I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 28 ottobre al 6 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 ottobre 2020, n. 505
Numerazione progressiva delle fatture
Vengono date indicazioni circa la numerazione delle fatture che, a mente dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del Dpr 633/1972, dev'essere progressiva, senza più la necessità di osservare la sequenzialità per anno solare (Rm 1/E/2013).
Secondo l'agenzia delle Entrate il meccanismo di numerazione non deve basarsi necessariamente su una progressività con riferimento temporale annuo o mensile; tuttavia deve garantire l'individuazione del documento associato all'operazione cui si riferisce (univocità), senza che si generino equivoci. L'ordinamento interno è in linea con le indicazioni Ue, secondo le quali la fattura deve contenere la data di emissione e un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura senza possibilità di sovrapposizioni con altri documenti dello stesso genere.
Non garantisce sequenzialità e univocità, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale ed europea, il sistema di numerazione delle fatture elettroniche che prevede l'identificazione attraverso un numero composto dalla data di emissione del documento seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale.
L'istante ha ideato un sistema di numerazione delle fatture elettroniche che impedisce a clienti e collaboratori di conoscere il numero totale delle fatture emesse.
Per garantire la progressività, all'interno del numero è inserito il giorno di emissione del documento fiscale seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale.
Ad esempio, una fattura emessa in data 1 giugno 2020 riporterà il numero 20200601001F, mentre quella datata 2 giugno 2020 indicherà il numero 202006020000.
Nella modalità descritta dall'istante, la progressività connessa alla data della fattura presenta evidenti criticità, perché riferita alla trasmissione del documento al SdI e, quindi, potenzialmente diversa da quella di svolgimento dell'operazione, da indicare nell'apposito campo della fattura.
L'effetto è che il sistema proposto può comportare salti di data e conseguenti anomalie sui dati riportati nei registri contabili, con discordanze tra emissione della fattura, numerazione e annotazioni. Inoltre, l'ordine sequenziale dei documenti è essenziale per predisporre, dal 1° gennaio 2021, le bozze precompilate, ai fini Iva, dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
Pertanto, la soluzione prospettata apparirebbe inidonea a garantire sequenzialità come richiesto dalla direttiva poiché potrebbe verificarsi il caso in cui in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e si verifichi un salto di data.
In definitiva, per l'agenzia il sistema di numerazione proposto dall'istante non presenta le garanzie necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e, quindi, non può essere a adottato.

Iva/Fatturazione

Principio di diritto agenzia delle Entrate 30 ottobre 2020, n. 17
Appalti: momento di emissione della fattura
Per i servizi nazionali la prestazione di servizi (nel caso specifico, derivante da contratto di appalto con la Pubblica amministrazione) si considera effettuata al momento dell'incasso del corrispettivo (articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972) ovvero in un momento antecedente, se la fattura viene volontariamente emessa (comma 4 del medesimo articolo 6), anche nel rispetto di accordi contrattuali. Quindi, il momento di predisposizione della fattura può anche essere stabilito da accordi contrattuali, ma in ogni caso l'emissione deve avvenire in data antecedente o contestualmente al pagamento del corrispettivo. A questo proposito, l'articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 prevede che "la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", commi 3 e 4. Tuttavia, il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, dopo la verifica e l'accettazione della prestazione), ma in ogni caso entro il giorno di pagamento del corrispettivo.
Le e-fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto, emesse nei confronti della Pubblica amministrazione in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto Iva, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pa (articoli 1, comma 2, e 2, comma 4, Dm 55/2013).

