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Diritto d’autore sul compenso al docente per l’invenzione ceduta

Il compenso al professore, che ha ceduto un’invenzione all’università per la vendita, è tassato come diritto d’autore

di Maria Carla De Cesari

Il compenso al professore, che ha ceduto un’invenzione all’università per la vendita del brevetto, è tassato come diritto d’autore. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con risposta a interpello non ancora resa nota.

Le conclusioni saranno illustrate oggi durante un seminario web organizzato dall’ateneo di Urbino, che ha promosso l’interpello, in collaborazione con Netval, l’associazione che si occupa del trasferimento dei risultati della ricerca nel tessuto produttivo.

L’approfondimento

L’incontro su fisco e brevetti sarà aperto dai vertici dell’ateneo, Vilberto Stocchi (rettore), Fabio Musso (prorettore alla Terza missione, che si occupa del trasferimento della ricerca nel tessuto economico e sociale) e Giorgio Calcagnini (pro rettore vicario). Relatori: Massimiliano Granieri (università di Brescia) e Thomas Tassani (Bologna), che dialogheranno con gli oltre 200 iscritti al seminario (dalle 15) sulle questioni tecniche collegate all’attività di ricerca e ai compensi dei ricercatori per le loro invenzioni. Il forum dei quesiti è coordinato dall’ufficio Terza missione, in particolare da Giuseppina Fusco.

Gli atenei e gli enti di ricerca, infatti, si scontrano con parecchie difficoltà nello stabilire il discrimine tra le varie situazioni prospettate dal Codice della proprietà industriale, il decreto legislativo 30/2005, e i casi concreti, difficoltà collegate anche alle ricadute fiscali.

Le richieste

L’interpello dell’Agenzia ricostruisce il quadro disciplinato dal decreto legislativo 30/2005, in particolare l’articolo 65. Il comma 1 si occupa delle invenzioni conseguite nell’ambito dei compiti istituzionali di ricerca, finanziata dall’ateneo, e svolta dai ricercatori.

Nel caso particolare, il professore aveva ceduto il 50% dei diritti allo sfruttamento dell’invenzione all’università, perché il brevetto fosse poi ceduto con asta pubblica.

Le conclusioni dell’agenzia

L’Agenzia concorda con la ricostruzione proposta dall’ateneo secondo cui il compenso al ricercatore, per la quota del 50% (l’altra parte, secondo il regolamento di ateneo allora vigente appartiene all’istituzione universitaria) sia da qualificare come reddito di lavoro autonomo, regolato dall’articolo 53 del Tuir. In particolare si deve fare riferimento al comma 2, lettera b: il compenso costituisce diritto d’autore, con la conseguenza che il reddito subisce la deduzione forfettaria del 25 per cento.

Non conta, a questo riguardo, che il contratto tra ateneo e ricercatore sia stato di cessione per la vendita e non una concessione.

Diverso sarebbe invece il caso in cui la ricerca venga finanziata da fondi di terzi e l’inventore fosse dedicato all’attività di ricerca. Questa ipotesi è regolata dall’articolo 65, comma 5, e qualora si preveda, oltre alla retribuzione un extra, cioè l’equo premio, questo potrebbe essere tassato come reddito di lavoro dipendente, ma su questo manca ancora una pronuncia ufficiale.