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Frontalieri, così il recupero dell’imposta estera pagata

Poiché non esiste un’interpretazione giurisprudenziale uniforme, conviene attenersi all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria e successivamente chiedere il rimborso

Fabrizio Cancelliere

La domanda

Un lavoratore residente in Italia che svolge un lavoro dipendente a San Marino (frontaliere), in sede di dichiarazione dei redditi, a fronte della franchigia spettantegli, può detrarre per intero l’imposta estera pagata (si vedano la circolare 9/2015, punto 5 e la sentenza Ctp Forlì n. 129/2/2019) oppure è tenuto alla riduzione del relativo credito di imposta a norma dell’articolo 165, comma 10, del Tuir, Dpr 917/1986 (si veda la risoluzione n. 38/2017)?
R. R. PS

Sul punto, la risoluzione citata dal lettore, n. 38/E/2017, richiama l’orientamento tenuto dalla Dre Lombardia n. 904-45720/2008, secondo la quale il credito per imposte estere deve essere determinato secondo le disposizioni dell’articolo 165, comma 10 del Tuir (Dpr 197/1986) che prevede che «nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente». Tale posizione si riscontra anche a livello operativo negli accertamenti che effettua l’Amministrazione finanziaria sui redditi dei frontalieri. Vero è che la commissione tributaria provinciale di Forlì (sentenza 23 aprile 2019 n. 129/2/19) si è espressa in senso opposto, dunque a favore della tesi per cui il credito per imposte estere spetta in modo integrale. Tuttavia, non è possibile affermare che vi sia un orientamento giurisprudenziale uniforme, con la conseguenza che, in via prudenziale, il consiglio è piuttosto quello di compilare la dichiarazione in linea con l'orientamento espresso dall'amministrazione finanziaria e, piuttosto, proporre istanza di rimborso sulla quota di imposta estera non detratta, valorizzando gli aspetti potenzialmente rilevanti nel caso di specie (per esempio l'imposta estera calcolata al netto di detrazioni applicate nello Stato estero o altri aspetti che possano aiutare a sostenere che l'imposta estera è stata calcolata in relazione a un reddito comunque inferiore rispetto all'ammontare "lordo", da assumere come base ai fini della normativa fiscale italiana).

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