I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 7 al 22 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali delle ultime due settimane

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2021, n. 45
Operazioni nei confronti di organismi internazionali: occorre il certificato di esenzione Iva, salvo dispensa
L'articolo 72, comma 1, lettera f), Dpr 633/1972 assimila alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 dello stesso Dpr quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. La norma ricalca la disposizione unionale (articolo 151, paragrafo 1, lettera b), Direttiva n. 2006/112/Ce) ai sensi della quale gli Stati membri esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede. L'articolo 51, Regolamento Ue 282/2011 stabilisce che se colui, che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi, è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'Iva e/o dalle accise (come detto, rilasciato dal Paese ospitante l'organizzazione) funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma del citato articolo 151. Il certificato è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante; tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall'obbligo di far vistare il certificato.
Nell'ambito delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, sono le autorità competenti dello Stato membro che ospita l'organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni Iva previste dalla normativa nazionale e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2021, n. 49
Rivalsa da accertamento: in caso di mancato pagamento non si emette nota di variazione
Non è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione quando - successivamente all'esercizio della rivalsa esercitata a seguito di accertamento definitivo ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma, Dpr 633/1972 (norma che sancisce il diritto di rivalersi dell'Iva versata in relazione ad avvisi di accertamento o rettifica emessi nei confronti dei cessionari o committenti nel momento in cui l'imposta, le relative sanzioni e gli interessi sono stati, da questi, effettivamente versati all'Erario) - il credito del contribuente non sia stato soddisfatto a causa di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
Il caso riguarda il fornitore che ha ceduto beni in regime di non imponibilità su presentazione degli acquirenti di lettere d'intento false: esso può recuperare l'imposta da lui versata a seguito dell'accertamento solo tramite l'ordinaria giurisdizione civilistica e, qualora l'acquirente risulti definitivamente inadempiente, non può emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, Dpr 633/1972 per recuperare tale somma.
Secondo l'agenzia, infatti, sul documento emesso dal fornitore per esercitare la rivalsa vanno riportati gli estremi identificativi dell'atto di accertamento, il quale costituisce titolo alla rivalsa. Il documento emesso, inoltre, va annotato nel registro di cui all'articolo 23, Dpr 633/1972 solo per memoria. L'imposta addebitata a titolo di rivalsa non ha partecipato alla liquidazione periodica del fornitore, né è stata da lui indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale. In pratica, in questi casi l'istituto assume rilievo di natura privatistica e investe il rapporto tra i contribuenti coinvolti (infatti, la rivalsa che deriva da un avviso di accertamento, a differenza di quella ordinaria, è facoltativa), di conseguenza non è possibile ricorrere a meccanismi previsti dalla disciplina tributaria. Ne deriva l'impossibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento dell'importo corrispondente all'Iva; e per il fornitore, nel caso di mancato pagamento dell'imposta da parte del cessionario, l'unica via accessibile per il recupero dell'Iva versata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è l'ordinaria giurisdizione civilistica.
Detto orientamento è in linea con i precedenti documenti di prassi in materia (Cm 35/E/2013; risposte 84/2018, 176/2019, 531/2019 e 219/2020).

Iva/Stabile organizzazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2021, n. 52
Acquisti di beni da una stabile organizzazione di un soggetto estero: obblighi Iva
Il caso riguarda l'acquisto di beni (gas) da una stabile organizzazione italiana e l'assolvimento degli obblighi Iva.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972 gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Per l'articolo 7, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972 la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all'estero è soggetto passivo Iva stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
In base all'articolo 17, comma 4, Dpr 633/1972 le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Ne consegue che affinché la stabile organizzazione italiana diventi debitore d'imposta e adempia agli obblighi di fatturazione mediante reverse charge è necessario che la cessione del gas sia effettuata nei suoi confronti dal fornitore estero. Ciò presuppone un intervento diretto della stabile organizzazione nell'operazione passiva in assenza del quale la fornitura si considera resa non nei suoi confronti ma a favore della sua casa madre estera.


Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 gennaio 2021, nn. 9 e 10
Villette a schiera con accesso autonomo dall'esterno
È possibile accedere al Superbonus 110% in caso di villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili. Per «accesso autonomo dall'esterno» s'intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada, dal cortile o dal giardino anche di proprietà non esclusiva (articolo 119, comma 1-bis, Dl 34/2020). Nel caso di una villetta a schiera si ha accesso autonomo dall'esterno se, ad esempio: la stessa è situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti sono di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 11
Demolizione e ricostruzione: si tratta di ristrutturazione
I chiarimenti riguardano gli interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico (operazione rientrante nel novero delle ristrutturazioni edilizie ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2, Dl 76/2020). Detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 12
Interventi antisismici: no alla detrazione se manca l'asseverazione delle classi di rischio
Non può accedere al Superbonus 110% l'intervento di ristrutturazione con ampliamento, in cui i lavori sono iniziati nel 2019 e non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione, infatti, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 14
Gli enti religiosi : quando possono fruire dell'agevolazione
Gli enti religiosi, non essendo espressamente indicati dalla disciplina agevolativa tra i soggetti beneficiari del Superbonus, potranno fruire della detrazione se rientrano anche tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato (Odv) o tra le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri (vale a dire i soggetti indicati nell'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), Dl 34/2020, ammessi senza limitazioni all'agevolazione), per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi. Diversamente, gli enti religiosi potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmino. Tenuto presente che gli enti non commerciali, tra cui figurano gli enti religiosi, possono accedere all'ecobonus, al sisma bonus e al bonus facciate (ma non possono accedere alla detrazione riferita agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riconosciuta ai contribuenti assoggettati all'Irpef), potranno optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura solo in relazione alle detrazioni loro riconosciute.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 15
Accorpamento di più unità abitative: per il limite di spesa vale il numero esistente all'inizio
Nell'ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Non è, quindi, possibile accedere al Superbonus 110% se la configurazione dell'immobile di proprietà, prima dell'inizio degli interventi, non è riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti. Resta fermo che sarà comunque possibile per l'istante fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio (articoli 14 e 16, Dl 63/2013). In maniera analoga, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 16
Detrazione in favore di chi detiene l'immobile
Spetta il Superbonus 110% in favore dei soggetti che detengono l'unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato a prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 17
Ristrutturazione di edifici che diventano residenziali
Il contribuente può fruire del Superbonus 110% anche nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione realizzato su immobili accatastati C/2 e parte dell'unità F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale di categoria A/3, a condizione che l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001), che tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e che vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati (C/2 e F/2).

