Controlli e liti

Percorso a ostacoli per le regole «Fatca»

di Marco Bellinazzo e Davide Rotondo

Debutta oggi la normativa Fatca nonostante il quadro normativo italiano sia ancora incompleto mancando la legge di ratifica, assenza che crea incertezza tra gli intermediari finanziari. Il testo è stato approvato nel Cdm di ieri e approderà in tempi strettamente tecnici al Parlamento.
Lo scorso 10 gennaio il Governo ha sottoscritto con gli Usa l'Accordo Intergovernativo per l'implementazione della normativa Fatca ("Iga Italia"). L'Accordo dovrà essere recepito con legge di ratifica in applicazione retroattiva dal 1°luglio 2014. L'iter prevede poi l'emanazione della normativa secondaria che lo scorso 23 aprile l'Economia ha reso disponibile per consultazione pubblica (conclusasi lo scorso 8 maggio).
A livello internazionale la situazione non si discosta molto da quella italiana dato che ad oggi solo 5 paesi (Svizzera, Gran Bretagna, Germania, Irlanda e Messico) hanno completato l'iter interno su 42 accordi Iga firmati.
Un percorso a ostacoli quello degli ultimi 2 anni per gli intermediari che devono rispettare la scadenza dettata da una normativa internazionale e contemporaneamente procedere a interventi di adeguamento sulla base di requisiti fluidi; a questo si aggiunge l'incertezza dell'applicazione di una legge primaria non ancora ratificata e dunque teoricamente senza alcun obbligo giuridico (anche in relazione alle autorità statunitensi). Tuttavia, se la legge di ratifica entrasse in vigore avrebbe applicazione retroattiva, pertanto molti intermediari hanno deciso di avviare le procedure di identificazione della clientela, previste fin da oggi.
L'applicazione del Fatca in Italia ha impatto su un'ampia platea di operatori del mercato finanziario, tenuti all'identificazione della clientela statunitense e alla comunicazione delle informazioni rilevanti all'agenzia delle Entrate. Le istituzioni finanziarie chiamate ad adempiere gli obblighi Fatca sono banche, società di gestione accentrata (articolo 80 Dlgs 58/1998 – Monte Titoli spa), Poste Italiane (limitatamente a Banco Posta), società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr), imprese di assicurazione che operano nei rami vita, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, enti di previdenza obbligatoria e complementare di cui al Dlgs 252/2005, istituti di moneta elettronica e di pagamento (articolo 114-bis e 114-sexies del Tub), veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999, i trust (qualora il trustee sia un'istituzione finanziaria e almeno uno tra il trust e il trustee sia residente in Italia), le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere e alcuni emittenti di carte di credito.
A partire da oggi, ai nuovi clienti che sottoscriveranno un prodotto finanziario potrebbe essere richiesto di attestare la residenza fiscale non americana fornendo ulteriore documentazione a supporto in caso di particolari indizi quali ad esempio un cellulare o un indirizzo americano.

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