Imposte

Dividendi esteri discriminati, scatta il sostituto d’imposta

Aidc Milano si è rivolta alla commissione Ue per la compatibilità delle norme. Non si può condizionare <br/>la scelta del contribuente riguardo all’intermediario

di Marco Piazza e Alessandro Savorana

La tassazione discriminatoria delle persone fisiche che incassino dividendi di fonte estera senza l’intervento di un sostituto d’imposta italiano è stata segnalata alle autorità europea da parte della Commissione per la compatibilità delle norme italiane con il diritto Ue dell’Aidc di Milano.

Si tratta dell’annoso problema della tassazione “netto” o “lordo” frontiera. In pratica, i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa, sono assoggettati in Italia a una ritenuta a titolo d’imposta ove siano percepiti con l’intervento di un intermediario finanziario italiano ovvero a una imposta sostitutiva, da liquidare a cura del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, ove siano percepiti direttamente all’estero o in generale senza il tramite di un intermediario nazionale. In entrambi i casi si applica l’aliquota d’imposta del 26 per cento.

Tuttavia, nel primo caso la base imponibile è il cosiddetto “netto frontiera” ossia l’importo del dividendo al netto delle ritenute subite all’estero, all’atto della percezione del dividendo (articolo 27, comma 4, Dpr 600/73); mentre nel secondo caso la base imponibile è costituita dal dividendo al “lordo della ritenuta” (articolo 18 del Testo unico come interpretato nella prassi (si vedano le istruzioni al quadro RM della dichiarazione e la risposta n. 111 del 21 aprile 2020).

L’onere imposto alle persone fisiche private residenti in Italia di canalizzare l’incasso di dividendi di fonte estera, per non subire una tassazione discriminatoria, costituisce una restrizione dei movimenti di capitale - dato che tali movimenti comprendono, in base alla direttiva 88/361/Cee, anche le “operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri” (allegato I, punto VI.B) - in quanto il soggetto viene, di fatto, obbligato a canalizzare questo genere di flusso finanziario transnazionale presso istituti italiani.

Il sistema è, secondo la Commissione compatibilità Ue dell’Aidc di Milano, in contrasto con l’articolo 63 del Trattato sul funzionamento della Ue che espressamente vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi, ivi incluse le restrizioni sui pagamenti. Peraltro, come sottolineato nella denuncia, questo deteriore trattamento non può essere giustificato da quanto previsto dal successivo articolo 64 Tufe, che lascia impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti.

Infatti, le disposizioni domestiche restrittive sono state introdotte successivamente (dal 1° gennaio 2004) e, quindi, la violazione del diritto unionale è rilevante anche nei rapporti con gli Stati terzi.

La discriminazione costituisce anche una violazione dell’articolo 56 del Tfue sulla libertà di circolazione dei servizi (nel caso, servizi finanziari).

Come rilevato dalla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2018 nel procedimento C-625/17 (paragrafi 28–30) l’articolo 56 Tfue osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 56 Tfue esige l’eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi imposta per il fatto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui sia fornita la prestazione (sentenza del 25 luglio 2018, Ttl, C-553/16, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Rappresentano restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l’esercizio di tale libertà (sentenza del 25 luglio 2018, Ttl, C-553/16, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Il diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall’articolo 56 Tfue ai cittadini degli Stati membri include la libera prestazione dei servizi «passiva», ossia la libertà per i destinatari di servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire restrizioni (sentenza 9 marzo 2017, Piringer, C-342/15, punto 35).

In sostanza non si può condizionare la scelta del contribuente riguardo all’intermediario a cui affidare l’amministrazione del proprio patrimonio mobiliare attraverso una differenziazione dell’imposizione.

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