I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 aprile all'8 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Emergenza Covid-19/Tari

Nota IFEL 24 aprile 2020
Covid-19 – Riduzione della Tari
L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) ha chiarito la facoltà, da parte dei Comuni, di disporre una riduzione della Tari a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa del Covid-19.
Normalmente esistono due categorie di agevolazioni:
- riduzioni atipiche: non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti (es. sono collegate all'ISEE o a condizioni di disagio sociale). Secondo la regola generale, la Tari deve garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (articolo 1, comma 654, legge 147/2013), ma il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste, che vengono iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa (articolo 1, comma 660, legge 147/2013);
- riduzioni tipiche: sono espressamente individuate dalla legge ed il relativo onere è posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico.
La riduzione oggetto della Nota IFEL si considera di natura mista rispetto alle 2 suddette, in quanto non può rientrare tra le riduzioni tipiche perché, pur essendo incontestabile una minor produzione di rifiuti a causa della sospensione/riduzione dell'attività, essa influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, poiché non è programmata, è caratterizzata da discontinuità territoriale e non ha determinato la chiusura del servizio.
Inoltre, come per le riduzioni atipiche, la riduzione in questione è finanziata con entrate proprie del bilancio dei Comuni derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito della lotta all'evasione, dall'avanzo di amministrazione o da altre disponibilità anche straordinarie dell'ente.
Circa le modalità di attuazione, la riduzione è disposta dal Comune tramite delibera da approvare entro il 30 giugno 2020; il termine per la determinazione della tariffa Tari, previsto per il 30 aprile (articolo 1, comma 683-bis, legge 147/2013), è stato prorogato – per l'anno 2020 – a causa del Covid-19 al 30 giugno 2020 (articolo 107, comma 4, Dl 18/2020).

Emergenza Covid-19/Agevolazioni


Notizia Invitalia 30 aprile 2020
Impresa SIcura – Contributi alle imprese per i dispositivi di protezione individuali (DPI)
Invitalia comunica di aver pubblicato il bando «Impresa SIcura» che definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto, sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Il rimborso spetta nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.
Il bando prevede inoltre che, ai fini dell'ammissibilità, siano rispettate precise condizioni, in quanto le suddette spese: devono essere effettuate a partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data di presentazione della domanda (a rilevare, come si legge nel bando, è la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso); non devono essere inferiori a 500 euro; devono essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa ed essere effettuate con modalità tracciabili, quali bonifico, bancomat, carte di credito, assegno (non sono quindi ammessi gli acquisti effettuati in contanti). Inoltre, è previsto che le fatture di acconto possano essere ammesse, ma solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura dei DPI.
La prenotazione del rimborso deve essere effettuata telematicamente a partire dall'11 maggio (ore 9,00) e fino al 18 maggio.
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi: prenotazione del rimborso, da effettuarsi a partire dall'11 maggio e fino 18 maggio; pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni entro tre giorni dal termine finale di invio delle prenotazioni; compilazione della domanda da parte dell'azienda collocata in posizione utile nell'elenco (a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio ed entro le ore 17.00 dell'11 giugno 2020).
Il bando deriva dall'attuazione dall'articolo 43, comma 1, Dl 18/2020 (Cura Italia), che mira a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione (ed a prescindere dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato) e operanti su tutto il territorio nazionale, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Sono esclusi, inspiegabilmente, i lavoratori autonomi.
Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese; avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
In attesa di apposito decreto del Mise, il rimborso previsto dal bando e il credito d'imposta ai sensi dell'articolo 64, Dl 18/2020 (esteso all'acquisto di DPI dall'articolo 30, Dl 23/2020), non pare possa essere cumulato con il rimborso in esame, in quanto – secondo quanto prevede il bando - «le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo».


