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Nelle coop agricole va sospeso il regime di mutualità prevalente

Verifica da sospendere come nei casi di calamità naturali e avversità atmosferiche

La mutualità prevalente delle cooperative è messa a rischio dalla emergenza Covid-19: sotto il profilo economico-finanziario e della produzione, le conseguenze che potrebbero derivare dall’epidemia possono compromettere il raggiungimento della prevalenza nei rapporti con i soci in particolare, per le coop agricole.

Ancorché le attività agricole primarie di coltivazione terreni, selvicoltura, allevamento di animali e di quelle cosiddette connesse non siano state interessate dai provvedimenti di chiusura delle attività economiche e di divieto di mobilità delle persone, sono possibili, infatti, situazioni di perdite di produzione nelle aziende dei soci, i quali hanno potuto conferire alle cooperative prodotti in quantità inferiore a quelle attese in situazioni di normalità.

Le cronache dei giorni di lockdown hanno riferito delle difficoltà incontrate su tutto il territorio nazionale nella raccolta dei prodotti per la carenza di manodopera, alla quale si è tentato di sopperire con il provvedimento che ha previsto la regolarizzazione/sanatoria degli immigrati irregolari, provvedimento che, tuttavia, non ha sortito in pieno gli effetti auspicati così come pure il ritardo nella attivazione dei cosiddetti “corridoi verdi” per i lavoratori dell’Est Europa e non, senza tralasciare le perdite di produzione dell’ortofrutta a causa delle gelate tardive.

Conseguentemente, in presenza di conferimenti dei soci inferiori alle attese, le cooperative conferitarie si trovano nella necessità di dover reperire sul mercato i prodotti necessari per mantenere invariati i volumi della produzione e continuare a servire la clientela.

Potrà così accadere che per il 2020 la cooperativa non sarà in grado di raggiungere la condizione di prevalenza previste dall’articolo 2513, comma 1, lett. c) del Codice civile, non disponendo del prodotto dei soci in quantità e/o valore prevalente rispetto a quello acquistato da terzi.

In pratica, in tali situazioni si crea, di fatto, la medesima situazione delle perdite di produzione conseguenti al verificarsi di avversità atmosferiche (come gelate, grandinate, ecc.) o di calamità naturali (come nei casi di terremoto, alluvione, ecc.) che provochino danni alle colture ovvero alle infrastrutture e impianti produttivi. Si tratta di situazioni per le quali dispone il Dm 30 dicembre 2005, il quale disciplina i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza ex articolo 2513 del Codice civile prevedendo, fra le varie casistiche, la sospensione della verifica della condizione di mutualità prevalente sino al venire meno degli effetti degli eventi.

Si tratterebbe, quindi, di “estendere” l’applicabilità della sospensione di cui al citato Dm 30 dicembre 2005 anche alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19 per l’evidente analogia degli effetti e delle conseguenze derivanti da situazioni dal carattere di assoluta eccezionalità.

Al riguardo precisiamo che, in base all’articolo 2545-octies del Codice civile, la cooperativa perde la condizione di mutualità prevalente se non rispetta le condizioni di cui all’articolo 2513 del Codice civile per un biennio consecutivo.

Ne consegue che nel caso in cui il mancato raggiungimento della condizione di prevalenza nell’anno 2020 sia per le conseguenze da pandemia, sia per altre motivazioni venga verificato nel biennio 2019/2020 ovvero 2020/2021 ciò comporta il passaggio a cooperativa a mutualità non prevalente con le relative conseguenze civilistiche e fiscali nel primo caso già dall’anno 2020 e dall’anno 2021 nel secondo caso.

All’estensione della sospensione del calcolo della mutualità di cui al citato decreto in correlazione con le conseguenze derivanti dalla pandemia riteniamo che potrebbe provvedere anche lo stesso ministero dello Sviluppo economico nell’ambito delle specifiche competenze in materia di revisione in base al Dlgs 220/2002 delle società cooperative. Tale iniziativa sarebbe un completamento della normativa (articolo 6, Dl 8 Aprile 2020, n. 23) la quale prevede la deroga generalizzata dagli obblighi di copertura delle perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale o della ricapitalizzazione e senza dare luogo allo scioglimento della società neppure in caso di perdita del capitale.

Precisiamo che analoghe situazioni potrebbero verificarsi anche nelle cooperative nelle quali i soci prestano la propria attività di lavoro e/o che forniscono servizi, le quali, in carenza di tali prestazioni potrebbero aver dovuto ricorrere a manodopera o servizi aggiuntivi da terzi non soci con conseguente mancato raggiungimento della condizione di mutualità ai sensi del richiamato articolo 2513, comma 1, lett. b) e c), del Codice civile.