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Cessioni di bovini e suini, confermate le percentuali di compensazione Iva

Il decreto pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 marzo conferma le aliquote rispettivamente del 7,65% e 7,95%

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Confermate (ancora una volta) le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina in misura pari, rispettivamente, al 7,65% e 7,95 per cento.
Nella «Gazzetta Ufficiale» del 25 marzo 2021 è stato infatti pubblicato il decreto ministeriale 10 febbraio 2021 che estende anche all’anno 2021 le misure delle percentuali di compensazione fissate dal Dm 26 gennaio 2016.

Il decreto emanato è quello previsto dal comma 506 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017 (prorogato dal comma 39 dell’ultima legge di Bilancio n. 178/2020), il quale prevede per le annualità dal 2018 al 2021, l’aumento delle percentuali di compensazione nel settore zootecnico con un impegno di spesa massimo di 20 milioni di euro annui, a carico del bilancio dello stato.

La legge dispone l’innalzamento delle percentuali di compensazione in misura non superiore al 7,7% e all’8 per cento. L’effettiva misura viene demandata ad un decreto del ministero dell’Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole da emanarsi entro il termine del 31 gennaio di ciascuno dei predetti anni.

In sostanza il decreto ministeriale legittima la liquidazione dell’Iva dei mesi di gennaio e febbraio effettuate al buio utilizzando le percentuali di compensazione dell’anno precedente che ora vengono confermate.

Le percentuali di compensazione determinano l’ammontare dell’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72. In questo regime, mentre l’imposta viene addebitata al cliente con l’aliquota ordinaria, la detrazione Iva si determina in misura corrispondente alle percentuali di compensazione ed applicate all’ammontare imponibile delle operazioni effettuate. Qualora l’imposta assolta effettivamente sugli acquisti risulti inferiore a quella detraibile con le percentuali di compensazione, la differenza rappresenta una rendita fiscale per il produttore agricolo e quindi una sostanziale integrazione del prezzo.

Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della determinazione della rettifica Iva per le imprese agricole che dal 1° gennaio 2021 hanno cambiato regime Iva, sia nel caso in cui abbiano optato per il regime normale Iva, sia qualora siano rientrate nel regime speciale Iva dopo il decorso del triennio previsto nel caso di opzione per il regime normale (articolo 19 bis 2, comma 3, del Dpr 633/72).

Le percentuali si applicano sui prodotti agricoli in giacenza alla data del 1° gennaio sul loro valore normale. L’imposta risultante è detraibile nel primo caso mentre è dovuta qualora l’impresa agricola sia rientrata nel regime speciale. Per i soggetti che hanno optato per il regime normale l’Iva in rettifica si ritiene detraibile già in sede di dichiarazione periodica (agenzia delle Entrate risoluzione n. 10/E del 2 febbraio 1999) in quanto nel corso dell’anno possono essere ceduti gli animali giacenti ad inizio anno e quindi con l’Iva a debito senza la detrazione sull’acquisto se non quella proveniente dalla percentuale di compensazione. Le percentuali di compensazione sono invece ininfluenti per le imprese agricole che continuano ad applicare il regime normale Iva.