Finanziamenti garantiti anche per le imprese agricole
Vanno considerati i limiti del 25% del fatturato e del doppio del costo del personale
Le imprese agricole possono accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato per assicurare la liquidità agli operatori economici a fronte della pandemia. Lo prevede l'articolo 1 del nuovo Dl 23/2020. Come è noto i finanziamenti sono concessi dalle banche a seguito delle normali istruttorie; tuttavia una società pubblica (Sace spa) per conto dello Stato concede le garanzie, a prima richiesta a fronte dei prestiti concessi per la durata non superiore a sei anni fino al 31 dicembre 2020.
L’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore di questi due elementi:
● 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 come risulta dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale che per le imprese agricole non può che essere la dichiarazione Iva. La dichiarazione Iva avrebbe come scadenza il 30 aprile ma il termine è sospeso fino al 30 giugno. Ovviamente le imprese che intendono accedere al credito dovranno predisporla.
● Doppio del costo del personale sostenuto nel 2019 come risulta dal bilancio o dai certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio come avviene per la generalità delle imprese agricole. I certificati rilasciati ai dipendenti non comprendono però i contributi unificati a carico della impresa agricola che devono essere considerati.
La garanzia copre fino al 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5mila dipendenti e un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; copre l’80% e 70% per le imprese più grandi.
La garanzia concessa è considerata aiuto di Stato e quindi deve essere autorizzata dalla Ue, ma di fatto un vero aiuto non c’è in quanto lo Stato si limita alla garanzia senza erogare alcunché.
Altra disposizione di sicuro interesse per le imprese agricole riguarda la sospensione dei versamenti dei tributi e contributi dovuti nei mesi si aprile e maggio.
Infatti il Dl 23/2020 ha previsto una ulteriore proroga per i versamenti tributari e contributivi per i soggetti titolari di partita Iva comprese, quindi, le imprese agricole.
Il rinvio è però condizionato alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 in confronto a marzo 2019 come pure nel mese di aprile 2020 paragonato allo stesso mese dello scorso anno.
Se la riduzione è rispettata per il mese di marzo scatta la proroga per i versamenti del mese di aprile, mentre il minor fatturato di aprile sposta i pagamenti di maggio.
I tributi e contributi sospesi sono:
● ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali;
● l’Iva;
● i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria.
La norma prevede che per i soggetti con ricavi 2019 di ammontare superiore a 50 milioni di euro, la riduzione di fatturato deve essere del 50%.
Le somme sospese devono essere versate entro il 30 giugno in unica soluzione oppure in cinque rate uguali e mensili a partire dal mese di giugno.
Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte delle imprese agricole.
Il fatturato corrisponde alle fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate nei mesi oggetto di controllo. Si tratta della consegna per beni mobili ovvero l’incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Una fattura può anche essere emessa anticipatamente. In pratica le fatture emesse con la data di marzo riguardano le operazioni effettuate nel mese di marzo, registrate nel mese di marzo e che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di marzo. Quindi il fatturato segue, di fatto, la competenza dell’effettuazione dell’operazione.
Il fatturato deve essere preso complessivamente anche per i soggetti che gestiscono la contabilità separata (esempio agriturismo e attività agricola).
I parametri devono essere assunti sommando le attività separate. Se viene rispettata la percentuale di riduzione la sospensione dei versamenti riguarda il soggetto e non le attività.
Possono essere in difficoltà gli allevatori che esercitano la attività di allevamento con contratto di soccida con monetizzazione degli incrementi; in questi casi il fatturato non esiste trattandosi di operazione fuori campo Iva.