Imposte

Dal 2020 anche trust e fondazioni obbligati al pagamento di Ivie e Ivafe

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di Carlotta Benigni e Antonio Longo

Ampliato il presupposto soggettivo di Ivie e Ivafe che dal 2020 saranno dovute non solo dalle persone fisiche, ma anche da tutti gli enti non commerciali (come trust e fondazioni) che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all’estero. È quanto previsto dall’articolo 89-bis del Ddl di Bilancio licenziato dalla commissione Bilancio del Senato, che verrà sottoposto al voto di fiducia lunedì e che dovrebbe poi ottenere velocemente l’ok anche dalla Camera.

L’Ivie (imposta sul valore degli immobili esteri) è stata introdotta dal 2012 (governo Monti) come tributo sugli immobili all’estero detenuti da persone fisiche residenti in Italia proprietarie o titolari di altro diritto reale. Il valore su cui calcolare l’imposta, per i Paesi Ue o aderenti allo See, è quello catastale estero. In mancanza, si fa riferimento al costo di acquisto e, in assenza anche di questo, al valore di mercato. Per gli altri Stati, il valore è costituito dal costo di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato. L’aliquota ordinaria è pari allo 0,76%. Con le modifiche prospettate cambia radicalmente il presupposto soggettivo di applicazione di questa imposta patrimoniale: l’imposta si renderà dovuta infatti, non solo dalle persone fisiche, ma da tutti i soggetti tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (che accoglie gli asset esteri). Stante il generalizzato riferimento agli obblighi RW, diventano dunque soggetti passivi dell’Ivie gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate residenti in Italia, ma anche tutti coloro che, pur non essendo possessori diretti degli immobili, siano «titolari effettivi» in base alla normativa antiriciclaggio. Si prevede inoltre che nei casi di esonero dalla compilazione dell’RW, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (ad esempio società fiduciarie), gli intermediari devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d’imposta. Sembrerebbe poi scomparire la regola per cui l’imposta va calcolata proporzionalmente alla quota e ai mesi di «possesso» dell’immobile, da cui potrebbero derivare (inaccettabili) duplicazioni del tributo nel caso di immobili con più proprietari e di trasferimenti in corso d’anno tra soggetti diversi comunque tenuti al pagamento dell’Ivie. Nello stesso senso cambia il presupposto soggettivo dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) oggi a carico delle (sole) persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. L’imposta del 2 per mille (34,20 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio) colpirà tutti i soggetti che devono compilare il quadro RW. Non cambia la possibilità di detrarre da Ivie e Ivafe l’eventuale patrimoniale versata nello Stato estero.

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