Imposte

Norma Aidc: imposte deducibili nell’esercizio di pagamento

La regola generale e le deroghe dell'articolo 99 del Tuir

di Marco Clementi e Filippo Jacobacci

Oggetto della norma n. 210, formulata dalla Commissione Norme di Comportamento di Aidc, è l’analisi dell’articolo 99 del Tuir che disciplina la deduzione dei tributi nell’ambito del reddito d’impresa.

Il principio generale è contenuto nel comma 1, ove è precisato che le imposte ammesse in deduzione sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate. Il primo chiarimento operato dalla norma di comportamento è che il criterio di “cassa” è specifico e alternativo rispetto a quello di competenza, richiamato dall’articolo 109, comma 1, del Tuir.

Infatti, non solo l’articolo 99 non fa riferimento all’articolo 109, ma quest’ultimo esclude espressamente legami con il primo, quando precisa che gli oneri per i quali non sia disposto diversamente dagli articoli precedenti (tra i quali, appunto, il 99), concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.

Il secondo rilevante chiarimento è che rimane comunque necessario, al fine della relativa deduzione, il passaggio dell’onere tributario dal conto economico nell’esercizio in cui avviene il pagamento o in un esercizio precedente.

Vi sono comunque casi in cui il criterio di cassa non è applicabile, divenendo cogente quello di competenza. Anzitutto quando le imposte siano correlate tanto strettamente a componenti positivi di reddito che l’applicazione della deduzione per cassa genererebbe distorsioni non compatibili con i principi fondamentali del Tuir (si pensi, ad esempio, agli oneri fiscali sostenuti dal fornitore in un esercizio e addebitati al cliente nell’esercizio successivo).

Inoltre, nel caso, per certi versi speculare, nel quale gli oneri fiscali divengono accessori ad altri costi, assumendo la natura dei costi principali dei quali sono ausiliari. Anche l’Iva da pro rata è deducibile per competenza, come già chiarito dalla Norma di Comportamento n. 152 del 2003.

Ulteriore casistica descritta dalla Commissione Aidc è quella statuita dal comma 2 dell’articolo 99, relativa ai meri accantonamenti derivanti da dichiarazioni presentate, ovvero da provvedimenti degli uffici, o da sentenze depositate, anch’essi deducibili per competenza.

Con la precisazione che nel rispetto del principio di alternatività espresso sopra, in tutti casi in cui la deduzione è per competenza, il momento del pagamento è irrilevante.

1. La massima

Nella determinazione del reddito d’impresa, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono deducibili. Se accantonate in bilancio, le altre imposte sono deducibili nell’esercizio di accantonamento, se e nella misura in cui risultino da dichiarazioni presentate, da accertamenti o da provvedimenti degli uffici notificati, o da sentenze depositate. Se imputate a costo, le altre imposte sono deducibili per competenza se sono strettamente correlate a componenti positivi di reddito, ovvero se sono imputate quali oneri accessori di componenti negativi di reddito; negli altri casi, le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate, a condizione che risultino iscritte nel conto economico, o vi siano state iscritte in periodi d’imposta precedenti.

2. La Commissione:

Componenti : Annalisa Donesana (Presidente), Filippo Jacobacci (Segretario),
Nino Clerici, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell’Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paola Piantedosi, Luca Rossi, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Marco Clementi (Consigliere Aidc)
Esperti: Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Giulio Boselli, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo,
Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Giuseppe Verna, Edoardo Ginevra (Presidente Aidc – Sezione di Milano)

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