Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 15 maggio

di Paolo Sardi

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06 maggioTrasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati

Indicazioni

Per i destinatari registrati e i depositari autorizzati scade oggi il termine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:

- Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);

- Destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);

- Destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);

- Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);

- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);

- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).

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10 maggioTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico

Indicazioni

Per gli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore dei prodotti energetico scade oggi il termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).

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10 maggioImposta di bollo su assegni circolari, versamento trimestrale

Indicazioni

Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del primo trimestre 2025, dovuta in base alla dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2025.

Il versamento va effettuato con il Modello F24 direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 on-line messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione o tramite intermediario abilitato (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.


13 maggioTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche

Indicazioni

Per gli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra scade oggi il termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).

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15 maggioFatture di modesto valore

Indicazioni

Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a Euro 300.

Dall'1 gennaio 2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi registrate nel relativo registro.

Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

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15 maggioFatturazione differita (formato elettronico)

Indicazioni

Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.

Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.

N.B. Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;

- mancata/non tempestiva memorizzazione o trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;

- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta non documentato.


15 maggioAssociazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili

Indicazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, legge 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l'opzione al regime di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

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