I temi di NT+Modulo 24

Fattura elettronica, blocco a catena per i falsi esportatori abituali

L’agenzia delle Entrate può anche invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse

di Rosario Farina


Nuova modifica sulle dichiarazioni d’intento dopo la legge di Bilancio 2021. La manovra, infatti, inibisce l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte dei contribuenti nei cui confronti, in seguito all'analisi da parte dell'amministrazione finanziaria delle banche dati in suo possesso, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Un intervento che si innesta dopo quello entrato in vigore appena un anno fa. Dal 2 marzo 2020, a seguito della modifica dell'articolo 1 del Dl 746/1983, sono cambiate le regole sugli obblighi relativi alle dichiarazioni d'intento che non devono, come accadeva in passato, essere più spedite al fornitore e annotate, sia dall'emittente che dal fornitore stesso, in un apposito registro.

Per quanto concerne l'esportatore abituale la norma prevede che egli debba sempre manifestare l'intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva, ossia non imponibili, attraverso l'emissione della dichiarazione d'intento da trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate, la quale deve rilasciare un'apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione, ma non vi è più l'obbligo di annotare tale dichiarazione nell'apposito registro.

Nemmeno per il fornitore vi è più l'obbligo di annotazione della dichiarazione d'intento nell'apposito registro, e la nuova norma non stabilisce più, inoltre, che la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Dal canto suo, il fornitore deve indicare in ogni fattura emessa senza applicazione dell'imposta in base alla dichiarazione d'intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall'agenzia delle Entrate.

Il Fornitore, indicato nella dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale, ha l'onere di controllare i dati della dichiarazione d'intento nel proprio «Cassetto fiscale» prima di emettere fattura senza applicare l'Iva come operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto Iva. Si ricorda, al riguardo, che non assume alcuna valenza la comunicazione della dichiarazione di intento inviata al fornitore, magari via pec o raccomandata, in quanto lo stesso deve riscontrare la dichiarazione di intento esclusivamente attraverso il canale telematico.

In questo solco, come anticipato, si iscrive l’intervento della manovra 2021. Per prevenire frodi carosello, realizzate attraverso l'invio di lettere di intento da parte di soggetti che non risultano essere esportatori abituali, è prevista l'effettuazione di controlli specifici da parte degli Uffici al fine, da un lato, di bloccare l'emissione di ulteriori lettere, dall'altro, di fare in modo che i contribuenti, che hanno ricevuto la suddetta dichiarazione da costoro, si vedano inibita la possibilità di emettere fattura elettronica senza applicazione dell'Iva.

Inoltre, sarà possibile per l'agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva.

Questo sistema di blocco è stato possibile grazie all'introduzione dal 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, in quanto, le fatture nei confronti degli esportatori abituali dovranno essere emesse con il codice natura N.3.5 in luogo del generico N.3 che accoglieva sino al 31 dicembre 2020 tutte le operazioni non imponibili.

Si tratta certamente di una previsione di assoluto favore anche per il venditore del bene o del servizio, atteso che questi si vede preclusa a monte la possibilità di partecipare, magari inconsapevolmente, in un meccanismo fraudolento, anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che ha spesso caricato di "responsabilità" il fornitore stabilendo che, a determinate condizioni, può essere ritenuto coinvolto nello schema di frode applicato dal falso esportatore abituale.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24