Come fare perAdempimenti

Patrimonio Destinato, al via le misure per ricapitalizzare le grandi imprese

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Dal 25 marzo 2021

  • Cosa scade Regolamento con requisiti e condizioni per accedere all’agevolazione

  • Per chi Imprese costituite nella forma di Spa, con sede in Italia

  • Come adempiere Presentazione di apposita istanza con sussistenza dei requisiti, anche tramite intermediario

1In sintesi

L’articolo 27 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio, convertito con legge 77/2020), ha previsto una misura agevolativa a favore delle imprese con sede in Italia, costituite nella forma di Spa e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Essa si sostanzia nella costituzione di un “Patrimonio Destinato” (c.d. “Patrimonio Rilancio”), costituito e gestito da Cassa deposito e prestiti Spa, anche suddiviso in comparti, che viene alimentato da beni e rapporti giuridici del Mef, a fronte del rilascio di strumenti finanziari partecipativi.

Con il Patrimonio Destinato si potrà effettuare ogni forma di investimento societario, anche a carattere temporaneo, per sostenere l’attività delle imprese beneficiarie, attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’acquisto di titoli partecipativi, nell’ambito del mercato regolamentato, primario e secondario.

In particolare, gli interventi del Patrimonio Destinato risulteranno differenziati a seconda che si inseriscano nell’ambito del quadro normativo temporaneo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato (Temporary Framework), ovvero a condizioni di mercato normali.

Al riguardo la Commissione europea ha confermato, con apposito comunicato stampa del 17 settembre 2020, l’approvazione delle misure previste dall’articolo 27 del Dl 34/2020 per il finanziamento e la capitalizzazione delle grandi imprese in crisi da parte della società veicolo “Patrimonio Rilancio”, ritenute compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato.

Tali misure sono state ritenute compatibili con il Quadro temporaneo comunitario degli aiuti di Stato, in quanto proporzionate alle necessità di porre rimedio al grave turbamento dell’economia avvenuto nel 2020.

Con il Dm 26 del 3 febbraio 2021 (“Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 59 del 10 marzo 2021, vengono regolamentati i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità di investimento del Patrimonio Destinato. In vigore dal 25 marzo 2021.

Ulteriori indicazioni circa l’operatività del Patrimonio Destinato saranno poi contenute nel regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione di Cdp Spa, previa approvazione da parte del Mef.

2I soggetti destinatari

Gli interventi del Patrimonio Destinato avranno come beneficiari effettivi esclusivamente le imprese costituite nella forma societaria di Spa.

Potranno beneficiare anche le Spa con azioni quotate nei mercati regolamentati e le società cooperativa, ma resteranno escluse le imprese bancarie, finanziarie ed assicurative. Perché si possa rientrare nell’ambito soggettivo, è necessario che le Spa soddisfino comunque i seguenti requisiti:
abbiano sede legale in Italia;
presentino un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;
non si trovino in una situazione di “irregolarità" contributiva o fiscale, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del Codice degli appalti pubblici (in tal caso, si ricorda che anche un semplice accertamento tributario non definitivo è indice di irregolarità fiscale);
non rientrino tra quelle società che hanno ricevuto sovvenzioni, ritenuti poi incompatibili con il divieto di aiuti di Stato e non rimborsati;
non siano state applicate le misure di prevenzione, stabilite dall’articolo 67 del Codice antimafia;
nei confronti degli amministratori, dei soci di maggioranza o del titolare effettivo, non sia intervenuta una condanna definitiva per i reati in materia di evasione delle imposte sui redditi e Iva;
non siano destinatarie, a titolo definitivo, di una sanzione amministrativa secondo la disciplina sulla responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001

3La duplice operatività

Il Regolamento prevede due differenti modi di operatività del Patrimonio Destinato, a seconda se si rifletta nel quadro normativo dell’Unione Europea del Temporary Framework (Titolo II), ovvero una operatività a condizioni di mercato (Titolo III).
Nell’ambito della prima - parliamo delle forme e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato - il Patrimonio Destinato interviene mediante:
la partecipazione ad aumenti di capitale;
la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;
la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
Oltre alle specifiche tipologie di intervento (articolo 6), il Dm si preoccupa di intervenire:
sulla “dimensione” degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili (articolo 7);
sulla “dimensione” massima dei prestiti obbligazionari subordinati e i requisiti quantitativi massimi cumulati da rispettare (articolo 8);
le condizioni economiche per la sottoscrizione di aumenti di capitale (articolo 9);
le condizioni economiche per sottoscrivere prestiti obbligazionari con obbligo di conversione (articolo 10);
e le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati convertibili (articolo 11);
e prestiti obbligazionari subordinati (articolo 12).

Il Dm si occupa, poi, anche delle modalità di disinvestimento del Patrimonio (articolo 13) e degli impegni che l’impresa deve assumere al fine di poter beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato (articolo 14).

Infine, per quanto riguarda la operatività a condizioni di mercato (Titolo III), il Dm stabilisce, in primo luogo, che gli interventi del Patrimonio Destinato saranno effettuati secondo le priorità definite nel Piano nazionale di riforma (articolo 10, comma 5, legge 196/2009), in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.
Il Dm disciplina in dettaglio:
i requisiti di accesso delle imprese (articolo 16);
le tipologie e le dimensioni degli interventi della partecipazione ad aumenti di capitale e alla sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili (articolo 17);
le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere aumenti di capitale in regime di mercato (articolo 18);
o prestiti obbligazionari convertibili in regime di mercato (articolo 19).

Le disposizioni conclusive del Dm, in particolare del Titolo IV, recano invece i principi dell’attività istruttoria che dovrà essere eseguita dal Patrimonio Destinato, o per suo conto.

Infine, il Titolo V si rivolge al regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato dal consiglio di amministrazione di Cdp Spa, previa approvazione da parte del Mef.

4Le modalità di adempimento

L’impresa richiedente, con apposita dichiarazione autocertificata sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell’organo amministrativo e acquisito il parere dell’organo di vigilanza (ove presente), dovrà attestare una serie di informazioni, a seconda se gli interventi siano richiesti nell'ambito del Temporary Framework ovvero in regime di mercato ordinario (articolo 27).
Ulteriori indicazioni circa l’operatività del Patrimonio Destinato e le modalità di presentazione dell'istanza saranno poi contenute nel regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato dal consiglio di amministrazione di Cdp Spa, previa approvazione da parte del Mef.

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