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 ottobre 2020, n. 507
Cessione di guanti per finalità sanitarie
Alle cessioni dei guanti, considerati Dpi o dispositivi medici, si applica: il regime di esenzione Iva se effettuate fino al 31 dicembre 2020; l'aliquota Iva nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 (articolo 124, Dl 19 maggio 2020, n. 34 che ha modificato la Tabella A, Parte II-bis allegata al Dpr 633/1972).
L'istante è una società operante nel settore della vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia e l'igiene della casa, inclusi guanti in lattice, vinile e nitrile, di tipo monouso, professionale e casalingo, classificati ai fini merceologici e doganali con codice di nomenclatura combinata 3926 2000, 4015 1100, 4015 1900. Peraltro, dal 1° gennaio 2021 faranno il loro debutto dei nuovi codici di nomenclatura combinata a seguito delle misure dell'Unione europea, che, a partire dal 1° gennaio 2021, modificano e aggiornano i codici di nomenclatura combinata.
Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 124, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici (es. dell'industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola) hanno reso obbligatorio l'uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Il documento del comitato scientifico ha indicato quali sono i Dpi e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici od occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19.
Si precisa che il trattamento Iva agevolato introdotto dall'articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di Dpi o di dispositivo medico.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, n. 525
Cessione di abbigliamento protettivo
Sull'abbigliamento protettivo (Dpi) – guanti in lattice, in vinile, in nitrile, mascherine, tute di protezione, camici, occhiali, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo (tutti provvisti di marcatura CE e certificazione) – si applicano le disposizioni previste dall'articolo 124, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), che stabilisce per la vendita di tali merci l'esenzione fino al 31 dicembre 2020 e l'applicazione dell'aliquota al 5% a partire dall'1 gennaio 2021.
Come chiarito nella Cm 26/E/2020, gli articoli di abbigliamento protettivo per essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche: avere i codici doganali individuati dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D; essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020; essere destinati all'utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.
Sempre nella citata circolare viene chiarito che per quanto riguarda l'ambito applicativo "emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione"; quindi anche alle vendite effettuate dall'istante (grossista).

Iva/Gruppo Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, n. 526
Sussistenza del vincolo organizzativo
Qualora manchi il presupposto della direzione e del coordinamento, potrebbe non sussistere il vincolo organizzativo, richiesto per l'adesione al Gruppo Iva (articolo 70-ter, comma 3, Dpr 633/1972), pur in presenza del vincolo finanziario.
Si ricorda che per i partecipanti al Gruppo Iva devono ricorrere congiuntamente i vincoli: finanziario (requisito del controllo); economico (cooperazione economica); organizzativo (direzione e coordinamento, di cui all'articolo 2497-sexies, Codice civile, che si presume con il controllo e nel momento in cui la società viene inclusa nel bilancio consolidato).
Se ricorre il vincolo finanziario gli altri due si presumono esistenti, salvo che il contribuente non dimostri il contrario mediante interpello. Poiché vige la regola dell'all in all out (articolo 70-quater, Dpr 633/1972) l'istante intende fornire la prova dell'assenza del vincolo organizzativo (Cm 19/E/2018) per alcune sue controllate (che, pertanto, verranno escluse dal Gruppo Iva).
Ad esempio, l'istante chiarisce che una partecipata è quotata in borsa e alcune controllate godono di piena autonomia: la controllante neppure ne approva i piani strategici e i budget.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, n. 527
Fecondazione assistita
La fecondazione assistita si qualifica come prestazione medica diretta alla cura della persona; pertanto è esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 18), Dpr 633/1972 (secondo l'interpretazione data dal Comitato Iva alle disposizioni di cui all'articolo 132, lettere b) e c), Direttiva 2006/112/Ce).
Anche la fornitura di gameti – occorrenti per la cura della sterilità – è esente, come suggerito dall'agenzia delle Dogane e dal ministero della Salute (articolo 10, comma 1, numero 24), Dpr 633/1972: la norma esenta le "cessioni di organi, sangue e latte umani e plasma sanguigno"). L'agenzia precisa che un'operazione si qualifica come acquisto intra-Ue (i gameti provengono dalla Spagna), anche se il centro medico spagnolo richiedeva solo il pagamento di servizi quali i test medici sul donatore, la crioconservazione, il confezionamento, il trasporto (e nulla per i gameti): l'oggetto del rapporto è l'acquisizione dei gameti, e non i servizi ad esso connessi, per cui le somme corrisposte al fornitore spagnolo – anche se volte solo a compensare i costi per i servizi pagati dal centro medico – rappresentano il corrispettivo di una cessione intra-Ue di beni dalla Spagna all'Italia.

Iva/Aliquote

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, nn. 528 e 529
Acquisto e noleggio di beni necessari per il contenimento dell'emergenza Covid-19
Il noleggio di apparecchi biomedicali effettuate dal 19 maggio fino al 31dicembre 2020 godono del regime di esenzione dall'Iva, con diritto alla detrazione (articolo 124, Dl 34/2020); per le stesse operazioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà applicabile l'aliquota Iva ridotta nella misura del 5% (numero 1-quater, Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972).
La Cm 26/E/2020 ha chiarito che "il trattamento Iva introdotto dall'articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all'articolo16, comma 3, del Decreto Iva. Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l'imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante «...contratti d'opera, di appalto e simili», «...locazione finanziaria, noleggio e simili»."
Ai fini del momento di effettuazione delle operazioni valgono le disposizioni recate dall'articolo 6, Dpr 633/1972 (in genere: per i beni mobili vale il giorno di consegna o di spedizione; per i servizi vale il pagamento del corrispettivo. Sono fatti salvi eventuali pagamenti anticipati o l'emissione della fattura prima di tali momenti).