Immobili/Eco-sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 18
Interventi per la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica: limite di spesa
Con riguardo agli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (eco-sisma bonus), l'articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013 dispone che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 spetta (in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16), una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce; inoltre, a tale detrazione sono riferibili, in via generale, i chiarimenti forniti in relazione alle detrazioni sostituite.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, se le pertinenze sono collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi, le predette pertinenze non devono essere considerate.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, nn. 21 e 24
Ampliamento di un edificio esistente: sì alla detrazione per l'edificio residenziale, no per la parte nuova
Il proprietario di un edificio composto da un'abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina elettrica, tutti funzionalmente indipendenti, potrà fruire del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) con riferimento alla sola unità ad uso residenziale (Cm 24/E/2020). Inoltre, in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente e non anche a quelle di nuova costruzione. Infatti, ai fini del Superbonus gli interventi, a eccezione dell'impianto fotovoltaico (che può essere effettuato anche su un edificio di nuova costruzione), devono riguardare edifici o unità immobiliari «esistenti», non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Quindi, in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. Il contribuente dovrà mantenere due fatturazioni separate (una per la ristrutturazione e una per l'ampliamento), o, in alternativa, farsi rilasciare un'apposita attestazione dell'impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di intervento.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 23
Detrazione anche se gli edifici si trovano in zone «assimilate»
L'articolo 1, commi da 219 a 223, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto il bonus facciate, ossia la spettanza di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona «A» o «B» (Dm 2 aprile 1968, n. 1444). Il beneficio spetta anche laddove i Comuni non utilizzino nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione prevista Quindi la detrazione spetta anche per gli interventi su edifici che si trovino in zone assimilabili alle zone «A» o «B» in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 25
Sisma bonus acquisti: assimilazione delle zone di rischio
In tema di «sisma bonus acquisti» (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013), qualora l'ente territoriale abbia istituito delle sottozone sismiche, se queste hanno le stesse caratteristiche delle zone 1, 2 e 3, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti possono beneficiare della detrazione d'imposta ai fini Irpef/Ires.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 26
Sisma bonus acquisti: asseverazione entro la data del rogito
L'asseverazione prevista per godere del «sisma bonus acquisti» va presentata entro la data del rogito. La normativa fiscale riguardante il sisma bonus di cui all'articolo 16, Dl 63/2013 ai fini dell'individuazione delle zone sismiche che rientrano nel perimetro agevolabile, richiama esclusivamente le zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio tecnico centrale, ha chiarito che questa norma, tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al Dm 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari (comma 1-septies del citato articolo 16), nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato – dopo il 1° gennaio 2017 – delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi. Per tale ragione deve ritenersi che l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3, Dm 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione dev'essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 31
Subentro nel titolo autorizzatorio
La detrazione relativa ai lavori di riduzione del rischio sismico ammessi al «sisma bonus» (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) riguarda le spese sostenute per interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, le cui procedure autorizzatorie per l'ottenimento del permesso a costruire sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, anche a seguito di avviso di nuova procedura. La richiesta di «voltura del titolo autorizzativo» presentata dall'acquirente dell'immobile nel 2018 non rappresenta l'avvio di una nuova procedura, ma solo il mero subentro nel procedimento di rilascio del permesso a costruire, già avviato a suo tempo, nel 2013, dalla società venditrice.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 36
No alla detrazione se le procedure autorizzative sono iniziate ante 2017
Non spetta la detrazione «sisma bonus» o «eco-sisma bonus» (articolo 14, commi 1, 2, 2-bis e 2-quater, 2-quater.1 e articolo 16, commi da 1-bis a 1- sexies, Dl 4 giugno 2013, n. 63) se le procedure autorizzative sono iniziate prima del 1° gennaio 2017. Già con la Cm 31 maggio 2019 n. 13/E (confermando la Cm 7/E/2018) è stato chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la fruizione delle detrazioni richiamate riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Eccezione a questa regola è che venga avviata una nuova procedura oppure quando l'Ufficio tecnico del Comune attesti che gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico non erano previsti nel progetto (e, pertanto, non erano stati oggetto di alcuna autorizzazione in sede di istruttoria del permesso di costruire richiesto nel 2016), e che solo successivamente, poiché divenuti obbligatori a seguito dell'adeguamento della disciplina urbanistica, sono stati preventivati e rientrano tra le opere soggette alla SCIA.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2021, n. 43
Riqualificazione energetica globale del fabbricato: non spetta l'agevolazione
Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) non spetta sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato (articolo 1, comma 344, legge 296/2006), costituendo quest' ultimo un intervento a se stante.
Gli interventi indicati nel citato comma 344 sono quelli di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005.
Relativamente a questi interventi è stato precisato che, data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli «interventi di riqualificazione energetica» comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
L'intervento di cui al comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum (e non trainato), non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus.
Lo stesso può, quindi, essere ammesso esclusivamente come intervento a se stante e non in combinazione con altri, per cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.


Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2021, n. 42
Rientro in Italia a seguito di distacco all'estero
Può essere applicato il regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, comma 2, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) in relazione ai redditi percepiti dai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, purché al distacco segua una nuova attività, come un nuovo ruolo aziendale, un contratto diverso rispetto al rapporto in essere nel periodo antecedente l'espatrio. Quindi, per usufruire del regime speciale impatriati, nell'azienda la nuova attività del lavoratore distaccato che rientra in Italia non deve porsi in continuità rispetto al rapporto ante-trasferimento all'estero, ossia le condizioni del nuovo contratto, quali prestazione di lavoro, termine e retribuzione, devono richiedere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione del precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche e mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto (Cm 33/E/2020).

