Adempimenti

Trattamento di fine rapporto

<p>L'art. 11, co. 3 e 4, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47, prevede, che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi Tfr maturate in ciascun anno sia applicata, dai soggetti di cui agli art. 23 e 29, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è stata elevata, con decorrenza 1.1.2015, dall'11% al 17%, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.1, co. 623, L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). L'imposta, imputata a riduzione del fondo, prevede il versamento di un acconto entro il 16.12.2019 e di un saldo entro il 17.2.2020, da determinarsi scegliendo tra due modalità alternative: il metodo storico e quello presuntivo. Qualora il Tfr sia corrisposto da un soggetto diverso, l'imposta è liquidata dal percettore nella dichiarazione dei redditi.</p>

di Fabrizio Bonalda

Nel caso in cui il Tfr sia trasferito all'Inps la base di calcolo dell'imposta non cambia. Disposizioni particolari valgono: per i soggetti costituiti nel 2018 e nel 2019 che, rispettivamente, possono versare direttamente il saldo entro il 17.2.2020 e che non devono versare l'imposta; per le operazioni straordinarie con e senza estinzione dei soggetti preesistenti; per gli enti pubblici che non devono effettuare alcun adempimento.

Aspetti generali
L'art. 2120, c.c. prevede che il Tfr accantonato al 31.12 dell'anno precedente debba essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto (1,5% + 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente) e tale rivalutazione, al termine di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia imputata ad incremento del fondo Tfr.
Pertanto, il Tfr è composto da una quota capitale, data dall'accantonamento mensile, e da una quota finanziaria pari alla rivalutazione.
Sotto il profilo fiscale la quota capitale è da assoggettarsi a tassazione separata al momento della liquidazione mentre la rivalutazione è soggetta ad un'imposta sostitutiva calcolata e liquidata annualmente.
Datori di lavoro interessati
Trattasi dei sostituti d'imposta in generale, come indicati negli artt. 23 e 29, D.P.R. 600/1973. Nel caso di datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il dipendente è il soggetto obbligato a corrispondere l'imposta.
Determinazione dell'acconto
Il contribuente può scegliere due differenti modalità di calcolo dell'acconto, in ragione della propria convenienza:
il metodo storico che prevede il versamento di un acconto dell'imposta sostitutiva, secondo la C.M. 20.3.2001, n. 29/E (cap. II, par. 1.1.2), calcolato sul 90% della rivalutazione maturata nell'anno solare precedente, tenendo conto, quindi, anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso di detto anno. Le cessazioni intervenute nel corso del 2019 saranno invece considerate solo in sede di liquidazione del saldo, calcolata l'effettiva rivalutazione 2019. Per determinare l'acconto 2019 con il metodo storico si applica, dunque, la seguente formula: [(fondo Tfr 31.12.2018 x indice ISTAT 2018) + (rivalutazione Tfr erogati nel 2018)] x 90% x 17%;
il metodo presuntivo che considera il 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Per l'applicazione del metodo presuntivo la C.M. 12.6.2002, n. 50/E (punto 28) prevede che l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal Tfr maturato fino al 31/12 dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto. Tale metodo, considerando anche le cessazioni intervenute nel 2019, conviene quando, nel corso del medesimo anno, si sono verificate diminuzioni significative nel numero dei dipendenti. Da un punto di vista operativo l'acconto si determina come segue:
A) = (fondo Tfr 31.12.2018 dipendenti presenti al 30.11.2019) x (incremento indice Istat 12/2018) x 90% x 17% = [imposta riferita ai dipendenti in forza al 30.11.2019];
B) = (imposta trattenuta su rivalutazioni cessati 1.1.2019-30.11.2019) x 90%;
C) = A) + B) = imposta da versare in acconto.
ESEMPIO 1 - METODO STORICO
ACCONTO
fondo Tfr 31.12.2018
100.000,00
coefficiente 2018
2,241840%
rivalutazione
2.241,84
rivalutazione Tfr erogati nel 2018
250,00
totale rivalutazione
2.491,84
90%
2.242,66
acconto imposta cod. 1712 - 16.12.2019
381,00
SALDO
fondo Tfr 31.12.2019
110.000,00
coefficiente stimato 2019
2,183031%
rivalutazione effettiva
2.401,33
imposta 17%
408,23
saldo imposta cod. 1713 - 17.2.2020
27,00
ESEMPIO 2 - METODO PRESUNTIVO
ACCONTO
fondo Tfr 31.12.2018 dipendenti presenti 30.11.2019
90.000,00
90% rivalutazione
1.815,89
quota A) acconto imposta 17%
308,70
rivalutazione cessati 1.1.2019 - 30.11.2019
105,00
quota B) acconto imposta 17%
17,85
C) acconto totale cod. 1712-16.12.2019
327,00
SALDO
fondo Tfr 31.12.2019
110.000,00
coefficiente stimato 2019
2,183031%
rivalutazione effettiva
2.401,33
imposta 17%
408,23
saldo imposta cod. 1713 - 17.2.2020
82,00
Caso particolare: trasferimento del Tfr all'Inps