Emergenza Covid-19/Codici Ateco


Decreto ministero Sviluppo economico 4 maggio 2020 , GU 6 maggio 2020, n. 115
Covid-19 – Avvio della «Fase 2» – Modifica codici attività
L'articolo 1, comma 1, lettera jj), del Dpcm 26 aprile 2020 stabilisce che gli allegati 1 e 2 al decreto possano essere modificati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentito il ministro dell'Economia e delle Finanze, ed anche l'articolo 2, comma 1, che per quanto riguarda l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 stabilisce che la modifica possa intervenire con decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentito il ministro dell'Economia e delle Finanze.
In forza della previsione sovra riportata, gli allegati al Dpcm 26 aprile 2020 sono stati modificati con il Dm Mise in commento, emanato a seguito del confronto intercorso tra il ministro dello Sviluppo economico ed il ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le modifiche intervenute, è bene precisare sin da subito, vanno ad ampliare ulteriormente le attività autorizzate.
Modifica all'allegato 1 – Commercio al dettaglio, nuove autorizzazioni: Commercio al dettaglio di natanti ed accessori; Commercio al dettaglio di biciclette ed accessori.
Modifica all'allegato 2 – Servizi alla persona, nuove autorizzazioni: Servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
Modifica all'allegato 3 – Ingrosso, industria, edilizia, attività professionali, altre attività, nuove autorizzazioni: ATECO 77.12 – Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti; ATECO 77.3 – Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali; ATECO 90.03.02 – Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.


Emergenza Covid-19/Agevolazioni


Circolare agenzia delle Entrate 6 maggio 2020, n. 11
Decreto «Cura Italia» e Decreto «Liquidità» - Risposte a quesiti
Con la circolare in commento vengono forniti ulteriori chiarimenti interpretativi, sotto forma di risposte a quesiti, sui temi fiscali contenuti nel Decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020, oggetto di primi commenti con la Cm 8/E/2020) e nel Decreto «Liquidità» (Dl 23/2020, oggetto di primi commenti con la Cm 9/E/2020).
Adempimenti sospesi
Tra gli adempimenti sospesi, con scadenza originaria nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 e che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano la presentazione di: dichiarazione annuale Iva; modello TR; comunicazione della liquidazione periodica Iva (LIPE) del primo trimestre 2020; esterometro del primo trimestre 2020; modello EAS; modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti intra-Ue da parte di enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati); dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti non residenti. Secondo l'agenzia, la sospensione degli adempimenti disposta dall'articolo 62, Dl 18/2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri - che, ai sensi dell'articolo 7, lettera d), Dpr 633/1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.
Quanto all'Iva viene, tuttavia, ricordato che, in assenza della presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.
Trasmissione dei corrispettivi
La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è stata sospesa, in quanto i due adempimenti (memorizzazione e trasmissione) formano «una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web «documento commerciale on line») e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali».
Fanno eccezione solo le ipotesi più particolari, non legate all'emergenza coronavirus, quali le ipotesi di assenza di rete Internet e/o di problemi di connettività del dispositivo.
Resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, «Versione 9.0 dicembre 2019», che «Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera» (cfr. il paragrafo 2.7 "GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI").
Certificazioni uniche
Il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche è stato prorogato al 30 aprile e la stessa data può valere per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate (per questo ultimo caso non si tratta di proroga vera e propria, ma di una disposizione volta ad evitare la non applicazione di sanzioni, nonché alla possibilità di correggere eventuali errori commessi nel precedente invio).
Comunicazioni oneri detraibili
Per questo adempimento, in scadenza al 31 marzo 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, Dl 9/2020), non vi è stata nessuna proroga del termine.
Credito d'imposta negozi e botteghe
Viene chiarito che rientrano nel calcolo del credito d'imposta anche le spese condominiali pattuite come voce unitaria con il canone di locazione, come pure le spese per il canone unitario di una pertinenza (del locale C/1 cui la stessa è asservita) accatastata ad esempio in C/3, naturalmente se utilizzata per lo svolgimento dell'attività.
Polizze a copertura del rischio Covid-19
I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), Dpr 917/1986 e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.
Accordi di conciliazione
È possibile - ed opportuno - durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza di cui all'articolo 48. Dlgs 546/1992 in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.
Accertamento con adesione
Vengono esaminati i dubbi nati in merito al complicato computo dei giorni per la conclusione dell'accertamento con adesione.
L'agenzia afferma che occorre sommare, al termine di 60 giorni per l'impugnazione: quello della sospensione di 90 giorni (previsto dall'articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997); quello di 38 giorni (previsto dall'articolo 83, comma 2, Dl 18/2020); quello di 26 giorni (previsto dall'articolo 36, comma 1, Dl 23/2020); nonché quello di 31 giorni per la sospensione feriale (previsto dall'articolo 1, legge 742/1969).
A titolo di esempio nel caso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l'adesione sarà il 22 settembre 2020.
Acquisto di mascherine protettive
Per l'individuazione delle spese sanitarie detraibili viene evidenziato che occorre fare riferimento all'apposito elenco nel sistema «Banca dati dei 41 dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
Ciò in quanto occorre verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato ministero.
Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione «dispositivo medico».
Le spese sono detraibili anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.