Agevolazioni /Prima casa

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2021, n. 44 e 19 gennaio 2021, n. 48
Il credito d'imposta «prima casa» si utilizza solo per intero
Vengono forniti chiarimenti in tema di utilizzo del credito d'imposta prima casa, ai sensi dell'articolo 7, legge 448/1998, secondo cui ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'Iva per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'Iva dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Il credito d'imposta prima casa può essere, alternativamente: portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina; portato in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto (può altresì essere utilizzato in compensazione). In tal caso, si precisa che il credito d'imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (Cm 20 aprile 2005, n. 15/E).
Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Già con la Cm 24 aprile 2015, n. 17/E è stato chiarito che nel caso in cui il credito d'imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del Dlgs 241/1997. L'importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Infatti, in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.
Pertanto, il contribuente non può beneficiare del credito d'imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l'acquisto agevolato della pertinenza, ma può utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione nel modello F24.

Agevolazioni/Rivalutazione

Circolare agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 1/E
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: recepimento dell'indirizzo giurisprudenziale
Il documento di prassi fornisce un quadro sistematico della materia relativa alla possibilità di rideterminare il valore fiscale di terreni e quote di partecipazioni non quotate, come previsto dagli articoli 5 e 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448. Quest'ultima disposizione è stata più volte riproposta (da ultimo la Legge di bilancio 2021 – articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – ha previsto la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021).
Il valore rideterminato è valevole ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.
Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, la circolare in esame recepisce, inoltre, l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze 31 gennaio 2020, nn. 2321 e 2322), secondo cui l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7, legge 448/2001.
Alla luce dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità e in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, devono ritenersi superate le indicazioni fornite sul punto con alcuni documenti di prassi espressamente richiamati nella circolare.


Redditi di impresa/Fondo rischi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 41
L'utilizzo non è sempre sopravvenienza attiva
L'articolo 107, comma 4, del Tuir dispone che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati. Inoltre il seguente articolo 109, comma 1, secondo alinea, prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Dal combinato disposto delle norme appena citate deriva, dunque, che al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, gli accantonamenti a fondo, stanziati a bilancio quali passività di scadenza e/o di ammontare incerti, sono fiscalmente deducibili solo quando l'onere diviene certo nell'an e nel quantum.
Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del Tuir, inoltre, si considerano sopravvenienze attive, e come tali soggette a tassazione, i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Ne deriva che, allorché l'onere, la spesa o la perdita a fronte dei quali si è generato il componente reddituale non siano stati dedotti, la sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte degli stessi non concorre a tassazione.


Ritenute/Appalti

Agenzia delle Entrate consulenza giuridica 14 gennaio 2021, n. 1
Ritenute sugli appalti: requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente
Nei contratti di appalti, in sede di pagamento, non devono essere operate le ritenute fiscali di cui all'articolo 17-bis, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 se i beni strumentali per l'esecuzione dei servizi affidati non sono del committente.
Relativamente ad un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione di vecchi manufatti, qualora i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina citata (Cm 1/E/2020).
L'istante fa riferimento a un appalto riguardante l'installazione di nuovi manufatti che, sebbene forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti, non può essere considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso, ma come «oggetto dell'appalto». In pratica, l'oggetto del contratto di appalto non va confuso con i beni strumentali all'esecuzione del lavoro. Infatti, la Cm 1/E/2020 ha chiarito che i beni strumentali sono «macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi».
L'agenzia coglie l'occasione per ripercorrere la normativa di riferimento. Il Dl 124/2019, collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020, ha introdotto nel Dlgs 241/1997, l'articolo 17-bis, il cui comma 1 prevede che i sostituti d'imposta, residenti nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, consorzi o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale obbligo non scatta, a norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 17-bis, se le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.
Come chiarito dalla Cm 1/E/2020, i presupposti applicativi della disciplina dell'articolo 17-bis, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero del comma 5, sono: l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro; l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; i contratti di affidamento devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente, utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Nel caso in esame, il committente è il proprietario dei vecchi manufatti da sostituire, i quali si configurano come «oggetto dell'appalto» che è svolto presso la struttura produttiva del committente, dov'è intervenuta l'impresa appaltatrice. Per valutare l'applicabilità della norma, occorrerà invece considerare gli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione dei manufatti, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontarli e rimontarli ed eventuali mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.
Poiché i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 17-bis, Dlgs 241/1997.