Qualora il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 dipendenti) a norma della L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 755 e ss e del D.M. 30.1.2007, la base di calcolo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione non cambia. Infatti, confermando la normativa che il debito relativo al Tfr trasferito all'Inps rimane in capo al datore di lavoro e considerato che la Circolare Inps 3.4.2007, n. 70, par. 3, parte 2, prevede che il trasferimento interessi la sola quota di Tfr e non anche la rivalutazione, il datore di lavoro dovrà computare la rivalutazione sia sul fondo Tfr accantonato in azienda, sia su quello presso il Fondo di Tesoreria Inps, accantonare la rivalutazione al fondo Tfr presso l'azienda e determinare l'acconto sull'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 18.12.2007, n. 70/E, punto 7), il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare, secondo le istruzioni fornite dall'Inps, l'importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il fondo di tesoreria nella denuncia contributiva, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con il debito contributivo.
Come determinare il saldo di febbraio
Indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato per determinare l'acconto, il saldo deve essere calcolato sulla base dell'effettiva rivalutazione 2019, accertabile a gennaio 2020, scomputando l'acconto versato.
Versamento: termini e aspetti operativi
Acconto e saldo devono essere versati mediante utilizzo del modello di pagamento F24, con il codice tributo 1712 per l'acconto, 1713 per il saldo e 1714 per il versamento in dichiarazione da parte del soggetto percettore, dipendente di datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta (R.M. 12.6.2001, n. 87/E). In caso di sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali il codice è 5019.
È consentita la compensazione «orizzontale» in F24 con altre imposte o contributi, a norma del capo III del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241; secondo le istruzioni fornite con C.M. 18.4.2002, n. 34/E (punto 11) e con C.M. 29/E/2001 (cap. II, par. 1.1.2.) è altresì consentita la compensazione «verticale», ovvero il recupero dell'imposta sostitutiva versata in eccesso, in applicazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 10.11.1997, n. 445. L'eventuale versamento in eccesso può essere, dunque, utilizzato per compensare:
altre imposte, con presentazione del Mod. F24;
ritenute in acconto operate dal sostituto. In tale ipotesi se il credito supera le ritenute da versare non serve il Mod. F24, se non copre va presentato esponendo l'eccedenza.
L'acconto va versato entro il 16.12.2019, il saldo entro il 17.2.2020 (in quanto, cadendo il 16 febbraio di domenica, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo, a norma dell'art. 6, co. 8. D.L. 31.5.1994, n. 330). Per i soggetti dipendenti di datori di lavoro non sostituti d'imposta, il termine è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative alla dichiarazione dell'anno in cui il Tfr è stato corrisposto, anche a titolo di anticipo.
Casi particolari
a) Soggetti costituiti nel 2018 e nel 2019
La C.M. 50/E/2002, detta pure specifiche norme per i soggetti costituiti nell'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'accontoe nell'anno in corso:
quelli costituiti nel 2018 possono versare il saldo dell'imposta direttamente entro il 17.2.2020 o determinare l'acconto in via presuntiva considerando il 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2019;
i soggetti costituiti nel 2019, invece, non devono versare l'imposta.
b) Operazioni straordinarie
Particolari disposizioni sono, poi, previste con la C.M. 29/E/2001 e la C.M. 78/E/2001 relativamente al passaggio degli obblighi di versamento in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.).
In particolare, nelle operazioni:
con estinzione dei soggetti presistenti (ad esempio fusione, scissione totale), gli obblighi di versamento sono assolti dal soggetto originario fino alla data di efficacia dell'operazione e dal nuovo soggetto successivamente;
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE del Tfr
Riferimenti normativi
Norme di legge: art. 19, D.P.R. 917/1986; art.11, D.Lgs. 47/2000, capo III; D.Lgs. 241/1997; D.P.R. 445/1997; art. 1, co. 623, L. 190/2014
Prassi: CC.MM. 29/E/2001, 78/E/2001, 7/E/2002, 34/E/2002, 50/E/2002, 70/E/2007, Inps 70/2007 – RR.MM. 87/E/2001, 80/E/2002
Metodi di calcoloMetodo storicoMetodo presuntivo
Criteri di determinazione acconto(fondo Tfr 31.12.2018) x (indice Istat 2018) + (rivalutazione Tfr erogati 2018)] x (90%) x 17%A= (fondo Tfr 31.12.2018 dipendenti presenti al 30.11.2019) x (incremento indice Istat 12/2018) x 90% x 17% [imposta riferita ai dipendenti in forza 30.11.2019]
B = (imposta trattenuta su rivalutazioni cessati 1.1.2019 - 30.11.2019) x 90%
C = A + B = imposta da versare in acconto entro il 16.12.2019
Il metodo storico valuta la rivalutazione maturata sul fondo Tfr esistente al 31.12.2018, indipendentemente dalle cessazioni intervenute nel 2019.
Tali situazioni saranno considerate in sede di liquidazione del saldo, calcolata l'effettiva rivalutazione 2019.
