Transfer pricing e Irap, altro round a favore del contribuente sull’applicazione ante 2013
La giurisprudenza di merito torna ad occuparsi della rilevanza della disciplina del transfer pricing ai fini Irap per i periodi d’imposta 2008-2013. A questo giro, su una tematica in cui permane la divisione all’interno della giurisprudenza, la spuntano i contribuenti. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 4256/2019.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento avente ad oggetto la rideterminazione della base imponibile Irap per l’anno 2011, alla luce di una contestazione a titolo di transfer pricing che aveva avuto impatti anche ai fini Ires. A seguito della sentenza di primo grado che aveva accolto le ragioni del contribuente, l’Ufficio aveva proposto appello sostenendo che, per effetto del disposto della legge 147/2013, la disciplina del transfer pricing fosse valevole anche ai fini del tributo regionale.
Preliminarmente, va ricordato che per le società di capitali, con la legge 244/2007, veniva previsto, a decorrere dal 2008, lo sganciamento della base imponibile Irap da quella Ires. Nello specifico, con l’abrogazione dell’articolo 11 bis del Dlgs 446/1997, non veniva più riproposto, nell’ambito della normativa Irap, il richiamo alla disposizione del Tuir disciplinante i «prezzi di trasferimento».
Solo successivamente, il legislatore, con la legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013), ha disposto che la disciplina del transfer pricing risulti avere rilevanza anche ai fini Irap.
Ebbene, sul punto, la sentenza in commento risulta essere particolarmente incisiva. Viene, infatti, evidenziato che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme successivamente approvate, la normativa del transfer pricing non può ritenersi rilevante ai fini Irap anche per i periodi 2008-2013. Pertanto, i giudici lombardi finiscono per respingere l’appello dell’Ufficio, sostenendo che la disposizione in esame deve ritenersi efficace solo per i periodi d’imposta successivi al 2013.
A sostegno di tale tesi, la Ctr Lombardia sottolinea che le norme tributarie che hanno portata sostanziale e innovativa, in quanto introducono nuovi presupposti impositivi, non possono avere valenza retroattiva. Ciò per il corretto svolgimento dei rapporti fra contribuente e Stato, alla luce del principio di affidamento e di certezza del diritto.
Peraltro, il quadro normativo risultante dalla abrogazione dell’articolo 11 bis non presentava affatto incertezze interpretative o dubbi applicativi tali da rendere indispensabile un intervento del legislatore tramite una norma di interpretazione autentica. Tanto è vero che la stessa Legge di Stabilità 2014 non si presenta o dichiara tale.
Contrariamente alla sentenza in commento, deve essere rilevato che altra parte della giurisprudenza, valorizzando il dato letterale della norma, risulta essere a favore dell’Amministrazione finanziaria. La stessa CTR Lombardia si è pronunciata in senso opposto, anche nel recente passato (vedasi CTR Lombardia n. 2473/2018 e n. 2261/2019).
Alla luce di quanto detto, considerando che allo stato attuale si avvicendano sentenze pro contribuente ed a favore dell’Amministrazione finanziaria, andrà capito quale orientamento si andrà a consolidare nelle future pronunce. Ciò in attesa che sul tema prenda posizione anche la Cassazione.