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Terzo settore, secondo passaggio dal notaio per l’adeguamento prima del Runts

Indispensabile il controllo sulla sussistenza di tutte le condizioni richieste per assumere la qualifica di ente del terzo settore

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Per gli enti che si adegueranno al Terzo settore prima della messa in funzione del Registro unico (Runts) potrebbe essere necessario un secondo passaggio dal notaio per formalizzare l’iscrizione. La questione, oggetto di una recente massima del Consiglio notarile di Milano (n. 4 del 27 ottobre scorso), riguarda principalmente fondazioni e associazioni riconosciute, nonché gli enti dotati della qualifica di Onlus che abbiano deciso di modificare gli statuti prima dell’abrogazione del relativo regime agevolato (a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sui nuovi regimi fiscali introdotte dalla riforma).

Per gli enti riconosciuti, in questa fase è ancora necessario attenersi alla procedura prevista dal Dpr 361/2000, approvando le relative modifiche con atto pubblico e sottoponendole al vaglio di prefetture/regioni. Tuttavia, una volta operativo il Registro, in base al Dm Lavoro 106/2020 per iscriversi è comunque indispensabile il controllo del notaio sulla sussistenza di tutte le condizioni richieste per assumere la qualifica di ente del terzo settore (i.e. svolgimento delle attività di interesse generale, divieto di distribuzioni di utili) nonché il patrimonio minino richiesto ai sensi dell’articolo 22 del Dlgs 117/2017). Spetta a quest’ultimo, infatti, richiedere l’iscrizione dell’ente all’ufficio del Runts competente, nei 20 giorni successivi.

Ecco, quindi, che per gli enti dotati di personalità giuridica che abbiano già deciso di effettuare gli adeguamenti statutari in questa fase sarà necessario tornare nuovamente dal notaio per formalizzare l’iscrizione al Runts. E ciò, a prescindere dall’ottenimento o meno, medio tempore, dell’approvazione della prefettura/regione competente in base al Dpr 361/2000. Al riguardo - come si legge nella massima citata - per semplificare la procedura l’assemblea che delibera le modifiche può sin da subito delegare il Presidente o altri componenti dell’organo amministrativo per depositare al notaio, dopo l’operatività del Registro, lo statuto adeguato alle disposizioni della riforma nonché la documentazione contabile relativa al patrimonio. In questo modo, il professionista potrà svolgere le opportune verifiche di legittimità e richiedere l’iscrizione nei 20 giorni successivi al deposito, evitando all’ente l’onere di riconvocare una nuova assemblea.

Lo stesso iter è previsto per le Onlus. Si pensi, ad esempio, ad un’associazione non riconosciuta dotata di questa qualifica, che abbia scelto di adeguarsi alla riforma entro lo scorso 31 ottobre, al fine di beneficiare delle maggioranze semplificate per l’approvazione della delibera di modifica. Quest’ultima, in quanto Onlus, ha già dovuto effettuare l’adeguamento con atto pubblico e sarà tenuta ad un secondo passaggio presso il notaio quando dovrà richiedere materialmente l’iscrizione al Runts.

Per quanto riguarda il nuovo patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento, la verifica della sussistenza da parte del notaio effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al Registro o, per quanti si fossero già adeguati, rispetto al deposito della documentazione per ottenere l’iscrizione (cfr. massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio notarile di Milano).