Imposte

Modello Irap e versamenti: ecco gli incroci da monitorare

Per molti contribuenti l’F24 del 30 novembre slitterà all’anno prossimo

di Giorgio Gavelli

Dichiarazione e acconti Irap sotto i riflettori. In attesa che in settimana vengano formalizzati i possibili rinvii della scadenza del 30 novembre - sia per il versamento del secondo acconto 2020, sia per la dichiarazione Irap - è tempo di monitorare con attenzione gli incroci tra i due adempimenti. Nella consapevolezza che, già in base alle regole attuali, per molti contribuenti il secondo versamento slitterà al 30 aprile prossimo.

La cancellazione del saldo

Per quanto attiene alla dichiarazione Irap 2020 per l’anno 2019, la questione più delicata è rappresentata dalla cancellazione del saldo prevista dall’articolo 24 del Dl 34/2020. Se nulla cambia rispetto al solito in caso di saldo a credito, l’eventuale importo a debito (rigo IR26) non corrisponde, per i contribuenti non esclusi da tale disposizione, ad un versamento effettuato, ivi compresi gli enti non commerciali ad eccezione di quelli pubblici (circolare n. 25/E/2020, risposta 1.1.1). La stessa circolare (risposta 1.1.4) preserva l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione 2018: il problema (sollevato sul Sole24Ore del 21 luglio) è stato risolto dall’Agenzia in senso favorevole al contribuente, fornendo anche il comportamento da tenere nella compilazione del modello dichiarativo. La risposta si fa particolarmente apprezzare perché ricorda come l’esonero dal saldo Irap 2019 costituisce aiuto di Stato di competenza 2019, da riportare nella Sezione XVIII (righi IS201 e IS202) della dichiarazione.

Correttamente, la circolare afferma che il saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento ai sensi dell’articolo 24, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (modello Irap 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

Per far sì che anche la compilazione del modello dichiarativo porti a tale risultato viene richiesta una piccola “forzatura” (che le modifiche ai software hanno reso automatica), vale a dire riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza Irap 2018 che altrimenti sarebbe stata assorbita dal saldo Irap 2019, ripristinando in tal modo il saldo creditorio (si veda l’esempio in pagina). Resta da comprendere come possa essere recuperato il maggior acconto Irap versato a novembre 2019 dai soggetti che non hanno applicato quanto permesso dall’articolo 58 del Dl 124/2019, versando un “tradizionale” acconto storico del 50% in luogo del 40% concesso da tale disposizione.

I soggetti Isa

Si tratta dei soggetti Isa, ossia coloro che svolgono attività per le quali è stato elaborato un modello Isa anche in presenza di cause di esclusione (compresi i soggetti minimi e forfetari), ad eccezione dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di euro 5.164.569,00. L’eccedenza di acconto potrebbe essere teoricamente recuperabile con una correzione del modello F24, modificando il codice tributo per il relativo importo, ma chi scrive ritiene (pur in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia) che anche in questa situazione sia possibile utilizzare il rigo IR28 per evitare che il maggior acconto versato vada perduto.

Il tetto europeo

La compilazione del prospetto aiuti di Stato riporta alla mente il tema del limite complessivo degli 800.000 euro previsto dal Quadro temporaneo (Temporary Framework, Tf) approvato dalla Commissione europea con riferimento agli aiuti della Sezione 3.1, tra cui rientra appunto l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 (si veda il Sole24Ore del 14 ottobre). Per chi ha violato questo vincolo, il comma 5 dell’articolo 42-bis del Dl n. 104/2020 permette di versare entro il 30 novembre, senza sanzioni o interessi, l’Irap non assolta in applicazione dell’articolo 24 del decreto Rilancio.

Peraltro, mercoledì scorso durante il question time alla Camera, il viceministro Alessio Villarosa ha annunciato che il Governo è al lavoro per innalzare a 3 milioni il limite, avvalendosi della Sezione 3.12 del Tf.

Va, comunque, ricordato che la circolare n. 25/E ha confermato che l’eventuale eccedenza di Irap 2018, non già compensata, è utilizzabile a riduzione dell’eventuale quota del saldo Irap 2019 eccedente il limite del TF. In buona sostanza, se il totale degli “aiuti Covid 3.1” fruiti dall’impresa fosse (al netto del saldo Irap 2019) di 750.000 euro, ed il saldo Irap fosse stato determinato in 80.000 euro, l’impresa sarebbe autorizzata a non versare Irap per 50.000 euro. Sugli ulteriori 30.000 euro da versare, così come sul primo acconto 2020 – entrambi non rientranti nel beneficio di cui all’articolo 24 del Dl 34/2020 – è possibile “spendere” in compensazione verticale l’eventuale eccedenza Irap2018 non ancora utilizzata. In assenza (o incapienza) di tale credito, entro fine novembre si versa il dovuto. È ancora “sospesa”, invece, la situazione di chi ha violato il limite non a livello di singola impresa ma di “gruppo” (si veda il Sole24Ore del 29 e 30 ottobre scorsi).

In breve

Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione in occasione della presentazione della dichiarazione Irap 2020 per l’anno 2019 e del versamento del secondo acconto Irap 2020.

Circa il primo adempimento va ricordato:
• l’esonero dal versamento del saldo per i contribuenti a ciò autorizzati dall’art. 24 del decreto Rilancio;
• la compilazione, da parte dei medesimi soggetti, del prospetto “aiuti di Stato”;
• il recupero delle eccedenze maturate in precedenza e non utilizzate in compensazione orizzontale o verticale prima della presentazione della dichiarazione.

In merito al secondo adempimento occorre porre attenzione:
• al possibile slittamento del versamento al 30 aprile 2021 per i soggetti Isa con i requisiti individuati dai decreti Agosto e Ristori;
• alla determinazione dell’importo da scomputare dal saldo come primo acconto non versato ma comunque non dovuto (circolare n. 27/E/2020).

L’esempio

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