Come fare perFinanza

Fondo perduto alternativo, percentuale differenziata in funzione dei ricavi

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Fino al 2 settembre 2021

  • Cosa scade Richiesta del sostegno “alternativo”

  • Per chi Titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, attiva al 26 maggio

  • Come adempiere Istanza telematica attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”

1In sintesi

C’è tempo fino al 2 settembre per procedere alla richiesta telematica del contributo a fondo perduto c.d. “alternativo” rispetto a quello “automatico”, entrambi disciplinati dal Dl Sostegni bis (Dl 73/2021).

Con la recentissima risoluzione 48 del 19 luglio l’Agenzia delle Entrate ha indicato i quattro codici tributo da utilizzare nel modello F24 per la compensazione e la restituzione spontanea delle somme previste dal Sostegni bis (v. sub).

Le modalità tecniche e le informazioni utili all’invio sono tutte riepilogate nella Guida delle Entrate “I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni bis”; sono stati anche approvati, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021, modello e istruzioni per trasmettere la domanda.

La disciplina normativa del bonus “alternativo” è rinvenibile all’articolo 1, ai commi da 5 a 15, del Dl Sostegni bis

2I beneficiari

Il Legislatore ha evidenziato il perimetro soggettivo di coloro che possono beneficiare del contributo in parola, individuandolo tra quelli che contemporaneamente:
sono residenti o stabiliti in Italia;
sono titolari di una partita Iva “attiva” alla data del 26 maggio 2021 in qualità di lavoratori autonomi o di impresa che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o, in alternativa, sono titolari di reddito agrario;
hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 in qualità di eredi che proseguono l'attività di un soggetto deceduto o in seguito ad una operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) proseguendo l'attività svolta dal soggetto confluito.

Sono comunque esclusi gli enti pubblici, di cui all’articolo 74 del Tuir e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

3L’ambito oggettivo

Oltre ai predetti requisiti soggettivi è necessario rispettare alcuni requisiti di natura oggettiva.

Innanzitutto il richiedente deve presentare nel 2019 ricavi o compensi (determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e dell’articolo 54, comma 1, del Tuir) non superiori a 10 milioni di euro.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare le istruzioni ministeriali prevedono di fare riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021.

Qualora il richiedente corrisponda ad un titolare di reddito agrario, bisognerà verificare il volumed’affari dichiarato nella Dichiarazione Iva per l’anno 2019. Nel caso in cui non sia stata presentata nemmeno detta Dichiarazione bisognerà fare riferimento all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi eseguito nell’anno 2019.

Infine per gli eredi ed i soggetti derivanti da un’operazione di trasformazione aziendale, ricavi e compensi saranno determinati con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito.

Passando al secondo requisito oggettivo, dovrà verificarsi che il richiedente presenti una media mensile del fatturato e dei corrispettivi per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo intercorrente fra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La norma detta precise indicazioni per calcolare correttamente il valore medio, che dovrà essere determinato con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

A tal riguardo, appare utile ricordare quanto già sostenuto in passato dall’agenzia delle Entrate, secondo cui “la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 “Data”) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 “DataDDT”)”.

Pertanto, mutuando tali indicazioni:
devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di effettuazione dell'operazione che cade tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 3 marzo 2021;
occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del Dpr 633/1972, con data compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 3 marzo 2021;
i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'Iva) delle operazioni effettuate tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 3 marzo 2021;
concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola con riferimento ad entrambi i periodi;
per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Eredi e soggetti confluiti dovranno invece fare riferimento all’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi, determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito.

4Determinazione e importo del contributo

Una volta determinati i valori con i criteri sopra delineati, si passerà al calcolo delle medie mensili dei due periodi, dividendo i predetti importi per i mesi in cui la partita Iva è stata attiva nel periodo di riferimento.

Ovviamente, per chi ha attivato la partita Iva tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2021, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.Confrontando le medie sarà possibile verificare il calo almeno del 30% fra i due periodi.

Il contributo spettante sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi.

La percentuale è applicabile in misura differenziata in funzione dei ricavi o compensi dichiarati dal richiedente e, in particolare, se si è già fruito del contributo Sostegni:
60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Viceversa, se non si è fruito del contributo Sostegni, il contributo è pari al:
novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Se il richiedente ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il contributo alternativo potrà ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.

Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’agenzia delle Entrate non dà seguito all’istanza.

L’importo del contributo, comunque, non può essere superiore a centocinquantamila euro.

In ogni caso, il contributo è riconosciuto entro i limiti ed alle condizioni disposte dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Temporary Framework.

5L’istanza

Il contributo è richiedibile con un’istanza telematica da presentarsi all’agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le istanze potranno presentarsi fino al 2 settembre 2021.

Nell’istanza dovrà chiarirsi la modalità di fruizione del beneficio scelta dal contribuente e, quindi, se accredito in conto corrente o compensazione.

Qualora si opti per l’accredito del contributo, l’indicazione dell’Iban di riferimento è ovviamente fondamentale.

In alternativa al servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’agenzia delle Entrate è possibile utilizzare anche un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi.

L’istanza errata sarà emendabile purché non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È inoltre sempre possibile presentare un’istanza di rinuncia ad istanza precedente con contestuale rinuncia anche al contributo richiesto.

Qualora sia stata data delega ad un intermediario, questi potrà presentare la rinuncia ad un’istanza precedente anche se anche se quest’ultima non sia stata presentata dallo stesso intermediario.

6I codici tributo per compensazione e restituzione spontanea

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, con la risoluzione 48/E del 19 luglio l’agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
6946 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".

In fase di compilazione del modello, detto codice tributo è indicato nella sezione “ERARIO”, unicamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

L’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”, valorizza “anno di riferimento”. In “Cassetto fiscale” (dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”) è possibile consultare l'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione.

Per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
8131 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - CAPITALE”;
8132 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - INTERESSI”;
8133 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - SANZIONE”.

Nel modello “F24 ELIDE”, come specificato dalla citata circolare 48/E, i codici di cui sopra sono indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; con l’indicazione, in base al codice riportato, dell’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero della somma della sanzione e degli interessi.

Nel modello, in sezione “ERARIO ED ALTRO” va indicata nel campo “tipo” la lettera “R” e non va compilato “elementi identificativi”.

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