Controlli e liti

Accertamenti «black list», la prova va fornita dal contribuente

di Marco Piazza

Quando l’Ecofin aggiorna la “lista nera” dei paradisi fiscali (da ultimo, nel corso dell’Ecofin del 12 marzo scorso, le cui conclusioni sono contenute nel documento del Consiglio n. 7441/19 Fisc 169 Ecofin 297), in molti si chiedono quali impatti concreti abbia tale decisione, dal punto di vista fiscale, sugli italiani che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti con questi Paesi.

La risposta è che le modifiche alla black list Ue non hanno alcun impatto immediato in Italia. Le politiche italiane di contrasto ai Paesi a fiscalità privilegiata si basano, infatti, su provvedimenti del tutto autonomi, anche se certamente influenzati dai lavori dell’Unione europea e dell’Ocse.

Ad ogni modo, la circostanza che sia a livello Ocse sia a livello di Unione europea venga esercitata una forte pressione nei confronti dei paradisi fiscali perché si adeguino agli standard di trasparenza e correttezza fiscale degli altri Paesi deve indurre a qualche riflessione. La persuasione infatti passa attraverso atti concreti; ad esempio, il blocco dei finanziamenti europei operanti nel contesto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (Efsd), del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis) e del Mandato di prestito esterno (Elm) (si veda la comunicazione della Commissione europea, C/2018/1756 final del 21 marzo 2018). Qualcosa nell’atteggiamento di questi Stati, quindi, nel tempo potrebbe cambiare.

La black list delle persone fisiche

L’unica black list italiana (Dm 4 maggio 1999) serve solo ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (articolo 2, comma 2-bis del Testo unico). Indirettamente, la black list del 1999 produce effetti anche sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni quando i contribuenti residenti in Italia abbiamo violato le norme sul monitoraggio fiscale in relazione ad investimenti effettuati nei Paesi “black” (articolo 12 del Dl 78/2009).

Può disorientare la circostanza che in questa lista vi siano ben 37 Stati che sono inclusi anche nella white list dei Paesi cosiddetti collaborativi dall’Italia. Ma il fenomeno è spiegabile con il fatto che si tratta di “paradisi fiscali” per le persone fisiche a causa del regime di tassazione pressoché nullo, ma nel contempo consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Imprese, analisi caso per caso

Non esistono più, invece, black list applicabili alle imprese. La normativa antiabuso riguardante la tassazione separata per trasparenza dei redditi delle entità controllate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (la cosiddetta disciplina Cfc di cui all’articolo 167 del Testo unico) e la tassazione integrale dei dividendi e dei redditi assimilati provenienti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata – nonché delle relative plusvalenze – si basa su un’analisi che deve essere fatta dal singolo contribuente, senza l’aiuto di alcuna lista, e fondata su parametri obiettivi:

per la Cfc, assoggettamento della controllata estera a un «tax rate effettivo» inferiore al 50% di quello che sarebbe stato applicato se fosse stata residente in Italia unitamente al requisito che i proventi della controllata estera derivino per almeno un terzo da «investimenti passivi» o da servizi a basso valore aggiunto (articolo 167, comma 4), salvo dimostrazione dello svolgimento di una effettiva attività economica mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (scompare invece l’esimente basata sulla tassazione effettiva; si veda l’audizione Assonime del 4 ottobre 2018);

per i dividendi e le plusvalenze, assoggettamento della controllata estera a un «tax rate effettivo» inferiore al 50% di quello che sarebbe stato applicato se fosse stata residente in Italia, con la particolarità che se l’entità estera non è controllata, si fa riferimento al livello di «tassazione nominale» o alla presenza, nello Stato estero, di regimi speciali. La tassazione integrale non opera se la società estera risiede nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; e non si applica neanche nel caso in cui il contribuente dimostra che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

I risultati dei lavori dei lavori del gruppo “Codice di condotta” riportati nelle conclusioni del Consiglio Ue del 12 marzo sono, in ogni caso, molto utili perché, fra l’altro, segnalano le giurisdizioni che adottano «regimi fiscali speciali» definiti secondo i criteri contenuti nelle conclusioni del Consiglio Ue dell’8 novembre 2016 (documento n. 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014). Tuttavia una concreta analisi, ai fini della tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze relative a partecipazioni in società estere non controllate dovrebbe essere fatta, come si è detto, caso per caso.

Gli approfondimenti

Rilevazione dei dividendi per soggetti Ires e recepimento della direttiva Atad (clicca qui per accedere ai documenti)
A cura di Alberto Di Vita
Tratto da: Guida alla Contabilità & Bilancio del 7 marzo 2019

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