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Apple-Irlanda, stop alla Commissione Ue: i ruling non sono aiuti di Stato

Il Tribunale Ue T-778/16 e T-892/16 ha stabilito che non è dimostrato il vantaggio comportato dai tax ruling contestati

di Valentino Tamburro

Con la sentenza del 15 luglio 2020, relativa alle cause T-778/16 e T-892/16, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione 2017/1283 della Commissione europea, con la quale era stato richiesto all’Irlanda di recuperare presunti aiuti di Stato, pari a circa 13 miliardi di euro, relativi a imposte sul reddito delle società che non sarebbero state versate da alcune società del gruppo Apple al fisco irlandese.

La Commissione Europea, con la decisione 2017/1283, ha affermato che i tax ruling adottati dall'Irlanda il 29 gennaio 1991 e il 23 maggio 2007 a favore di Apple sales international (Asi), e Apple operations Europe (Aoe), società appartenenti al gruppo Apple, costituirebbero un aiuto di Stato non compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del Tfue. Secondo la Commissione, l'aiuto di Stato in questione sarebbe stato concesso illegalmente dall’Irlanda in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Tfue, in quanto a tali società sarebbe stata offerta la possibilità di calcolare la propria base imponibile ai fini delle imposte dirette in Irlanda in maniera agevolata.

Secondo la Commissione Europea i metodi di attribuzione degli utili alle società irlandesi del gruppo Apple (Asi e Aoe) si sarebbero discostati da un risultato basato sull'applicazione del principio di libera concorrenza, che rappresenta uno dei principi cardine nell'ambito della disciplina del transfer pricing a livello internazionale. Nello specifico, i ruling fiscali contestati avrebbero determinato una riduzione della base imponibile di Asi e Aoe e quindi una riduzione dell'imposta sulle società dovuta dalle stesse in base al regime ordinario di tassazione degli utili societari in Irlanda, conferendo pertanto un vantaggio selettivo alle stesse società ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del Tfue.

Il Tribunale dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, ha invece stabilito che la Commissione Europea non ha dimostrato in maniera sufficiente la sussistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Tfue. Da un punto di vista tecnico, nella sentenza del Tribunale dell’Ue hanno giocato un ruolo rilevante le linee guida Ocse in materia di transfer pricing. Nella decisione della Commissione Europea era stato contestato, tra l'altro, che né la scelta dei costi operativi come indicatore del livello di utile nei ruling fiscali contestati, né l’uso del «Berry ratio», sarebbero stati indicatori adeguati per determinare una remunerazione conforme al principio della libera concorrenza per le funzioni svolte dalla società irlandese del gruppo californiano denominata Asi.

Al paragrafo 372 della sentenza del Tribunale dell’Ue è stato invece stabilito che le condizioni previste dalle linee guida Ocse in materia di transfer pricing per l'utilizzo del “Berry ratio” sono invece soddisfatte.Le autorità irlandesi non hanno quindi concesso ad Asi e Aoe un vantaggio fiscale derivante dalla mancata attribuzione ad Asi ed Aoe delle royalties del gruppo Apple ottenute dalle vendite del gruppo al di fuori del Nord e del Sud America.

Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tale reddito rappresentava il valore delle attività effettivamente svolte dalle stesse filiali irlandesi, in relazione, tra l’altro, alle attività e alle funzioni effettivamente svolte dalle filiali irlandesi Asi e Aoe da un lato, e delle decisioni strategiche prese e attuate al di fuori del Paese europeo, dall'altro. Il Tribunale dell'Ue ha ritenuto, in buona sostanza, che la Commissione Europea non sia riuscita a dimostrare che i tax ruling contestati, attraverso un improprio utilizzo del proprio potere discrezionale da parte delle autorità fiscali irlandesi, abbiano comportato la concessione di un vantaggio selettivo alle società americane.