Immobili/Sisma bonus

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, nn. 508 e 513
Fruizione anche in caso di asseverazione tardiva
La detrazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) spetta anche con asseverazione tardiva, ma solo per i soggetti che avevano iniziato le procedure autorizzative antecedentemente alla modifica normativa (Cm 31 maggio 2019, n. 13/E e Cm 8 luglio 2020, 19/E).
Poiché nel caso di specie, la data della richiesta del permesso di costruire è del mese di novembre 2019, data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 8, Dl 30 aprile 2019, n. 34 che ha esteso la detrazione – prevista dall'articolo 16, comma 1-septies citato – anche agli immobili ubicati nelle zone 2 e 3. Inoltre, l'articolo 3, comma 3, Dm 58/2017, in vigore al momento della presentazione del permesso di costruire, prevedeva la contestuale presentazione dell'asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo. Solo successivamente – a seguito delle modifiche effettuate dal Dm Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24 – è stato previsto che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5, Dpr 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Tuttavia, tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 514
Cessione del credito da parte di un contribuente in regime forfetario
Ancora una conferma circa la possibilità per i soggetti "incapienti" (nel caso specifico, contribuente in regime forfetario che, assoggettando il reddito ad imposta sostitutiva, non matura debiti di Irpef e, quindi, non ha possibilità di applicare detrazioni fiscali) di fruire della detrazione del Superbonus 110% mediante cessione del credito "potenziale" (articoli 119 e 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34).
Già la Cm 20/E/2020 aveva esaminato il caso dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i forfetari, che non possono sfruttare l'agevolazione tramite detrazione dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi perché sottoposti, appunto, alla tassazione del reddito con imposta diversa dall'Irpef. Per costoro, tuttavia, rimangono accessibili le altre opzioni previste dal richiamato articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d'imposta).

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 515
Acquisto di case antisismiche
Viene presa in esame la norma (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) sulle detrazioni spettanti agli acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre 2021.
La società istante è una società di costruzione di immobili civili, che ha acquistato un fabbricato in un Comune in zona sismica 3 con l'intenzione di demolirlo e ricostruirlo, realizzando due edifici distinti (su questo aspetto tecnico l'agenzia rinvia alle valutazioni che effettuerà il Comune), ritenendo che questa possibilità sia riconosciuta dalla disposizione del citato comma 1-septies, laddove si fa riferimento alla "demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentono tale aumento". L'istante ritiene, pertanto, che gli acquirenti di tutte le unità immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021 e cedute entro i successivi 18 mesi, come richiede la norma, possono fruire della detrazione "potenziata" al 110% sul massimale di euro 96.000.
Inoltre, secondo l'istante, spetta l'ulteriore detrazione in relazione alla spesa sostenuta per la costruzione del garage, nonché la detrazione per l'acquisto di mobili, essendo l'operazione di demolizione e ricostruzione assimilata ad una ristrutturazione.
L'agenzia delle Entrate conferma la possibilità di applicare la detrazione del 110% (o la cessione del credito di cui all'articolo 121, Dl 34/2020) anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, in virtù dell'esplicito richiamo fatto dall'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020 all'intera disciplina del sisma bonus (incluso il comma 1-septies).
L'agenzia precisa però che, per la fruizione della detrazione, entro il 31 dicembre 2021 è richiesto che siano perfezionati gli atti di acquisto delle unità immobiliari: non è quindi sufficiente che i lavori vengano completati entro tale data e che la cessione venga effettuata nei 18 mesi successivi, poiché la disciplina del sisma bonus si applica alle spese sostenute (l'acquisto degli immobili da parte dei beneficiari della detrazione) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Quanto alla detrazione: per la realizzazione del box viene precisato che non spetta una detrazione in via autonoma, in quanto la detrazione del comma 1-septies dev'essere calcolata, nel rispetto del limite di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, considerando unitariamente l'immobile principale e la pertinenza, anche se questa è accatastata separatamente; per il bonus mobili, in considerazione del fatto che l'agevolazione in questione compete ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del Tuir, si conclude circa la sua applicabilità anche nel caso di specie, tenendo conto del fatto che gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico trovano la loro disciplina generale di riferimento proprio nell'ambito della disposizione in questione.
Infine, viene chiarito che la detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16, Dl 63/2013 è fruibile anche da una società immobiliare che acquista le unità abitative da destinare alla locazione (Rm 34/E/2020), ma – in questo caso – nell'ordinaria misura del 75% o dell'85% non potendosi applicare la versione "potenziata" dall'articolo 119 del Decreto Rilancio (misura del 110%), che non vede tra i suoi destinatari i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 517
Assenza di limiti di importo per la spesa sostenuta
Viene confermato che la norma (articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) sul bonus facciate (detrazione del 90% della spesa sostenuta) non pone limiti di importo di spesa.
Si limita, invece, a prevedere che il beneficio spetta relativamente a tutti gli immobili esistenti (quelli situati nelle zone individuate dalla norma) di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali (Cm 2/E/2020) e, quindi, anche gli immobili patrimonio delle imprese, vale a dire quei beni che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa (cd. immobili patrimonio di cui all'articolo 90 del Tuir).

