Professione

Doppio ruolo degli Ordini: completare le regole e decidere le sanzioni

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di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco

Le regole tecniche approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili(Cndcec) - su parere del Comitato di sicurezza finanziaria in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione - hanno un valore di normativa attuativa secondaria. Il provvedimento nasce dall’esercizio da parte del Cndcec di quel potere di regolamentazione che la riforma del 2017 ha attribuito agli Ordini professionali allo scopo di promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

In particolare, la norma di riferimento è l’articolo 11 del D.Lgs. n.90/2017 che indica gli organismi di autoregolamentazione come «responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche» da adottare previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria. Si tratta di un passaggio normativo di particolare importanza in quanto impone agli Ordini professionali di supportare gli iscritti nell’applicazione della legge antiriciclaggio attraverso specificazioni di carattere tecnico degli obblighi individuati in astratto dalla normativa.

Le sanzioni disciplinari

Nella riforma il potere di regolamentazione degli Ordini si coniuga con quello disciplinare che gli stessi possono esercitare a fronte di violazioni gravi e plurime degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni tecniche di attuazione. In questi casi, la sanzione disciplinare può anche contemplare l’interdizione dallo svolgimento dall’attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni.

Secondo lo Studio n.1 2018 B del Consiglio del Notariato nel caso delle regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione e delle indicazioni vincolanti, previste dalla normativa antiriciclaggio (articoli 11 comma 2, 5 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017), è proprio la legge primaria che prevede la delega agli Ordini professionali, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normativa da essa prodotta. Pertanto, le regole tecniche rientrano a pieno titolo nel sistema delle fonti in materia di antiriciclaggio secondo la seguente classificazione:

a) direttiva Ue, relativi considerando e principi generali (di immediata portata precettiva);

b) legge delega e decreto delegato;

c) circolari ministeriali;

d) regole tecniche ed indicazioni vincolanti dell’organismo di autoregolamentazione;

e) studi degli Ordini;

f) linee guida e direttive interne adottate da ciascun professionista.

Al di là del valore giuridico, l’importanza delle regole tecniche si manifesta soprattutto a livello applicativo perché offrono una chiave di lettura degli adempimenti antiriciclaggio strettamente rispondente alle peculiarità delle diverse categorie di soggetti obbligati.

In effetti, un’applicazione indiscriminata degli obblighi antiriciclaggio travalicherebbe il principio dell’approccio basato sul rischio che implica una proporzionalità tra la portata dell’obbligo e l’effettivo rischio di riciclaggio, aumentando gli adempimenti a carico dei professionisti e, in ultima analisi, ostacolando il regolare svolgimento delle attività economiche lecite.

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