I temi di NT+Qui Europa

Corte di giustizia: nel gruppo Iva la casa madre e la branch sono soggetti passivi distinti

Per la Corte di giustizia Ue la prestazione di servizio va tassata nel paese in cui si trova la succursale

La casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate, ai fini della tassazione delle reciproche prestazioni di servizi, soggetti passivi distinti.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-812/19 di ieri. Infatti i giudici unionali, richiamando quanto già precisato con la sentenza Skandia America relativa alla causa C-7/13, hanno replicato in maniera speculare il principio secondo cui le prestazioni di servizi effettuate dalla stabile organizzazione appartenente ad un gruppo Iva nei confronti della casa madre estera, devono essere considerati prestazioni di servizi ai fini Iva, estendendolo anche alle prestazioni di servizi rese dalla casa madre, appartenente essa ad un gruppo Iva, nei confronti della stabile organizzazione situata in uno stato membro diverso.
Se è vero, infatti, che le prestazioni fornite da una sede principale stabilita in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro, costituiscono operazioni imponibili quando tale succursale appartenga ad un gruppo, lo stesso principio trova applicazione anche quando le prestazioni sono fornite tra una sede principale, situata in uno Stato membro e appartenente ad un gruppo Iva all'interno di quest'ultimo e una succursale stabilita in altro Stato membro. Chiaramente, in virtù del principio della limitazione territoriale, secondo cui uno Stato membro non può prevedere che un gruppo Iva comprenda persone stabilite in un altro Stato membro, la stabile organizzazione non può partecipare al gruppo Iva di cui fa parte la casa madre.
Il gruppo Iva, infatti, forma un unico soggetto passivo di imposta e l'assimilazione ad un soggetto unico esclude che gli appartenenti ad un gruppo Iva continuino ad essere riconosciuti, all'interno e all'esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi.
Diretta conseguenza dell'appartenenza ad un gruppo Iva è l'impossibilità di applicare il principio, più volte ribadito dalla Corte di giustizia, secondo cui nel caso di prestazione tra la sede principale di una società situata in uno Stato membro e la succursale di quest'ultima, situata in un altro Stato membro, tale prestazione è imponibile solo quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico in cui avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; in mancanza di esso, le prestazioni reciproche tra casa madre e succursale, che insieme formano un unico soggetto passivo, costituiscono flussi interni non imponibili, a differenza delle operazioni soggette ad imposta con soggetti terzi.

Ebbene, in caso di appartenenza ad un gruppo Iva da parte di una o dell'altra società, non si può ritenere che il gruppo Iva, cui appartiene ad esempio la casa madre, e la succursale costituiscano insieme un unico soggetto passivo. Ne deriva, quindi, che il servizio reso o ricevuto da un soggetto non appartenente ad un gruppo Iva, anche trattasi di casa madre e succursale, costituisce un servizio imponibile ad Iva, in quanto reso o ricevuto dal gruppo.

Nella nostra normativa interna, una deroga a tale principio è stata recentemente inserita con il “decreto agosto” nell'art. 70-quinquies, ai commi 3-bis e 3-ter, secondo cui le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo Iva da consorzi (oppure da società consortili o da società cooperative con funzioni consortili) non partecipanti al medesimo gruppo Iva, sono ugualmente esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Dpr 633/1972, qualora il committente sia un consorziato che partecipa al Gruppo Iva.