’agenzia delle Entrate-Riscossione possa opporre un diniego all’istanza di rottamazione.

Il diniego, infatti, dovrebbe essere emanato soltanto nel caso in cui il contribuente avesse indicato carichi esclusi, per legge, dalla definizione.

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