Imposte

Il reddito per cassa cancella poste valutative e accantonamenti

L’obiettivo è il pagamento delle imposte con le risorse effettivamente disponibili

di Dario Deotto

In questi giorni si fa un gran parlare di cash flow tax e di tassazione del reddito per cassa. A volte le due espressioni vengono ritenute equivalenti. Occorre quindi fare chiarezza sul tema.

In periodi di crisi il principio di competenza economica entra certamente in difficoltà perché non garantisce l’effettività del prelievo. In sostanza, il contribuente deve risultare sottoposto a tassazione in base alle effettive risorse a disposizione: non può risultare costretto a indebitarsi per pagare le imposte. E questo vale senz’altro, a maggior ragione, per le piccole realtà, le quali sono risultate le più esposte alla crisi dovuta all’emergenza sanitaria.

Così che nell’attuale contesto di crisi economico-finanziaria il modello di imposizione per ditte individuali, società di persone e piccole società di capitali “trasparenti” dovrebbe essere ripensato, facendo in modo che questi soggetti risultino colpiti da imposizione fiscale – e contributiva – soltanto quando il reddito risulta effettivamente percepito.

Ed è proprio dalla questione del “reddito” che occorre partire per evitare alcuni malintesi.

Si parla, infatti, a volte impropriamente di cash flow tax. Occorre considerare che esistono tre modelli di Cft, proposti dal Comitato Meade (1978). Il primo è quello che considera la tassazione dei flussi di cassa reali (R). La base imponibile risulta data dalle entrate derivanti dalle vendite di beni, servizi e asset, al netto delle spese per retribuzioni e delle spese per asset materiali e immateriali (che verrebbero spesati immediatamente, senza procedere agli ammortamenti). Non rilevano le componenti finanziarie: quindi, ad esempio, non viene ammessa nessuna deduzione degli interessi passivi.

Una seconda ipotesi è quella in cui, oltre ai flussi reali (R), si considerano anche i flussi derivanti dall’emissione di azioni o quote a pagamento e obbligazioni, e dall’accensione di debiti e prestiti, nonché i rimborsi dei debiti e i pagamenti e gli incassi dei dividendi.

La terza ipotesi è quella che, rispetto alla precedente, non considera i flussi legati al capitale proprio e alle partecipazioni detenute in altre società.

La cash flow tax non assume però i connotati di un “reddito”, il che risulta fondamentale per scartare aprioristicamente questa ipotesi. E questo anche per evidenti problemi di comparabilità nei contesti internazionali.

Diversa è invece l’ipotesi di un reddito determinato in ragione delle manifestazioni finanziarie (per flussi di cassa). In quest’ottica va la proposta del professor Versiglioni, il quale propone la tassazione del “reddito liquido”, che risulterebbe dato dalla differenza tra le disponibilità liquide alla fine del periodo confrontate con le disponibilità liquide all’inizio del periodo. Se la differenza risulta negativa, si determina una “perdita liquida” riportabile a nuovo.

In questo contesto, una soluzione realistica potrebbe risultare quella di riscrivere – ampliandola soggettivamente – la previsione dell’articolo 66 del Tuir, eliminando la rilevanza della competenza economica per le ipotesi espressamente previste (che determina la sussistenza di un complesso regime misto cassa/competenza). Al limite, qualche riflessione andrebbe fatta per ammortamenti e plus/minusvalenze in relazione ai beni ammortizzabili (così come, evidentemente, per i leasing) oltre che per gli accantonamenti del Tfr. Verrebbero comunque così eliminate tutte le altre poste valutative, gli accantonamenti e le svalutazioni.

L’occasione potrebbe essere utile anche per una riscrittura dell’articolo 54 del Tuir del reddito degli esercenti un’arte e una professione (foriero di sempre più difficoltà interpretative in seguito alle varie modifiche intervenute nel tempo, non sempre coordinate tra di loro) al fine di uniformare i presupposti di imposizione a quelli dell’auspicata tassazione per cassa effettiva per le piccole imprese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©