Emergenza Covid-19/Locazione


FAQ agenzia delle Entrate
Covid-19 – Riduzione del canone di locazione
Una FAQ pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate risponde on line alla domanda di un contribuente ammettendo la possibilità, a causa dell'emergenza sanitaria, di comunicare tramite pec o e-mail la variazione del canone di locazione del proprio contratto relativo ad immobile ad uso abitativo.
Nella risposta si conferma che non sussiste l'obbligo di registrazione, ma che se il contribuente vuole procedere alla registrazione può farlo. Nulla viene detto circa le conseguenze della mancata comunicazione, in particolare circa il canone da indicare nella dichiarazione dei redditi (l'articolo 26 del Tuir prevede la tassazione sulla base di quanto risulta dal contratto, a prescindere dall'effettivo incasso dei canoni) ovvero per l'importo di imposta di registro da versare.
Prima di questa risposta erano state riscontrate difficoltà nel procedere alla comunicazione dell'avvenuta riduzione del canone, in quanto per la registrazione dell'accordo non è prevista la procedura on line.
L'agenzia delle Entrate chiarisce che l'accordo di riduzione del canone può essere trasmesso tramite pec o anche tramite semplice e-mail - indirizzata all'ufficio presso il quale era stato registrato l'originario contratto di locazione - contenente la documentazione richiesta: scansione dell'accordo di riduzione stipulato con il locatore; modello 69 (richiesta di registrazione e adempimenti successivi) debitamente sottoscritto; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata da chi richiede la registrazione e nella quale si dichiara di possedere l'accordo originale di riduzione del canone e ci si impegna a depositarlo non appena terminato lo stato di emergenza. Nella dichiarazione va specificato che essa è esente da imposte ai sensi dell'articolo 19, comma 1, Dl 133/2014; copia del documento di identità del richiedente la registrazione dell'accordo che deve essere lo stesso che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l'ha richiesta.
Secondo la risposta fornita, una volta terminato il periodo emergenziale, il contribuente sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio.
La FAQ ricorda anche che la registrazione della variazione dell'importo del canone può avvenire ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, Dl 18/2020 entro il 30 giugno 2020 in virtù della sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.


Dichiarazione dei redditi/ Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2020
Dichiarazione 730 precompilata – Accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
Il provvedimento, oltre a rendere disponibili le specifiche tecniche, disciplina le regole per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati.
L'accesso alla dichiarazione precompilata, avendo ottenuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento 23 aprile 2020, n. 77), è consentito dal 5 maggio 2020 (Dl 9/2020), mentre l'invio (della dichiarazione accettata o modificata o integrata) è possibile dal 14 maggio.
L'agenzia delle Entrate fornisce, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico del file di presentazione contenente: la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.
L'accesso alla dichiarazione precompilata può essere effettuato dal contribuente stesso attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: credenziali dispositive Fisconline; Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID; credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o dalla Guardia di Finanza; credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate.
In alternativa, il contribuente può delegare il sostituto d'imposta, un Caf o un professionista abilitato, previa acquisizione della delega per l'accesso unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. Per il 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è possibile delegare il professionista «anche a distanza», seguendo le disposizioni dettate dall'articolo 25, Dl 23/2020.
L'invio della dichiarazione, lo ricordiamo, è ammesso entro il termine del 30 settembre 2020.


