I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 15 dicembre al 5 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali delle ultime tre settimane

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2022, n. 590

Accrediti e addebiti tra imprese di trasporto interconnesse

Richiamando quanto affermato con la Risposta Interpello 2 marzo 2021, n. 134 – secondo cui i ricavi scambiati da una società con le imprese interconnesse configurano una mera dazione di denaro fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972, svolgendo la società un ruolo «passante», senza alcun rapporto sinallagmatico con gli interconnessi – l'agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento Iva da riservare agli importi erogati da una società, in qualità di «impresa maggiore di trasporto», alle imprese di trasporto «interconnesse» alla sua rete. Nel caso di specie, tale società gestisce in modo accentrato, sulla base di diversi meccanismi di perequazione, l'erogazione ovvero l'incasso delle somme volte ad assicurare ai trasportatori interconnessi un gettito coerente con l'effettiva consistenza delle infrastrutture gestite. Sono fuori campo Iva i ricavi da «Rete Regionale»; diversamente, per i ricavi da «Rete Nazionale», si è ritenuto che il trasferimento degli importi dovuti a titolo di «ripartizione» dei ricavi tariffari sia imponibile Iva ai sensi dell'articolo 3, Dpr 633/1972, essendo riscontrabile un nesso diretto tra il «servizio prestato e il corrispettivo conseguito».

Registro e successioni/Usufrutto

Dm 20 dicembre 2022, GU 30 dicembre 2022, n. 304

Diritti di usufrutto e rendite: aggiornati i coefficienti

A seguito dell'innalzamento – dal 1° gennaio 2023 – al 5% del tasso di interesse legale (Dm 13 dicembre 2022), sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore delle rendite, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai fini fiscali. Il coefficiente per determinare il valore delle rendite, previsto dall'articolo 46, comma 2, Dpr 131/1986 (per l'imposta di registro) e dall'articolo 17, Dlgs 346/1990 (per l'imposta di successione e donazione), dal 1° gennaio 2023 è fissato al valore di 20 (rispetto al valore di 80 per l'anno 2022), identico a quello originariamente fissato al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpr 131/1986. Ad esempio, per determinare il valore di una rendita a tempo indeterminato o perpetua, costituita dal 1° gennaio 2022 era necessario moltiplicare il valore dell'annualità per il coefficiente di 80, mentre per le rendite costituite nel 2023, il valore si ottiene moltiplicando l'annualità per 20. Le previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2023.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 dicembre 2022, n. 594

Detrazioni da interventi edilizi su immobili ereditati e parzialmente locati

L'analisi riguarda la spettanza delle quote residue di detrazioni edilizie e di ecobonus (articolo 16-bis del Tuir e articolo 14, Dl 63/2013) spettanti al de cuius relative ad un immobile parzialmente e temporaneamente locato a terzi. Il dubbio riguarda dette detrazione relativamente all'immobile ereditato e locato solo in parte. Si ricorda che, in caso di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile (circolare 28/E/2022). Entrambe le disposizioni agevolative citate, direttamente o nei decreti attuativi, prevedono che «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». In sostanza, la detrazione compete a chi abbia l'immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre. La circolare 28/E/2022 afferma che la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere «per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento». Pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. La condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue che l'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione. Sulla base di ciò, secondo l'agenzia, l'erede dell'immobile, su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia agevolati, che loca parte dello stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza dell'anno in cui non detiene il bene direttamente anche solo per una parte dello stesso anno. Potrà farlo, in termini di competenza, solo alla fine del contratto di locazione. In altre parole, le rate residue di detrazione (quelle non godute dal de cuius) restano in standby, e l'erede (locatore) potrà fruire delle stesse solo al termine del contratto di affitto o di comodato (eventuali rate residue di competenza).

