Come fare perAdempimenti

Redditi e perdite si compensano con il consolidato fiscale

di Fabio Gervasini e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

  • Cosa scade La possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale

  • Per chi In genere, società di capitali che sono legate da rapporti partecipativi e che intendono effettuare un'unica liquidazione di gruppo delle imposte dirette

  • Come adempiere L'opzione si esprime nel Quadro OP della dichiarazione del modello Redditi

1In sintesi

Grazie all'adesione al regime del consolidato (nazionale o mondiale) viene effettuata la liquidazione Ires in modo unitario.

Le disposizioni normative si rinvengono negli articoli 117-128 del Tuir (per il consolidato nazionale) e nel Dm 1 marzo 2018 (che ha sostituito il precedente Dm 9 giugno 2004).

Optando per il consolidato fiscale, la tassazione - per l'intero gruppo di imprese partecipanti - avviene in capo alla controllante su un'unica base imponibile data dalla somma algebrica di redditi e perdite di periodo calcolati dalle singole società che optano per il regime della tassazione consolidata.
I redditi e le perdite delle società consolidate vengono trasferite interamente a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta dalla controllante (cd. consolidamento integrale).

Invero, occorre precisare, che il ruolo di consolidante, in genere assunto dalla società che controlla altre società, dal 2015 può essere assunto anche da una società "sorella" appositamente designata dalla capogruppo residente nella Ue o nello See (articolo 117, comma 2-bis del Tuir).

Esempio
La Undgar Gmbh, società di diritto tedesco, può accedere alla fiscal unit designando quale "consolidante" una società controllata in Italia. Evidentemente i requisiti di controllo, ai fini dell'accesso al regime consolidato, devono sussistere in capo alla controllante tedesca, ancorché quest'ultima non partecipi alla tassazione di gruppo.
La designazione della controllata italiana, che consoliderà i redditi delle altre "sorelle" italiane che parteciperanno al consolidato fiscale, avverrà secondo le disposizioni del provvedimento dell'agenzia delle Entrate 6 novembre 2015, che ha previsto il modello e le modalità di designazione della società controllata.
In particolare, per designare la propria controllata, la controllante europea:
- presenta per via telematica il modello di designazione approvato con il provvedimento, che contiene i dati identificativi della controllante designante e della controllata designata;
- dà notizia alla controllata designata dell'avvenuta presentazione del modello che, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dalla controllante non residente, deve essere conservato a cura della controllata designata.
La controllante non residente può designare una sola controllata.

2Effetti della tassazione consolidata

Per effetto dell'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata di gruppo, si determina un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili (reddito o perdita) della controllante e delle controllate, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante.

Alla consolidante compete anche:

il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili

la liquidazione dell'imposta di gruppo;

la liquidazione dell'eccedenza d'imposta di gruppo rimborsabile o riportabile a nuovo.

Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.

3Esercizio dell'opzione

L'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale:

viene esercitata "per coppie" di soggetti (consolidante con ogni singola consolidata) rispondenti ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 117 del Tuir (per la consolidante) e all'articolo 120, comma 1, Tuir (per le consolidate). L'opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata (nel modello Redditi SC va indicata la scelta nel quadro OP);

presuppone l'identità dell'esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello della consolidante, nonché l'elezione di domicilio, a cura di ogni consolidata, presso la consolidante, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;

permanendo i requisiti richiesti, è vincolante per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Tuttavia, in determinate casistiche, potrà verificarsi l'interruzione dell'opzione.

Esempio
La Gamma Spa intende aderire al consolidato fiscale nazionale unitamente alla controllata Ruffo Srl.
Avendo entrambi i soggetti periodi d'imposta coincidente con l'anno solare, deliberano di optare per il consolidato fiscale per il triennio 2020-2022.
Ognuno degli aderenti alla tassazione consolidata indicherà nel proprio modello Redditi SC 2020 (riferito all'anno 2019 ma presentato nel primo anno di esercizio dell'opzione) l'esercizio dell'opzione.

Se l'opzione è stata correttamente esercitata nella dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata, può essere confermata anche qualora venisse presentata una dichiarazione correttiva nei termini, andando quest'ultima a sostituirsi a quella originaria (agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 novembre 2019, n. 488).

Inoltre, se non venissero rispettati i termini per il corretto esercizio dell'opzione è possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), così sanando il mancato esercizio dell'opzione per l'accesso al regime di tassazione consolidata (agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 marzo 2019, n. 82).

Esempio
Se la Gamma Spa, che intendeva aderire al consolidato fiscale nazionale per il triennio 2019-2021 con la controllata Felix Spa, avesse dimenticato di esercitare l'opzione nel modello Redditi SC 2019 (per i redditi del 2018, ma da presentare nell'anno 2019, ossia nel primo anno di validità dell'opzione) potrà sanare l'omissione - ed accedere al regime del consolidato fiscale già dal 2019 - qualora:
- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società abbia avuto formale conoscenza;
- siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina del consolidato fiscale alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l'esercizio dell'opzione;
- eserciti l'opzione compilando il quadro OP del modello Redditi 2020 (per i redditi 2019 e presentato nel 2020, ossia nell'anno successivo a quello di inizio di validità dell'opzione, versando la sanzione pari a 250 euro, senza avvalersi della compensazione di cui al Dlgs 241/1997.

Si segnala che l'istituto della remissione in bonis può trovare applicazione anche con riferimento al tardivo invio del modello di designazione in Italia, da parte della controllante estera, della controllata che assume il ruolo di consolidante.

4Rinnovo tacito e revoca dell'opzione

L'articolo 117, comma 3 del Tuir stabilisce che, al termine di ciascun triennio, l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale:

si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;

salvo che non si eserciti la revoca dell'opzione.

In sostanza, una volta scaduto il triennio nel quale si è optato per il consolidato fiscale nazionale, sarà possibile beneficiare del rinnovo automatico del regime senza che vi sia la necessità di inviare una comunicazione specifica (come avveniva prima delle modifiche apportate dal Dl 193/2016 ed applicabili dal 2017).

In occasione del rinnovo tacito dell'opzione, la controllante può modificare - procedendo ad apposita indicazione nel modello Redditi - il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue del gruppo in caso di successiva interruzione del regime (articolo 124, comma 4 del Tuir).

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