Controlli e liti

Contraddittorio preventivo obbligatorio anche per gli accertamenti bancari

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di Guido Chiametti

Il contraddittorio fra Fisco e contribuente deve essere svolto ante actum. La Corte costituzionale, con la sentenza 228 depositata il 6 ottobre scorso, ha modificato alcune regole in materia di accertamento da svolgersi ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/73 in capo a soggetti che producono reddito di lavoro autonomo: la pronuncia rimarca una differenza sostanziale tra il modo di procedere del Fisco per l’accertamento in capo al professionista rispetto che per l’accertamento in capo al titolare d’impresa.

In entrambe i casi, sia davanti al professionista che all’imprenditore, il contraddittorio fra Fisco e contribuente deve esistere. Il contraddittorio preventivo deve essere applicato a tutti i procedimenti amministrativi, prima della notificazione di qualsiasi atto. È un passaggio opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzato a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire (già in sede precontenziosa) la prova contraria e rispondente a esigenze di economicità processuale.

A confermare lo svolgimento del contraddittorio sono le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 19667/2014: se il contraddittorio non viene effettuato, l’atto emesso è nullo in quanto espressione di autorità. Di conseguenza, per la sua redazione l’Ufficio si deve avvalere della partecipazione attiva del contribuente per non incidere in modo negativo sui propri interessi.

Il contraddittorio è un diritto fondamentale del contribuente e un dovere per l’amministrazione finanziaria. Pertanto è necessario che venga effettivamente svolto e il contribuente sia materialmente sentito, a presidio anche del giusto procedimento (Cassazione 17229/2006) . Questa prova deve essere immortalata in un verbale appositamente redatto e sottoscritto dalle parti: in fase precontenziosa il contribuente potrà enunciare la propria linea difensiva, rafforzata anche da valida documentazione (tenuto conto, fra l’altro, che il processo tributario è essenzialmente un processo per tabulas). A questo proposito devono essere date tutte le informazioni prima che venga emesso il provvedimento.

Anche se è imminente la decadenza dei termini, l’Ufficio deve ugualmente provvedere al contraddittorio preventivo. Se il contribuente avrà capacità persuasiva, supportata anche da valida documentazione, e se il funzionario si è già convinto di una certa soluzione, quest’ultimo dovrebbe rivedere la decisione già maturata. Tutto ciò al fine di avviare un’istruttoria completa e di non ledere il contribuente, per quanto riguarda i suoi rapporti di natura fiscale.

Anche in caso di accertamento bancario, dunque, il contraddittorio deve comunque esistere per il semplice fatto che il contribuente (o chi per lui) dovrà interloquire con il funzionario: gli dovrà fornire copie degli estratti conti bancari ed altro ancora. Se la verifica fiscale si svolge presso il domicilio del contribuente, esiste già un contraddittorio. È necessario, però, anche se la verifica si svolge a tavolino, cioè presso gli uffici delle Entrate. Il contraddittorio costituisce una pietra miliare e deve essere svolto, su iniziativa del funzionario, per qualsiasi procedimento amministrativo tributario.

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