Controlli e liti

Stop al redditometro con i costi figurativi

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di Fabrizio Riccio

Per rideterminare in aumento il reddito finanziario di un contribuente – nell'ambito di un accertamento sintetico – l'Ufficio deve considerare anche i costi figurativi, come gli ammortamenti e gli accantonamenti al fondo Tfr a favore dei dipendenti. Si tratta, infatti, di elementi che solo apparentemente riducono il potere di acquisto del contribuente-imprenditore, ma che di fatto non sono riconducibili a un effettivo esborso di somme di denaro nell'anno in cui sono imputati. È quanto chiarito dalla Ctp Caltanissetta con la sentenza 762/03/2014.

La controversia parte da un avviso di accertamento con cui le Entrate rideterminavano sinteticamente il reddito di un contribuente per gli anni 2007 e 2008. Nel 2008 il contribuente aveva acquistato un'auto coprendo parte del prezzo di acquisto con il ricavato della cessione di un'altra auto. La differenza tra i valori dei due beni veniva considerata come incremento patrimoniale, sintomo di una capacità di spesa derivante da un reddito sinteticamente accertabile (articolo 38, Dpr 600/1973). Di avviso contrario la difesa, secondo cui il reddito finanziario deve ricomprendere anche gli oneri di natura non finanziaria che di fatto – pur riducendo il reddito imponibile nell'esercizio di competenza – non intaccano la capacità di spesa.

La metodologia di accertamento sintetico vigente all'epoca della controversia (l'articolo 38 del Dpr 600/1973 è stato modificato dal Dl 78/2010) consentiva all'Ufficio di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi, come beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali, e così via.
Presupposto logico di tale accertamento è il collegamento funzionale tra una spesa e un reddito idoneo a sostenerla, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente (Cassazione 11607/01). Ai fini della legittimità della rettifica sintetica, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato doveva essere pari almeno ad un quarto per due o più periodi di imposta (scarto ridotto ad un quinto nella normativa attuale senza più alcun riferimento al numero minimo di periodi di imposta).

Secondo la ricostruzione dei giudici il contribuente, per effetto della deduzione delle quote di costi figurativi (ammortamenti e accantonamenti Tfr), ha di fatto beneficiato di una maggiore liquidità rispetto a quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi (nella stessa direzione anche Ctp di Alessandria 128/1/2014). Tale liquidità giustifica la capacità di spesa del contribuente e pertanto può rappresentare la prova contraria per arginare le pretese dell'Ufficio in fase di accertamento induttivo del reddito del contribuente.

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