Diritto

Immobili in leasing alla capogruppo, le condizioni per evitare il rischio di elusione

Dalla Ctr Lazio i paletti per evitare le contestazioni sulla compravendita e successiva assunzione in leasing

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di Alessia Urbani Neri

La Ctr del Lazio con sentenza 1333/5/2020 ( presidente Reali, relatore Frettoni) ha ritenuto che la complessa operazione di compravendita di immobili tra società controllate con trasferimento finale a un gruppo bancario e successiva concessione in leasing alla società controllante, unita alla cessione di quote societarie, non costituisca elusione fiscale, essendo l’impresa legittimata alla deduzione dei costi di locazione corrisposti alla società controllata.

Il caso
Nel caso in esame, una società di capitali veniva parzialmente scissa in tre società dove confluivano le partecipazioni di quattro società immobiliari, titolari della proprietà degli immobili che servivano all’impresa di capitali per gestire la sua attività sanitaria. Queste società acquistavano, poi, gli immobili per rivenderli a un pool di banche che, a loro volta, le concedeva in leasing a una terza società, interamente partecipata dall’originaria società di capitali e da essa controllata, che a sua volta stipulava con la prima società, la controllante, un contratto di locazione.

L’ufficio, a questo punto, contestava all’azienda che sopportava i costi per la locazione dei beni immobiliari, la deduzione dei canoni locatizi, osservando che la compravendita immobiliare dissimulava in realtà un finanziamento all’originaria società controllante, che veniva restituito sotto forma di canoni di leasing. In tal modo, la società poteva dedursi la spesa del canone, laddove, se avesse stipulato direttamente il finanziamento con l’istituto bancario e senza l’intermediazione della società controllata, avrebbe potuto dedurre solo i costi riferiti agli interessi passivi.

La sentenza
Ora, il giudice di merito ha escluso che l’operazione fosse stata effettuata in evasione d’imposta per le seguenti ragioni:

perché il prezzo della vendita degli immobili era stato incrementato al momento della cessione al pool di banche oltre che determinato da un perito “terzo”;

perché dall’interpretazione dei negozi giuridici era emerso che l’operazione era sorretta da valide ragioni economiche.

La società, infatti, con la locazione degli immobili aveva conseguito un risparmio finanziario notevole, dal momento che i canoni locatizi erano globalmente inferiori rispetto alle rate di mutuo che sarebbero derivate dalla stipula del finanziamento bancario, essendo il piano di ammortamento molto meno vantaggioso in termini economici dei canoni di leasing da versare. L’operazione economica era, dunque, finalizzata a realizzare un piano finanziario vantaggioso per l’impresa, senza che fosse sotteso alcun intento fraudolento, peraltro neppure contestato dall’ufficio.

La contestazione

Ebbene, l’amministrazione fiscale, come disposto dall’articolo 10 bis della legge 212/00, avrebbe dovuto contestare e motivare in modo specifico l’assenza di causa economica degli atti negoziali posti in essere, venendo posti in essere al solo fine di aggirare obblighi e divieti normativi posti dall’ordinamento tributario nazionale.

La mancata contestazione dell’elusione fiscale, unita alla verifica in concreto di valide ragioni economiche sottese ai contratti in esame, fa ritenere l’operazione pienamente legittima, ben potendo le parti private regolamentare i loro interessi al fine di contenere le spese finanziarie che possono accompagnarsi anche a risvolti fiscali vantaggiosi.

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