Iva/E-fattura

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 maggio 2020
E- fattura – Adesione al servizio di consultazione e acquisizione – Proroga
Mediante modifiche apportate al punto 8-ter del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, è stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine entro il quale operatori Iva, intermediari delegati e consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o ricevute e dei loro duplicati informatici trasmesse tramite Sistema di interscambio (Sdi). Il precedente provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922 aveva già disposto un rinvio al 4 maggio 2020.
Le modalità di adesione al servizio sono state previste dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate 21 dicembre 2018, n. 524526.
Il rinvio, data l'emergenza sanitaria in corso, è dovuto alla necessità dell'adeguamento alle recenti novità normative (per «le attività di implementazione tecnica e amministrativa» indispensabili «per attuare le predette disposizioni normative», si legge nel provvedimento 185115/2020). Si ricorda che l'articolo 14, Dl 124/2019 (che ha modificato l'articolo 1, Dlgs 127/2015) dispone che i file delle fatture elettroniche transitate mediante Sistema di interscambio debbano essere memorizzati, nella loro interezza, sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanzia e dall'agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di controllo di loro competenza. Tuttavia, in assenza di adesione al servizio, potrebbero essere memorizzati e messi a disposizione dell'utente, secondo quanto previsto dal citato provvedimento n. 89757/2018, i soli dati fattura (ovvero i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21, Dpr 633/1972, ad esclusione di quelli, descrittivi, di cui al comma 2, lettera g) dello stesso articolo).

Iva/Società di gestione del risparmio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 maggio 2020, n. 124
Società di gestione del risparmio – Subentro in un fondo comune di investimento immobiliare – Credito Iva
In caso di sostituzione nella gestione di un fondo (trasferimento dell'amministrazione di un fondo comune d'investimento immobiliare), la SGR subentrante assume la stessa posizione della SGR sostituita.
Già era stato chiarito che le note di variazione Iva devono essere emesse nei confronti della SGR subentrante, anche se la fattura originaria era stata emessa verso la SGR sostituita (agenzia delle Entrate, risposta Interpello 20 giugno 2019, n. 199).
Se la sostituzione avviene nel corso dell'anno, pertanto, il credito Iva maturato sino a quel momento è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante. Quest'ultima ha l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva indicando, nel modulo relativo al fondo, tutte le operazioni riferibili alla gestione dello stesso, comprese quelle poste in essere nella frazione d'anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione.
Il credito Iva maturato dal fondo nell'anno precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione può rimanere nella disponibilità della SGR sostituita o confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante.


Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2020
Isa – Applicazione dei benefici premiali – Livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta 2019
Con il provvedimento sono stati pubblicati i software di compilazione e di controllo per gli Isa allegati ai modelli Redditi.
Con esso sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale (l'indicatore è conosciuto con l'acronimo Isa) - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 - al raggiungimento dei quali sono riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017.
In particolare il provvedimento ha previsto che, relativamente all'anno 2019, il giudizio di affidabilità fiscale che permette l'accesso ai suddetti benefici potrà essere conseguito anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
In questo modo, un contribuente che ha ottenuto un Isa pari a 7,60 per l'anno 2019 ma un indice pari a 9 l'anno precedente, nel valutare se effettuare l'adeguamento spontaneo proposto dal software avrà modo di verificare la spettanza di taluni benefici avendo ottenuto un punteggio medio di 8,2 (media semplice tra 7,60 e 9).
I benefici premiali dipendono dal «punteggio» (livello di affidabilità fiscale) ottenuto e possono variare di anno in anno in funzione del provvedimento direttoriale di fissazione delle soglie.
Si ricorda che i benefici spettano a condizione che i dati comunicati nella dichiarazione (anche se tardiva, presentata nei 90 giorni dalla scadenza; cfr. agenzia delle Entrate, risposta 6 febbraio 2020, n. 31) siano corretti e completi (Cm 20/E/2019).
I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali citati se: applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, laddove previsti; il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici stessi.
Quanto ai soggetti partecipanti a un gruppo Iva che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Isa, ancorché esclusi dall'applicazione, devono compilare i relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati.


