Imposte

Welfare aziendale anche per gli amministratori con redditi assimilati

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Anche gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono usufruire della disciplina fiscale degli oneri di utilità sociale rientranti nel sistema di welfare aziendale rinnovato dalla legge di Stabilità per il 2016, con benefici per le imprese e i lavoratori resi ancora più interessanti a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 e dalla manovra correttiva (Dl 50/2017).
Se le recenti modifiche normative non hanno trattato la questione specifica degli oneri di utilità sociale, ex articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, sul tema dei servizi educativi, ricreativi o sanitari il cui costo resta a carico del datore di lavoro, si è espressa la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello n. 954-1417/2016 .
Secondo le indicazioni in esso riportate agli amministratori risulta applicabile l'esclusione da tassazione per l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, secondo le previsioni di cui alla lettera f), comma 2, articolo 51, fermo restando la necessità di rispettare i limiti e le condizioni previsti dal suddetto articolo.
Per usufruire della detassazione è necessario, infatti, che si tratti di erogazioni in natura (non di erogazioni sostitutive in denaro) che perseguano specifiche finalità educative, ricreative e simili, messe a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti, senza che rilevi la circostanza che i servizi siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o sulla base di una contrattazione preventiva. Tale ultimo aspetto, infatti, assume rilevanza esclusivamente sotto il profilo della deducibilità dei relativi costi sostenuti dal datore di lavoro. Il benefit erogato per obbligo negoziale, accordo o regolamento è deducibile integralmente da parte del datore di lavoro mentre i benefici erogati volontariamente soffrono del limite di deducibilità, contenuto nell'articolo 100 del Tuir, pari ad un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
A tali conclusioni era giunta Assonime, nella circolare 24/2016, basandosi sul rinvio operato all'articolo 51 dall'articolo 52 del Tuir che disciplina proprio i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente trai quali rientrano quelli degli amministratori che non emettono fattura alla società.
Le conclusioni di Assonime, riprese anche nella più recente circolare n. 16 del 27 giugno 2017, sono state confermate dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate nella citata risposta all'interpello in cui l'istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale di un abbonamento alla palestra e di alcuni viaggi all'estero offerti sia ai componenti del proprio consiglio di amministrazione che a tutti i dipendenti seppur con valore diversificato tra categorie omogenee.
La Direzione, dopo aver qualificato i servizi offerti come non tassati in quanto ricompresi nella finalità ricreativa di cui all'articolo 100, comma 1 del Tuir, ha chiarito che l'applicazione delle disposizioni elencate nel comma 2, articolo 51 è esclusa solo quando i servizi indicati siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, riconoscendo pertanto anche agli amministratori la possibilità di usufruire del benefit detassato.

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