Il metodo presuntivo, invece, considerando le cessazioni avvenute nel 2019, conviene quando, nel corso del medesimo anno, si sono verificate diminuzioni significative nel numero dei dipendenti.
Termini di versamentoAcconto (90%): 16.12.2019Saldo: 17.2.2020
Indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato per determinare l'acconto (storico-presuntivo), il saldo va determinato sulla base della rivalutazione effettiva 2019, accertabile a gennaio 2020, scomputando l'acconto versato.
Modalità di versamento
Modello di pagamento F24, codici tributo:
1712 per l'acconto
1713 per il saldo
1714 per versamento in dichiarazione da parte del soggetto percettore, dipendente di datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta
in caso di sostituto oggetto di sospensione per eventi eccezionali il codice è 5019
L'eventuale versamento in eccesso può essere utilizzato per compensare:
ritenute d'acconto operate dal sostituto (se il credito supera le ritenute da versare non serve il mod. F24, se non copre le medesime ritenute, il mod. F24 va presentato esponendo l'eccedenza);
altre imposte, (ad esempio Irpef, Irap, Iva) con presentazione del mod. F24
In caso di trasferimento del Tfr all'Inps la base di calcolo dell'imposta non cambia e comprende sia il Tfr versato all'Inps sia quello accantonato in azienda. Il datore di lavoro conguaglia poi l'importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il fondo di tesoreria nella denuncia contributiva, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con il debito contributivo.
Soggetti obbligati
al versamento
Sostituti d'imposta in generale
Enti pubblici con «gestione autonoma» del Tfr, non iscritti all'Inpdap ai fini di previdenza
Dipendente di datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta. In tale caso l'imposta è corrisposta entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative alla dichiarazione dell'anno in cui il Tfr è stato corrisposto (anche a titolo di anticipo).
Casi particolari
I soggetti costituiti nel 2018 possono:
versare direttamente il saldo dell'imposta entro il 17.2.2020;
determinare l'acconto in via presuntiva considerando il 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2017.
I soggetti costituiti nel 2019 non devono versare l'imposta
Operazioni straordinarie (scissione, fusione, conferimento, ecc.):
con estinzione dei soggetti preesistenti (es: fusione, scissione totale): gli obblighi di versamento sono assolti dal soggetto originario fino alla data di efficacia dell'operazione, e dal nuovo soggetto successivamente;
senza estinzione dei soggetti presistenti (es: scissione parziale, conferimento, cessione di ramo d'azienda): gli obblighi sono adempiuti dal soggetto originario per il personale che non passa presso altri datori di lavoro, dal conferitario o cessionario per il personale trasferito, senza soluzione di continuità, con passaggio del relativo Tfr
Per gli enti pubblici destinatari del D.P.C.M. 20.12.1999 e s.m., relativamente ai quali il Tfr (optanti o assunti dopo il 31.12.2000) è gestito dall'Inps, non sussiste alcun obbligo relativamente all'imposta.
L'Inps è tenuta a determinare l'imposta e ad imputarla a riduzione del fondo, ma non a versarla (R.M. 80/E/2002).
senza estinzione dei soggetti presistenti (ad esempio scissione parziale, conferimento, cessione di ramo d'azienda), gli obblighi sono adempiuti dal soggetto originario per il personale che non passa presso altri datori di lavoro, dal conferitario o cessionario per il personale trasferito, senza soluzione di continuità, con passaggio del relativo Tfr.
c) Pubblico impiego
Nel caso di enti iscritti all'Inps ex-Inpdap ai fini previdenziali e destinatari del D.P.C.M. 20.12.1999 e s.m. e solo con riferimento ai dipendenti in regime di Tfr, l'ente datore di lavoro non è tenuto ad effettuare alcun adempimento, in considerazione del fatto che non gestisce il Tfr; l'Inps, invece, fruisce di uno speciale «regime virtuale»: è tenuto a determinare l'imposta 11%, a detrarla dalla rivalutazione, ma non a versarla, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 8.3.2002, n. 80/E.Trattasi, nella sostanza, del personaleassunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato antecedentemente al 31.12.2000, optante ai sensi dell'art. 59, co. 56, L. 27.12.1997, n. 449, dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'1.1.2001 e di quelli con contratto a tempo determinato. In tali casistiche la gestione del Tfr non è attribuita al datore di lavoro, ma all'Inps.
Nel caso, invece, di enti pubblici non iscritti all'Inps ai fini previdenziali e già in regime di Tfr «puro» prima della L. 8.8.1995, n. 335, essendo la gestione del Tfr autonoma, l'ente, come qualsiasi altro datore di lavoro privato, è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva secondo le regole generali e, quindi, anche al versamento, in base alle modalità illustrate.
Da: Riviste 24

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©