12/L’utilizzo ampliato della società semplice
La normativa tributaria (di natura transitoria, ma più volte reiterata) che ha sospinto alla trasformazione delle società commerciali in società semplici aventi come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, mobili registrati o partecipazioni, ha sospinto anche a riprendere in esame la forma della società semplice per comprendere se si tratti di uno strumento utile per l’intestazione di un patrimonio, per la sua gestione e per la sua protezione.
C’è da osservare anzitutto che la normativa fiscale ha consentito di sdoganare il problema dell’oggetto della società semplice, e cioè se sia legittimo che la società semplice possa avere a oggetto l’intestazione e la gestione di un patrimonio.
L’opinione tradizionale riteneva che la società semplice potesse essere impiegata solo per lo svolgimento di attività agricole. Ma questa impostazione è stata appunto superata per effetto della predetta reiterata legislazione, di natura transitoria, che, dal 1997 in avanti, ha agevolato l’evoluzione delle società commerciali verso la forma delle società semplici.
Questa legislazione ha dunque sollecitato l’idea secondo la quale il quadro originario, delineato nel Codice civile, ha subito una netta modificazione, consistente appunto nell’ammettere la gestione di beni quale possibile oggetto di una società semplice.
L’espressione più compiuta di queste conclusioni è contenuta in due recenti massime del Comitato notarile del Triveneto: la n. G.A.10, e la n. O.A.11.
In sintesi, queste due massime affermano che la «attività di gestione di beni» (mobili o immobili), se intesa come «attività non commerciale», può essere oggetto sia di una società «commerciale» sia di una società semplice: si tratta di una attività «non commerciale» quando essa sia svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali . È il caso, ad esempio, della società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate a essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori.
Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi