Controlli e liti

L’errore scusabile può salvare i ritardi precedenti al lieve inadempimento

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di Antonio Zappi

L’ articolo 15-ter del Dpr 602/1973 che disciplina la decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari non è applicabile retroattivamente. Sono queste le conclusioni a cui è nuovamente giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14279/2018 ( clicca qui per consultarla ), non diversamente, peraltro, da quanto già affermato con l’ordinanza 9176/2016. Tale norma, infatti, è entrata in vigore il 22 ottobre 2015 e, secondo i massimi giudici, la sua applicazione è da escludere per il pregresso, anche perché il legislatore ha codificato una disciplina transitoria (articolo 15 del Dlgs 159/2015) che chiude la porta ad ogni ipotesi di interpretazione retroattiva. In conseguenza di ciò, come esplicitamente previsto dalla legge, il contribuente che avesse versato in ritardo (o in maniera insufficiente) la prima rata di una dilazione delle comunicazioni di irregolarità delle liquidazioni automatiche ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 (ante-periodo 2014), del controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (ante-periodo 2013) e delle liquidazioni automatiche dei redditi soggetti a tassazione separata (ante-periodo 2012), incappa inevitabilmente nella decadenza dalla rateazione.

Non tutto, però, potrebbe essere perduto. Al riguardo, infatti, va segnalato non solo che parte della giurisprudenza di merito (per tutte, Ctr Liguria 1227/4/2016 e Ctr Lazio 3410/1/2016) ha confermato il diritto alla dilazione per annualità escluse dalla legge in presenza di lievi irregolarità, ma soprattutto che, a volte, è la stessa agenzia delle Entrate a prevedere l’inquadramento di minime tardività (o di insufficienze di un versamento) nell’ambito degli errori scusabili, vagliando il comportamento tributario «storico» del contribuente inadempiente, ovvero valutando se il suo rapporto con il Fisco sia ordinariamente improntato a canoni di correttezza (assenza di iscrizioni a ruolo e, più in generale, tempestività e regolarità nell’assolvimento degli obblighi tributari).

Ad aprire la strada ad interpretazioni orientate a un’attuazione concreta dello Statuto del contribuente è stata la Dre Lombardia che, già da tempo (nota 0143486 del 23 dicembre 2014), ha invitato i propri uffici a esercitare il potere-dovere di riconoscere un errore scusabile (o una causa di forza maggiore) che possa aver determinato un ritardo da parte del contribuente nell’esecuzione dell’adempimento previsto. Più recentemente invece, risolvendo proprio un caso relativo alla decorrenza dell’articolo 15-ter, è stata la Dre Veneto (nota 40662 del 26 luglio 2016) ad esprimere una posizione illuminata e ad autorizzare i propri uffici periferici ad elaborare, caso per caso, una sorta di griglia valutativa per desumere un grado di lealtà fiscale del contribuente idoneo a poter accordare il premio di una rimessione in termini per l’occasionalità del suo errore.

Non già, tuttavia, tramite illegittime forzature interpretative della portata retroattiva dell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, come ribadito anche dalla Cassazione, ma valorizzando la storia fiscale del contribuente per gratificarlo con un’applicazione avanzata dell’articolo 10 della legge 212/2000, ovvero con una rara ed apprezzabile interpretazione del principio di collaborazione e buona fede previsto dallo Statuto del contribuente.

Cassazione, ordinanza 14279/2018

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