Professione

Crisi d’impresa, sui consumatori procedure lunghe

di Alessandro Galimberti

Il Codice della crisi d’impresa segna una tappa fondamentale nell’aggiornamento della legge fallimentare, ma è in parte un’occasione persa e resta comunque un cantiere aperto a rettifiche, anche non secondarie. Professionisti, giuristi, magistrati si sono dati appuntamento al Teatro Sociale di Bergamo per la due giorni del convegno «La nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza», che si chiude oggi, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, in collaborazione con l’ordine degli Avvocati, il Consiglio notarile di Bergamo e il Tribunale di Bergamo.

Secondo Renato Rordorf, il padre della riforma, il punto d’approdo – comunque dentro una regolazione codicistica in controtendenza rispetto agli ultimi decenni di normazione liquida – sarebbe dovuto essere più snello, soprattutto in riferimento alla nuova e significativa disciplina degli alert (peraltro parzialmente annacquati nell’iter legislativo), ma ora «è importante interpretare lo spirito dell’allerta che non è una messa in guardia all’imprenditore in difficoltà poiché sia l’allerta sia la composizione assistita devono essere interpretate e attuate invece come strumento di supporto per l’imprenditore in difficoltà. I termini in questa fase dovrebbero essere confidenziali se non proprio amichevoli» ha detto Rordorf.

Un altro snodo importante della riforma riguarda il diritto societario, ha aggiunto il padre delle riforma, con le disposizioni che sottolineano il dovere degli amministratori e degli organi di controllo di curare l’adeguatezza dei modelli 231 quale che sia la forma societaria dell’impresa. «La comprensione del valore di questi obblighi determinerà il successo o meno della riforma» ha concluso Rordorf.

Secondo Mauro Vitiello capo ufficio legislativo del ministero della Giustizia – e già magistrato fallimentare a Bergamo – il nuovo ruolo del Pm, che potrà avviare la procedura di crisi attingendo a qualsiasi fonte informativa riguardo l’insolvenza del debitore – non più solo a notizie da altri procedimenti giudiziari – apre quantomeno un problema organizzativo. Allerta e procedure alternative riguarderanno anche società già in crisi (con la previsione di sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi) ma non ancora insolventi. Gli indicatori della crisi sono i ritardi reiterati e significativi nei pagamenti. Quanto alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sorgono dubbi anche della giurisprudenza. È riconducibile al modello concordatario? I piani qui dovrebbero avere durata breve, ma spesso i tribunali concedono anche 25 anni, legati ai mutui ipotecari.

La riforma autorizza la prosecuzione del pagamento del finanziamento per acquisto casa, eccezione presente anche nel concordato preventivo maggiore con continuità e in quello minore (qui giustificato sulla circostanza che quel bene garantisce i crediti fino a capienza). Nella procedura sul consumatore questa garanzia non c’è, determinando uno strappo alle regole generali: questa procedura potrà essere svincolata dall’obbligo di pagamento dei chirografari, quindi è una procedura concorsuale atipica.

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