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 novembre 2020, n. 520
Sono inclusi i lavori sulla gronda e sui davanzali
L'isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell'intervento di isolamento a cappotto di un edificio, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate – di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – includendo nell'agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora. Nel caso specifico, l'isolamento dello sporto di gronda (elemento che insiste sulla parte opaca della facciata) comporta alcuni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni e anche lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e l'isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
In pratica, entrano nel perimetro dell'agevolazione fiscale in esame tutti gli interventi strettamente connessi alla realizzazione di quello principale.
Restano, invece escluse le spese sostenute per il rifacimento delle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 novembre 2020, n. 521
Sostituzione delle vetrate esterne
Non danno diritto alla detrazione del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34) le spese sostenute per l'intervento di sostituzione della parete esterna verticale dell'abitazione, costituita prevalentemente da vetrate non rimovibili e non apribili, con una parete isolante che farebbe guadagnare al fabbricato le due classi energetiche richieste dalla norma.
Secondo l'agenzia delle Entrate la parete verticale dell'immobile dell'istante, a nulla rilevando la circostanza che le vetrate sono inamovibili, non si qualifica come superficie opaca (agevolata dalla norma).

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, n. 522
Lavori su pareti anche solo parzialmente visibili dalla strada pubblica
Accedono alla detrazione del bonus facciate (articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) le spese per gli interventi sui prospetti esterni di una palazzina multipiano a blocco, parte di un complesso residenziale, anche se solo parzialmente visibili dalla strada pubblica, perché coperti dalla muratura di recinzione o da altri edifici dello stesso complesso. Le pareti nascoste completamente, invece, ancorché costituenti il perimetro esterno dell'edificio, non concorrono al miglioramento del decoro urbano e non sono agevolabili. La Cm 2/E/2020 ha precisato che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi (comma 221) comporta che siano ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)", comunque visibili dalla strada, in modo da contribuire al miglioramento del decoro urbano. e, nel dettaglio, quelli sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Tanto premesso, nel caso specifico, la detrazione non può essere concessa sull'intero perimetro della palazzina, ma solo in relazione alle pareti visibili, anche se solo parzialmente.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, n. 523
Limite di spesa in caso di frazionamento
I lavori di ristrutturazione, finalizzati a dividere un vecchio fabbricato unifamiliare in due abitazioni funzionalmente indipendenti, potranno beneficiare della detrazione con il limite di spesa da calcolare sull'unità immobiliare preesistente all'intervento. Gli interventi trainanti (intervento antisismico e di isolamento delle superfici opache; in quest'ultimo caso è richiesta la presenza dell'impianto di riscaldamento che può essere comprovata dai tre camini di cui dispone l'abitazione; Cm 24/E/2020) trainano anche quelli relativi al riscaldamento, agli infissi, all'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, all'installazione di impianti fotovoltaici.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2020, n. 524
Unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio
La norma (articolo 119, Dl 34/2020), come modificata in sede di conversione in legge, non richiede più che l'ingresso all'unità indipendente sia situato su un'area di proprietà esclusiva del richiedente l'agevolazione, accessibile dall'esterno. Quindi, anche i lavori effettuati sull'unità abitativa facente parte di un condominio ma con entrata indipendente (dotata di ingresso indipendente accessibile attraverso un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno) fruisce del Superbonus 110%.
La detrazione del 110% spetta se gli interventi sia "trainanti" che "trainati" sono realizzati su parti comuni di condomini, su abitazioni unifamiliari e pertinenze, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno situate all'interno di edifici plurifamiliari e pertinenze (Cm 24/E/2020).
L'unità immobiliare è "funzionalmente indipendente", inoltre, se ha impianti autonomi per gas, acqua, elettricità e riscaldamento e se è dotata di un ingresso, chiuso con portone o cancello, non condiviso con altri, e accessibile dalla strada o dal cortile o giardino di proprietà esclusiva.
Inoltre, in sede di conversione del decreto Agosto (Dl 104/2020), all'articolo 119, introduttivo del Superbonus, è stato aggiunto il comma 1-bis secondo il quale ai fini dell'agevolazione "per ‘accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".
Alla luce della norma modificata, quindi, l'ingresso all'unità indipendente non deve essere più necessariamente situato su un'area di proprietà esclusiva del richiedente l'agevolazione.
Di conseguenza, osserva l'Agenzia, può essere ritenuta con "accesso autonomo dall'esterno" l'abitazione con entrata su una strada privata e/o in multiproprietà o su uno spazio comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione o quando l'ingresso è accessibile da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.


Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 29 ottobre 2020, GU 2 novembre 2020, n. 273
Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione
A decorrere dal 1° novembre 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni alle imprese è fissato nella misura dello 0,65%.

Agevolazioni/Bonus locazione


Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 509
Imprenditore individuale inattivo a causa della pandemia
Il bonus locazioni – sui canoni pagati relativamente ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola – spetta, in linea generale, anche all'imprenditore inattivo a causa della pandemia.
L'istante, imprenditore individuale, ha aperto la partita Iva nel 2020 e ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale con decorrenza sempre dal 2020, pur non avendo mai iniziato l'attività a causa della pandemia e, di conseguenza non ha emesso alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il contribuente rientra quindi tra i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, Dl 34/2020, quindi, tra coloro che «hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019» e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato.
Però, non avendo mai iniziato l'attività, non risulta integrato l'ulteriore requisito riguardante la destinazione all'uso "commerciale" dell'immobile locato.
Pertanto, la fruizione del credito – nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa – è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell'immobile, anche se posteriore a giugno 2020. Tuttavia, in ogni caso, l'istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione in commento).

Agevolazioni/Bonus sanificazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 510
Esclusione dei test sierologici
Le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente (per verificare la presenza del Covid-19 con l'obiettivo di tutelare i lavoratori) non godono del tax credit (60% delle spese sostenute nel 2020) per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125, Dl 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio).
La società istante ritiene che gli importi utilizzati per effettuare tale screening siano equiparabili all'acquisto dei dispositivi di protezione e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Questo in quanto, a suo giudizio, la finalità della norma è quella di favorire l'adozione, da parte delle imprese, di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La tesi non è condivisa dall'agenzia delle Entrate secondo cui il bonus spetta per le spese "sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" e che tale disposizione normativa si applica ai "soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti".
La Cm 20/E/2020 ha fornito i primi chiarimenti riguardanti l'agevolazione in esame specificando che il comma 2 dell'articolo 125 del Decreto Rilancio contiene un elenco esemplificativo, seppur non esaustivo, delle spese agevolabili, come identificate nel comma 1. Da qui ne discende che le spese sostenute devono essere, comunque, riferibili alle attività menzionate nel comma 1.
Si tratta, in particolare: della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati); dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

Agevolazioni/Trust

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 512
Conferimenti frazionati e della sola nuda proprietà
La risposta affronta due questioni relative al trust.
Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di cui alla legge 212/2013. In generale, l'obbligatorietà del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell'atto istitutivo deve rinvenirsi nella necessità di garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali, che le la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito.
Si possono conferire beni e/o diritti in maniera frazionata (nel corso della vita del trust) e anche la nuda proprietà dei beni immobili. In relazione all'ipotesi proposta dal contribuente circa la possibilità di conferire soltanto la nuda proprietà dei beni immobili, la legge non prevede preclusioni in tal senso ed ai fini dell'attribuzione del valore ai beni conferiti si può fare riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del conferimento.

Agevolazioni/Contributo a fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2020, n. 518
Riduzione del fatturato: cessione di un immobile strumentale
Ai fini del calcolo della riduzione del fatturato (di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019) per accedere al contributo a fondo perduto (articolo 25, Dl 19 maggio 2020, n. 34) va considerato anche l'importo relativo alla cessione di un immobile strumentale (come pure degli altri beni ammortizzabili, ancorché non concorrano alla formazione del volume d'affari ai sensi dell'articolo 20, Dpr 633/1972).
Con la Cm 15/E/2020 è stato chiarito che: «dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)".