Ritenute/Ristori Covid

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2021, n. 46
Senza ritenute le sovvenzioni per l'emergenza
Prendendo le mosse dai contributi erogati per sostenere il settore della cultura, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'articolo 90, Dl 18/2020 (decreto Cura Italia), l'agenzia delle Entrate chiarisce che nessuna ritenuta Irpef va operata sugli indennizzi erogati (nel caso, ad artisti ed esecutori musicali; cfr. Decreto Mibact 30 aprile 2020). Ciò in quanto l'articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori) ha previsto l'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'Irap per tutte le somme erogate in via eccezionale per fronteggiare il contraccolpo economico causato dalla pandemia
Non opera, quindi, la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, del Tuir secondo cui i proventi ricevuti in sostituzione di redditi si qualificano come i redditi sostituiti.

Ritenute/Lavoro dipendente

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2021, n. 47
Si operano le ritenute anche se il rapporto di lavoro è cessato
Sulle somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro (nel caso, somme dovute a ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga in precedenza ricevute dal fondo di solidarietà di settore) il datore di lavoro, che riveste la qualifica di sostituto d'imposta, deve operare le ritenute d'acconto Irpef (articolo 23, Dpr 29 settembre 1973, n. 600), in quanto tali emolumenti sono riconducibili al rapporto di lavoro dipendente (articolo 51 del Tuir) intrattenuto con la società, anche se ora cessato.
La risposta è in linea con altri documenti di prassi, come: la Rm 101/E/2005, con la quale è stato precisato che l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste anche se le somme (sempre quelle riconducibili a rapporti di lavoro dipendente) sono erogate in favore di soggetti che non siano propri dipendenti; la Cm 326/E/1997, la Cm 24/E/2004 e la Cm 1/E/2007, nonché la Rm 186/E/2002, la Rm 114/E/2003 e la Rm 137/E/2009, con le quali è stato chiarito che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall'esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa. In sostanza, vi rientrano a pieno titolo quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se la materiale corresponsione avviene successivamente alla cessazione del rapporto medesimo; la Cm 34/E/2013 che, in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra (giocatori, allenatori, eccetera), ha precisato che anche se le somme sono corrisposte da un soggetto terzo devono essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.


Dichiarazioni annuali/Iva e imposte dirette

Provvedimenti agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021
Dichiarazione Iva 2021, CU 2021, modelli 730/2021 e 770/2021: approvazione
Sono stati approvati, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica, il modello di dichiarazione Iva, il modello 730 e il modello 770 relativi all'anno 2020 da presentare nel 2021.


Riscossione/Contributo unificato

Dm 7 dicembre 2020, GU 19 gennaio 2021, n. 14
Ricorsi amministrativi: modalità di versamento del contributo
Il Mef, modificando il Dm 27 giugno 2017, prevede che per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana, il sistema informatico della giustizia amministrativa può garantire, quale ulteriore modalità di versamento del contributo unificato, anche quella resa possibile dal sistema di pagamenti elettronici denominato PagoPA.
Il Dm entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella GU.

