Imposte

Brexit: dazi e altre tariffe saranno legati alla classificazione

Diventerà decisiva anche la prova d’origine dei beni. Penalizzate le filiere integrate Ue-Uk

L’uscita del Regno Unito porta a riflettere sui benefici dell’integrazione europea, e lo fa nella maniera più traumatica: chiedendoci di rinunciare a tali benefici. Tale rinuncia si traduce in effetti doganali (eventuali dazi e formalità), fiscali (Iva e accise dovute in importazione) e regolatori (possibili ostacoli di natura tecnica), inevitabili conseguenze dell’uscita del Regno Unito dal territorio doganale, fiscale e dal mercato unico. Effetti solo mitigati in contesto di libero scambio; questo, infatti, di certo non rimuoverà i confini e gli adempimenti doganali.

Intrastat o bolla doganale
Vale la pena portare un esempio pratico: attualmente, per la generalità dei beni, l’adempimento associato a una vendita da una impresa italiana a un’impresa del Regno Unito è costituito dalla compilazione dei modelli Intrastat. Dal 1° gennaio 2021 sarà invece necessario presentare una dichiarazione doganale d’esportazione.

Si passa quindi da un modello che contiene, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una decina di dati circa e la cui compilazione è riepilogativa, mensile o trimestrale, a una dichiarazione doganale su formulario Dau con circa 50 campi e con compilazione istantanea per ogni singola esportazione.

A questo si aggiunge che, specularmente, nel Regno Unito sarà dovuta, pur se con alcune semplificazioni e una moratoria nel primo periodo, una dichiarazione d’importazione con relativo accertamento doganale sulla base dei tre elementi essenziali: classificazione, valore e origine.

Il ruolo della classificazione
Quanto alla classificazione, essa perderà la sua connotazione meramente statistica e diventerà un dato centrale attorno al quale ruoterà il calcolo della fiscalità e delle altre misure, tariffarie e non tariffarie, all’importazione. Inoltre, rispetto agli acquisti intracomunitari in cui rileva il corrispettivo, il valore della base imponibile per l’Iva all’importazione è rappresentato dal valore doganale che dovrà pertanto riflettere il valore economico della merce importata e incorporare tutti gli adeguamenti previsti dalla normativa doganale. Adeguamenti che portano a includere nel valore all’importazione sia elementi tangibili, come nel caso degli stampi e delle attrezzature necessarie per la produzione, sia elementi intangibili quali royalties o spese per engineering e sviluppo dei prodotti. Si pone inoltre il tema della gestione di eventuali rettifiche del valore. Al riguardo, basti pensare ai ricorrenti aggiustamenti dovuti a rettifiche dei prezzi di trasferimento.

La prova d’origine
Infine, l’origine dei beni costituirà materia di estrema rilevanza in presenza di accordi di libero scambio, posto che i benefici derivanti da tali accordi saranno riservati ai prodotti originari dell’Unione europea o del Regno Unito. Utile altresì ricordare che i prodotti realizzati nel Regno Unito non potranno più essere considerati di origine Ue negli scambi fra l’Unione europea e i paesi terzi, penalizzando le filiere integrate Ue-Uk.

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