Operazioni straordinarie/Elusione fiscale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 aprile 2020, n. 123

Conferimento d'azienda e successiva fusione inversa – Valutazione antiabuso
La fusione inversa nella società incorporante controllata dallo stesso soggetto incorporato, nella quale confluisce l'intero patrimonio di quest'ultimo (costituito principalmente dalle partecipazioni sociali) determina l'estinzione dello stesso soggetto fuso. Si tratta quindi di un conferimento seguito da un'operazione di fusione (inversa).
Trattandosi di un'operazione fisiologica non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
L'operazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 172 del Tuir e delle ulteriori disposizioni contenute nel Tuir destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Infatti, il conferimento di ramo d'azienda, pur rappresentando una tappa intermedia per la gestione operativa del servizio non più esercitabile dal soggetto fuso (consorzio), non aveva consentito il diretto controllo della società da parte dei Comuni consorziati, a cui provvederà la fusione inversa a seguito dell'estromissione degli altri asset non rilevanti a favore di ente pubblico.


Codice della crisi d'impresa/Amministratori

Documento FNC 30 aprile 2020
Codice della crisi d'impresa – Compiti e responsabilità degli amministratori senza delega
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti fa chiarezza sui compiti e le responsabilità, secondo la normativa vigente e senza trascurare le future disposizioni del Codice della crisi, a carico degli amministratori ai quali non sono state attribuite deleghe e che quindi partecipano agli organi di amministrazione societaria quali semplici componenti del consiglio di amministrazione.
In particolare, viene chiarito che anche agli amministratori privi di deleghe l'ordinamento attualmente impone un atteggiamento che risulti improntato a: trasparenza, informazione, iniziativa, intervento e attivazione.
Per questa ragione, in armonia con il dettato codicistico, il documento ripercorre quelli che sono i principali doveri e compiti degli amministratori.
Tra l'altro viene ricordato che l'organo, nell'espletamento della propria attività di supervisione e valutazione, così come individuata dagli articoli 2086, comma 2, primo periodo, c.c. e 2381, comma 3, c.c. possa: sin dalla fase istitutiva, impartire direttive; valutare la correttezza delle procedure che consentono adeguati flussi informativi dai delegati al CdA; valutare se la struttura organizzativa aziendale complessivamente intesa sia idonea rispetto alle esigenze che si intende perseguire; valutare se la struttura organizzativa aziendale sia stata predisposta in modo coerente e proporzionale alla realtà aziendale; valutare che la struttura organizzativa sia predisposta in modo da intercettare e rilevare segnali di discontinuità ovvero indizi di crisi.
Per quanto concerne la valutazione di assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, la responsabilità degli amministratori privi di delega sussiste qualora si provi il nesso di causalità tra inadeguatezza e danno subito e gli stessi non si siano attivati, in ossequio ai precetti di cui all'articolo 2381, comma 6, c.c., con richieste di informazioni e di dati aggiuntivi per far sì che, a seguito della implementazione delle procedure esistenti da parte dei delegati, l'adeguatezza venga garantita o ripristinata nonché non si siano attivati senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Sul punto ricordiamo che l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 è stato rinviato all' 1 settembre 2021 (articolo 5, Dl 23/2020), mentre restano in vigore (già dal 16 marzo 2019, ossia dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del Dlgs 14/2019, avvenuta il 14 febbraio 2019) le previsioni dell'articolo 2086, comma 2, c.c. circa l'obbligo – per l'imprenditore – di dotarsi di una idonea struttura amministrativa in grado di individuare i primi segnali di crisi.