Come fare perAdempimenti

Fondo perduto, erogazione diretta o credito d’imposta per il bonus

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dal 30 marzo al 28 maggio 2021

  • Cosa scade Contributo a fondo perduto riconosciuto dall’articolo 1 del Dl 41/2021

  • Per chi Titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, attiva al 23 marzo

  • Come adempiere Istanza telematica attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”

1In sintesi

L’articolo 1 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) ha previsto la concessione di un contributo ai titolari di partita Iva che abbiano subito nel corso del 2020 una penalizzazione per effetto della pandemia da Covid-19.

Le istanze potranno essere presentate dal 30 marzo 2021 e, improrogabilmente, entro il prossimo 28 maggio.

Il beneficio può essere fruito sotto forma di erogazione diretta, accreditabile sul conto corrente del richiedente.

In alternativa, è possibile richiedere il bonus come credito d’imposta spendibile in compensazione sul modello di pagamento F24 ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.

Il contributo così calcolato non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Il sostegno è attribuito esclusivamente ai soggetti che abbiano subito un rallentamento della propria attività secondo i criteri disposti dalla norma stessa. Pertanto, l’agenzia delle Entrate disporrà dei controlli in base ai quali, qualora il contributo risultasse in tutto o in parte non spettante, se ne provvederà al recupero maggiorato di sanzioni ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, e interessi.

L’indebita percezione del contributo a danno dello Stato, inoltre, potrebbe comportare anche l’applicazione delle disposizioni di cui dell’articolo 316-ter del Codice penale.

2I soggetti destinatari

I beneficiari del contributo sono gli operatori economici titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Sono pertanto esclusi dal sostegno:
i titolari di partita Iva già cessata alla data del 23 marzo 2021;
i titolari di partita Iva attivata dal 24 marzo 2021;
gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
i titolari di reddito agrario diversi da quelli di cui all’articolo 32 del Tuir;
i soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir complessivamente superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Ai soggetti non espressamente esclusi dalla norma, il contributo spetta solamente a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Fanno eccezione a tale regola generale i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, anche questi ultimi soggetti dovranno determinare le medie di fatturato, al fine di calcolare correttamente il contributo spettante.

Il confronto fra la media dei fatturati dovrà essere eseguito con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, il calcolo della media avrà considerazione per il fatturato e i corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade a partire dal mese successivo a quello di attivazione della partita Iva.

Nel provvedimento Prot. n. 82454/2021 reso disponibile il 29 marzo 2021, l’agenzia delle Entrate ha ribadito che per tali ultimi soggetti il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Quindi, chiarisce ancora il fisco, ai fini della quantificazione del contributo, la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

3Il calcolo del contributo

Il contributo determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

La percentuale è applicabile in misura differenziata in funzione dei ricavi o compensi dichiarati dal richiedente e, in particolare:
sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo, comunque, non può essere superiore a centocinquantamila euro ed inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

4La modalità per l’accesso al contributo

Il contributo è richiedibile con un’istanza telematica da presentarsi all’agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

Le istanze potranno presentarsi dal 30 marzo e, improrogabilmente, entro il prossimo 28 maggio 2021. Nell’istanza dovrà chiarirsi la modalità di fruizione del beneficio scelta dal contribuente e, quindi, se accredito in conto corrente o compensazione.

Qualora si opti per l’accredito del contributo, l’indicazione dell’Iban di riferimento è ovviamente fondamentale.

In alternativa al servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’agenzia delle Entrate è possibile utilizzare anche un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021.

Il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi.

L’istanza errata sarà emendabile purché non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È inoltre sempre possibile presentare un’istanza di rinuncia ad istanze precedente con contestuale rinuncia anche al contributo richiesto.

Qualora sia stata data delega ad un intermediario, questi potrà presentare la rinuncia ad un’istanza precedente anche se anche se quest’ultima non sia stata presentata dallo stesso intermediario.

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