Riscossione/Proroghe

Dl 15 gennaio 2021, n. 3, GU 15 gennaio 2021, n. 11
Sospensione della riscossione e dei pignoramenti: proroga fino al 31 gennaio
Il decreto prevede una mini-sospensione dell'attività di accertamento e riscossione (di entrate tributarie e non tributarie) fino al 31 gennaio 2021 (il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2020; articolo 157, Dl 19 maggio 2020, n. 34), in attesa che venga varato l'annunciato decreto «Ristori quinquies» che, per far fronte alla grave crisi economica, introdurrà disposizioni più durature.
In particolare, il decreto prevede che: gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione siano notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022; gli atti, le comunicazioni e gli inviti richiamati dall'articolo 157, comma 2, Dl 34/2020 (es. avvisi bonari) siano notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi; i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento non siano più prorogati di un anno, ma siano prorogati di 13 mesi relativamente alle dichiarazioni già indicate nel comma 3 del citato articolo 157.
Inoltre, il decreto rinvia: al 31 gennaio 2021 i termini per il versamento delle cartelle di pagamento; al 16 marzo 2021 il versamento della web tax, e la dichiarazione della stessa al 30 aprile 2021 (in luogo, rispettivamente, dei precedenti termini del 16 febbraio 2021 e 31 marzo 2021).

Riscossione/Web tax

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021
Contabilità dell'imposta e altre modalità attuative
Vengono fornite le disposizioni attuative dell'imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi da 35 a 50, legge 145/2018). In particolare viene individuato il modello attraverso il quale i soggetti passivi dovranno indicare mensilmente i ricavi imponibili e gli altri elementi quantitativi per calcolare l'imposta. Dopo aver fornito le definizioni per circoscrivere soggetti, servizi e operazioni interessate dalla digital tax, il provvedimento disciplina anche quali servizi digitali sono esclusi da tassazione, nonché le modalità di versamento dell'imposta e la procedura di richiesta di rimborso.

Riscossione/TEFA


Risoluzione agenzia delle Entrate 18 gennaio 2021, n. 5/E
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA): codici tributo
Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (articolo 19, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504), riscosso unitamente alla TARI, si versa con il modello F24 e il modello F24 Enti Pubblici.
Nello specifico: per gli anni d'imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA; per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con il documento di prassi in esame.
A questo fine vanno utilizzati i seguenti codici tributo (Decreto Mef 1 luglio 2020): TEFA (TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente); TEFN (TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – interessi); TEFZ (TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – sanzioni).
Questi codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell'attività di controllo.


Enti locali/Bilancio

Dm 13 gennaio 2021, GU 18 gennaio 2021, n. 13
Bilancio di previsione 2021/2023: ulteriore differimento del termine per la deliberazione
Con decreto del ministro dell'Interno, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio (così differito dall'articolo 106, comma 3-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34) al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.


Dogane/Oli lubrificanti

Circolare agenzia delle Dogane 19 gennaio 2021, n. 3/D
Trasmissione telematica dei dati di liquidazione del contributo al Consorzio obbligatorio degli oli usati
Sono fornite alcune indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati di liquidazione del contributo al Consorzio obbligatorio degli oli usati (CONOU).
Gli esercenti impianti di produzione o di deposito fiscale di oli lubrificanti nazionali, estratti per l'immissione in consumo e l'importatore, per gli oli lubrificanti di provenienza estera, dichiarati per l'importazione definitiva, sono obbligati al pagamento del contributo suddetto, come previsto dall'articolo 2, Decreto Mef 17 febbraio 1993.
Inoltre questi esercenti sono obbligati – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), Dl 262/2006 e della determinazione direttoriale 26 settembre 2006, n. 1494 – all'invio dei dati della contabilità in forma telematica, attraverso il tracciato informatico OLLUDA.
A decorrere dal 1° aprile 2021, i soggetti obbligati del settore degli oli lubrificanti saranno tenuti ad indicare l'importo liquidato del contributo CONOU, per ogni singola estrazione di oli lubrificanti assoggettata al contributo, valorizzando il campo 29 del tipo record B del tracciato OLLUDA.
In caso di importazione definitiva, resta fermo che l'importo del contributo CONOU liquidato, dovrà essere indicato dall'importatore nella casella 47 del DAU con il codice tributo 931.