Controlli e liti

Test alla Consulta per 2,5 miliardi di tasse

di Valentina Melis e Giovanni Parente

Ci sono le imprese del settore energetico su cui grava la Robin tax ma anche gli eredi «indiretti» chiamati a versare l’imposta di successione maggiorata. Insomma, è molto ampia la platea dei contribuenti italiani in attesa del responso della Corte costituzionale su una serie di leggi fiscali in questo inizio d’anno. Nel complesso, valgono quasi 2,5 miliardi le 14 norme tributarie a rischio bocciatura della Consulta, tra imposte, agevolazioni e regole procedurali.

Già domani si comincia con la Robin tax, l’addizionale Ires pagata dalle aziende dell’energia, rinviata alla Corte fin dal 2011. In questo caso, l’eventuale semaforo rosso dei giudici avrebbe effetti pesantissimi per l’Erario, perché, stando alla relazione al Parlamento dell’Authority di settore, l’imposta frutta un gettito di circa 1,3 miliardi all’anno. Ecco perché probabilmente finora la trattazione è stata così difficile da affrontare. Tanto è vero che la questione già risultava in calendario l’anno scorso.

Tra le critiche rivolte dalla commissione tributaria di Reggio Emilia che ha sollevato il caso, ci sono la mancanza di necessità e urgenza del decreto legge (Dl 112/2008) che, tra l’altro, ha introdotto la Robin tax e la violazione del principio di capacità contributiva, dato che il prelievo penalizza, a detta dei giudici, tutte le imprese del settore, anche quelle che non beneficiano degli eventuali rialzi dei prezzi del petrolio. A questo va aggiunta una ulteriore considerazione: l’addizionale è stata introdotta in un periodo di forti rialzi del prezzo del greggio, mentre adesso la situazione di mercato è radicalmente cambiata.

Un’altra questione che si trascina da tempo è quella dell’aggio sulla riscossione (portato dal 9% all’8% a partire dal 2013). Tradotto in termini più semplici, è la percentuale con cui viene ripagata Equitalia per il recupero di imposte e multe non pagate. In questo caso, i rilievi riguardano il fatto che l’aggio è slegato dai costi effettivi della riscossione e che ci sarebbe una disparità di trattamento fra contribuenti, perché chi paga prima il suo debito si vede applicare una percentuale più bassa.

In realtà le norme che consentirebbero una riduzione dell’aggio ci sono già. Ma la scelta fatta nel 2013 è stata quella di non intervenire su questo fronte per tutelare i conti del concessionario pubblico della riscossione (i proventi dell’aggio valgono 500 milioni). Anche perché eliminare del tutto questa voce si presterebbe alla critica di scaricare i costi della riscossione su tutti i contribuenti e non solo su quelli raggiunti da cartelle esattoriali.

All’esame della Consulta va anche una norma con effetto retroattivo, che riguarda la tassazione dei fondi immobiliari. In particolare, il decreto sviluppo 70/2011 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% calcolandola sul valore medio delle quote possedute nel 2010. La questione è stata sollevata dalla Ctp di Milano, con un’ordinanza del 2009, che però è stata pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» a marzo dell’anno scorso.

Nel pacchetto di regole fiscali sottoposte all’esame di costituzionalità c’è anche l’esenzione dall’imposta di bollo per le Onlus, perché tra gli atti agevolati non sono stati espressamente previsti quelli giudiziari e processuali depositati dalle organizzazioni non lucrative (tra cui quelle di volontariato).

Né potevano mancare le tasse sugli immobili: il motivo del contendere sull’esenzione Ici per i fabbricati rurali è l’impossibilità per il Comune di provare in contenzioso l’assenza delle condizioni che legittimano l’agevolazione. Ma il capitolo delle regole procedurali (per cui non è possibile stimare il gettito a rischio) è molto ampio. Per esempio, la Ctp di Campobasso contesta la disparità di trattamento tra fisco e contribuente in quanto la sospensione degli effetti di un atto di accertamento termina dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Al contrario, se è il contribuente ad aver ragione su un rimborso negato dall’amministrazione finanziaria, la sentenza di primo grado non diventa immediatamente esecutiva. Più o meno sulla stessa linea c’è anche l’impossibilità di usare nel contenzioso con il fisco tutte le informazioni che non sono state fornite al momento della risposta a un questionario. Una preclusione che, secondo la Ctp di Como, si traduce in una violazione del diritto di difesa.

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