Agevolazioni/Bonus lavoro in presenza

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 novembre 2020, n. 519
Premio riconosciuto ai dipendenti che hanno lavorato in presenza lo scorso marzo
Il bonus di 100 euro, riconosciuto ai dipendenti (con un reddito complessivo da lavoro dipendente, nell'anno precedente, non superiore a 40.000 euro) per il servizio svolto in "presenza" nello scorso marzo (articolo 63, Dl 17 marzo 2020, n. 18 – cd. decreto Cura Italia), spetta anche per le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio su convocazione del datore di lavoro o presso la sede del sindacato.
Si ricorda che l'incentivo economico è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e quelli lavorabili. Per i chiarimenti l'agenzia delle Entrate rinvia alla Cm 8/E/2020, alla Cm 11/E/2020 e alla Rm 18/E/2020: i documenti richiamati hanno evidenziato che l'incentivo rappresenta un ristoro per i lavoratori che, in piena emergenza epidemiologica, hanno continuato a recarsi in ufficio o sono andati in trasferta presso clienti o in missione in altre sedi dell'impresa. Il contributo straordinario, quindi, non riguarda dipendenti che a marzo hanno prestato la loro attività in telelavoro o smart working. Spetta, invece, per i periodi di distacco e di permesso sindacale, i quali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso il datore di lavoro e retribuiti in egual modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (articoli 131, comma 6, e 132, comma 9, Dpr 164/2002). La normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente in concomitanza con l'attività sindacale; di conseguenza, i periodi di permesso o distacco sindacale si configurano, per l'agenzia delle Entrate, soltanto come una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, non impediscono l'erogazione del premio in esame.
Ai fini del contributo, anche in tal caso, naturalmente, è necessario che l'attività sindacale sia svolta in presenza e cioè in ufficio, su convocazione dell'istante. Se l'attività sindacale è prestata in altra sede, l'Amministrazione di appartenenza dovrà acquisire l'attestazione della presenza in tale luogo e poi dare il via libera, sotto la propria responsabilità, all'erogazione del sostegno economico.


Accertamento delle imposte/Monitoraggio fiscale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 ottobre 2020, n. 506
Trust: il protector è escluso dalla normativa sul monitoraggio
Il protector, quale guardiano del trust, non è soggetto alla normativa sul monitoraggio fiscale non potendo essere considerato titolare effettivo del trust (Dl 28 giugno 1990, n. 167); e, dunque, non deve compilare il quadro RW.
Un contribuente ha assunto il ruolo di guardiano (protector) di un trust di diritto estero: il suo ruolo è quello di vigilare sull'operato del trustee a tutela del perseguimento dell'interesse del trust: per rendere efficace la sua funzione gli sono tipicamente attribuiti poteri di veto nei confronti del trustee.
Nel caso di specie, la funzione di vigilanza è rappresentata dal preventivo ed obbligatorio consenso che il trustee è tenuto ad ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall'atto di trust.
L'agenzia delle Entrate esclude l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all'estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario (nel caso: il beneficiario del suddetto trust è una persona fisica residente in Italia), che adempie ai propri obblighi di monitoraggio fiscale relativamente alle attività estere detenute tramite il trust.


Modello 770/Soggetti obbligati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2020, n. 504
Amministrazioni dello Stato: obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
Un istituto autonomo del Mibact che ha effettuato, come sostituto di imposta, le ritenute Irpef sui redditi di lavoro autonomo versandole con gli F24Ep e comunicandole tramite le certificazioni uniche, è tenuto a presentare il modello 770 (articolo 4, commi 1 e 2, Dpr 322/1998). Le istruzioni al modello dei sostituti, infatti, prevedono che le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo, non debbano compilare i quadri relativi alle comunicazioni dell'Irpef (ST, SV e SX) solo se non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24Ep per i versamenti delle ritenute.


Crisi d'impresa/Nuovo Codice

Dlgs 26 ottobre 2020, n. 147, GU 5 novembre 2020, n. 276
Codice della crisi d'impresa: disposizioni integrative e correttive
E' stato pubblicato il Dlgs, in vigore dal 20 novembre 2020, che contiene una serie di norme correttive e integrative del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).