L'esperto rispondeAdempimenti

Sconto in fattura, in caso di reso il corrispettivo va restituito

di Marco Zandonà

La domanda

Con riferimento al credito Ecobonus (sconto immediato) di recente introduzione, quali comportamenti dovranno essere adottati dal rivenditore nel caso in cui il cliente effettui un reso che comporti la restituzione della cifra corrisposta, dopo che sia stato utilizzato il relativo credito d’imposta? Quali codici dovranno essere utilizzati per evidenziare la compensazione? Nel caso in cui le autorità di controllo verifichino che il cliente non sia in possesso dei requisiti oggettivi/soggettivi che danno diritto alla detrazione, il rivenditore che avesse già compensato il credito d’imposta e fosse in buona fede, sarà solo tenuto a riversare il credito o anche soggetto a sanzioni e interessi?

L’articolo 10 del Dl 34/2019, convertito nella legge 98/2019, ha previsto la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico, sia per quelli di messa in sicurezza sismica, che danno diritto, rispettivamente, all’ecobonus e al sismabonus di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il provvedimento 660057/2019 delle Entrate definisce le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni di comunicare all’agenzia l’esercizio dell’opzione per fruire dello sconto, in luogo della detrazione. Allo stesso modo, vengono indicate le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori.

Il provvedimento precisa che:
•lo sconto è pari alla detrazione spettante in base alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, o di riduzione del rischio sismico, sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta;
•l’importo della detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute, comprese quelle non corrisposte per effetto dello sconto ottenuto;
•in presenza di più fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nei confronti di ciascuno di essi;
•l’importo dello sconto praticato è pari all’ammontare della detrazione spettante;
•il fornitore che opera lo sconto deve fatturare interamente il corrispettivo contrattuale (ivi compreso l’importo dello sconto praticato), indicando espressamente in fattura l’ammontare dello sconto praticato a norma dell’articolo 10 del Dl 34/2019, convertito nella legge 98/2019;
•il pagamento del corrispettivo dei lavori (non coperto dallo sconto) deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

Circa gli adempimenti, viene previsto che:
•per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, il beneficiario deve comunicare all’agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il modulo allegato al provvedimento stesso (con le relative istruzioni), da inviare tramite Pec o da presentare presso uno degli uffici locali dell’agenzia delle Entrate;
•l’impresa che ha effettuato lo sconto deve, in primo luogo, confermare l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. Dopo di che, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario (o dell’amministratore in caso di lavori condominiali), potrà recuperare lo sconto attraverso un credito d’imposta.

Credito d’imposta che:
può essere utilizzato in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 telematico (da presentare solo tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate), ripartendolo in 5 quote annuali costanti;
o in alternativa può essere ceduto ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione delle banche e intermediari finanziari ed amministrazioni pubbliche. In tal caso, dovrà darne comunicazione all’agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Il cessionario del credito potrà utilizzarlo in compensazione, tramite modello F24, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. Non è ammessa l’ulteriore cessione del medesimo credito d’imposta.

In tema di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene confermato che:
•in capo al cedente, potrà essere contestata la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione, con il recupero dell’importo dell’agevolazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni;
•in capo al cessionario, potrà essere contestata l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta, con il recupero dell’importo non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni.

Viceversa, nel caso in cui il cliente effettui un reso prodotto che comporti la restituzione della cifra corrisposta, dopo che il fornitore abbia già utilizzato il credito d’imposta, la compensazione si intende ormai definitiva, mentre sotto il profilo finanziario il fornitore, in caso di vizi o difformità della lavorazione, è tenuto a restituire l’importo ricevuto anche sotto forma di credito di imposta al cliente (sulla base anche delle condizioni contrattuali).

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©