Imposte

Credito d’imposta per i conferimenti di capitale

Il decreto Rilancio introduce ora significativi incentivi alla ripatrimonializzazione

Dopo il primo intervento emergenziale del decreto Liquidità che ha sospeso gli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale, il decreto Rilancio n. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 128 del 19 maggio introduce ora significativi incentivi alla ripatrimonializzazione . A tal fine viene utilizzata la leva fiscale sia per promuovere il conferimento di mezzi freschi in società con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni, sia per sostenere le aziende con perdite 2020 da Covid.

Il credito di imposta
È previsto un credito d’imposta del 20% dell’importo investito, con un tetto massimo di 2 milioni, purché la società conferitaria abbia a) subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, un decremento dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019; b) deliberato e versato l’aumento di capitale nel periodo che va dall’approvazione del Decreto al 31.12.2020 e l’investitore detenga la partecipazione fino al 31/12/2023. Fino a tale data, inoltre, non potranno essere distribuite riserve, pena la perdita del beneficio, con restituzione dell’importo detratto, unitamente agli interessi legali. Critica la situazione del nuovo investitore con una quota di minoranza laddove il socio di maggioranza deliberi di distribuire.

La società conferitaria
L’agevolazione in capo alla società conferitaria consiste in un credito d’imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Il credito non rileva ai fini ires né ai fini irap e, anche in questo caso, la società non potrà distribuire riserve fino all’ 1.1.2024. Nel computo del patrimonio netto, si ritiene che non debba essere considerata né la perdita dell’esercizio 2020 né l’aumento di capitale effettuato in corso d’anno.

Le agevolazioni
Le due agevolazioni sono cumulabili; la società conferitaria rilascerà una certificazione attestante che “l’importo complessivo agevolabile” non supera il massimale ovvero, in caso contrario, il minor importo spettante a titolo di credito d’imposta al conferente.

La nuova disposizione va raccordata alle regole dettate dagli artt. 6 e 8 del Decreto Liquidità. In questa fase di emergenza le società di capitali possono reperire la liquidità necessaria per garantire la continuità con una più ampia gamma di strumenti, dall’equity al debito. Anche in caso di erosione del capitale per perdite gli amministratori potranno dunque continuare ad operare senza che si determini la causa di scioglimento (e le connesse responsabilità) attingendo ai prestiti garantiti dallo Stato o degli stessi soci, che se erogati entro fine anno restano esonerati dalla postergazione.

I rischi
Se il Decreto Liquidità ha così superato potenziali disincentivi a iniezioni di liquidità da parte dei soci o infragruppo, con il Decreto Rilancio si è inteso mitigare i rischi di un eccesso di leva, già oggi più elevata rispetto alla media europea, premiando gli operatori che, nonostante le incertezze di scenario, decidano comunque di effettuare conferimenti.

Dall’obbligo si passa così all’incentivo, secondo la tecnica del nudge. E va sottolineato che sino a fine anno gli aumenti di capitale potranno essere deliberati senza procedere necessariamente a preventive riduzioni e indipendentemente dall’adeguatezza dell’aumento a ripristinare i minimi di capitale. Una società con un capitale di cinquantamila euro e un patrimonio netto negativo per trecentomila potrà pertanto deliberare un’emissione di nuove azioni o quote per duecentocinquantamila euro, con conseguente aumento di capitale da cinquanta a trecentomila euro.

Il meccanismo
La novità è evidente: non soltanto non occorre procedere al tradizionale meccanismo “a fisarmonica”, come già chiarito dal notariato milanese nel solco del caso Juventus, ma sino a fine anno l’aumento potrà aver luogo, con o senza previa riduzione, anche se la società si ritrovi post operazione con un patrimonio inferiore di oltre un terzo rispetto al nuovo capitale (o addirittura, come nell’esempio, negativo). Il tutto, sussistendone i presupposti, con i vantaggi fiscali ora ricordati.

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