Professione

Antiriciclaggio, per i commercialisti quattro livelli di rilevanza per autovalutare il rischio

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di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco

Nella seduta del 16 gennaio 2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), così come prescritto dall’articolo 11 del Dlgs 90/17, ha approvato le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Il documento, adottato previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, consta di tre Regole aventi ad oggetto:

1) l’autovalutazione del rischio;

2) l’adeguata verifica della clientela;

3) la conservazione dei dati e delle informazioni.

Secondo quanto chiarisce la Regola n.1, il professionista in sede di autovalutazione del rischio dovrebbe determinare il livello del rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, la vulnerabilità dell’assetto organizzativo dello studio professionale e il cosiddetto rischio residuo.

I fattori per il calcolo

Per la valutazione del rischio inerente occorre tenere conto di una serie di fattori, quali la tipologia di clientela, l’area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti. A ciascuno di tali fattori andrà associata la rilevanza: non significativa, poco significativa, abbastanza significativa e molto significativa. A ciascun livello di rilevanza corrisponde un valore numerico di intensità ( da 1 a 4) cosicché la media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori sarà quella che determinerà il valore del rischio inerente. Il professionista dovrà poi valutare il grado di vulnerabilità della sua struttura organizzativa sulla base dell’efficacia della formazione, dell’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, dell’organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni, dell’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni delle violazioni alle norme sull’uso del contante. Anche in questo caso, a ogni elemento andrà assegnato un valore numerico sulla base del grado di rilevanza, cosicché il grado di vulnerabilità dello studio professionale sarà determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascun dei fattori considerati.

Occorrerà poi calcolare il cosiddetto rischio residuo sulla base dei valori ponderati del rischio inerente e della vulnerabilità. Stabilito il rischio residuo, il professionista deve adottare le misure necessarie per la gestione del rischio stesso, avuto riguardo alle dimensioni della struttura, al numero dei componenti dello studio e al numero delle sedi in cui viene svolta l’attività. La Regola tecnica n.2 indica, invece, il percorso che il professionista deve compiere per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. A tal riguardo, la prima tappa da affrontare è la valutazione del rischio inerente all’attività svolta. Per agevolare il professionista, le prestazioni sono state classificate sulla base di tre livelli di rischio: poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo. Rientrano nella prima categoria tutte quelle prestazioni che in quanto privi di profili patrimoniali e finanziari restano per legge esclusi dall’ambito di applicazione dell’adeguata verifica nonché quelle in cui il professionista non entrando nel merito delle operazioni svolte dal committente non potrebbe porre in essere alcun monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Si pensi, per esempio alla mera apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali. Il Cndcec annovera, invece, tra le prestazioni professionali a rischio abbastanza significativo, per esempio l’amministrazione di società, enti, trust, l’assistenza per richiesta finanziamenti, la consulenza in operazioni di finanza straordinaria. Infine, per l’evidente connotazione economico-finanziaria, sono da reputarsi a rischio molto significativo le prestazioni di consulenza in operazioni di finanza straordinaria. Appare utile sottolineare che la classificazione delle prestazioni sulla base del rischio in astratto rilevato dal Cndcec non esime il professionista dal dover procedere alla valutazione del rischio tenuto conto della specificità del caso concreto.

L’ultima Regola tecnica del documento approntato dal Cndcec prende in considerazione l’obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni.

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