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Imprese e Made in Italy 28 dicembre 2022, GU 31 dicembre 2022, n. 305

Agevolazioni alle imprese: aggiornato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il Decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° gennaio 2023 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 2,56%. L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Redditi di impresa/Patent box

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 gennaio 2023, n. 2

Patent box: passaggio dal vecchio al nuovo regime

Vengono forniti chiarimenti in ordine alle disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio regime del Patent box al nuovo. In particolare, vengono puntualizzate le condizioni che consentono di rimanere nel vecchio regime. Sul punto viene precisato che coloro che, con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 2021, hanno esercitato sia una valida opzione Patent box (ossia l'opzione di durata quinquennale prevista dall'articolo 1, commi 37-45, legge 190/2014, opzione PB) sia una valida opzione Oneri documentali (vale a dire i soggetti che operavano un utilizzo diretto del bene e hanno optato per il regime di autoliquidazione, opzione OD), permangono nel vecchio regime per tutta la durata del periodo di riferimento dell'opzione. Infatti, l'articolo 6, comma 10, terzo periodo, Dl 146/2021 non consente di transitare nel nuovo regime, consistente in una super deduzione. L'agenzia precisa che, poiché il periodo di efficacia dell'opzione OD segue quello dell'opzione PB, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 non sarà più necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l'opzione esercitata entro il periodo d'imposta 2020 (nel modello Redditi SC 2021) si considera efficace per i residui anni del quinquennio. Resta fermo l'obbligo di predisporre per ciascun anno la documentazione idonea prevista dal regime OD, giacché tale onere, in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile, rappresenta una condizione di accesso allo stesso regime OD (laddove, invece, in caso di utilizzo indiretto, la predisposizione della documentazione idonea consente solo di fruire di un'esimente sanzionatoria). Analogamente, anche la comunicazione del possesso della documentazione idonea nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 si considererà valida fino allo scadere del quinquennio cui si riferisce l'opzione PB.

Redditi di impresa/Perdite su crediti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 gennaio 2023, n. 3

Errore nella quantificazione delle fatture da emettere: la correzione rappresenta una perdita su crediti

Secondo la Risposta in esame, la correzione di un errore contabile afferente alla sovrastima del credito per fatture da emettere si qualifica come perdita su crediti, e non come sopravvenienza passiva deducibile (articolo 101, comma 4 del Tuir). Ciò in quanto, nel caso specifico (il creditore è un soggetto che gestisce il servizio idrico e che è controllato, anche in relazione alle tariffe, da ARERA) le somme che s'intendeva dedurre in qualità di sopravvenienze risulterebbero, invece, crediti per conguagli da richiedere ad ARERA. Avendo, quest'ultima, rifiutato di pagare le somme richieste, il creditore ha stralciato il credito dal bilancio, in virtù del fatto che taluni crediti erano prescritti e che per altri, secondo un parere legale, sarebbe stata difficoltosa la riscossione, anche con un'azione in sede giudiziale. Alla luce di ciò, la componente negativa che si è generata assume natura di perdita su crediti, deducibili ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del Tuir al ricorrere dei requisiti di legge (ossia in presenza dei requisiti di certezza e precisione).

Terzo Settore/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 dicembre 2022, n. 593

Erogazioni liberali a favore di imprese sociali: vale la deducibilità dal reddito o la detraibilità dall'imposta

I benefici previsti dall'articolo 83, commi 1 e 2, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sono fruibili anche da un consorzio, iscritto al Registro delle imprese nella sezione speciale relativa agli enti con qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro (articolo 2, Dlgs 112/2017). Ciò, in quanto possono acquisire tale qualifica tutti gli enti privati (fatte salve le ipotesi previste all'articolo 1, comma 2, Dlgs 112/2017), che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo alla veste civilistica che può essere assunta dall'ente «impresa sociale», purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico (nota ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 8115/2020). Pertanto, sono deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta le erogazioni liberali effettuate dal donante. Sul punto, si ricorda che l'articolo 83 del Codice del Terzo Settore dispone che «dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore … per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato». Inoltre, continua la norma citata, «le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore … da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare». Le disposizioni relative alle detrazioni e alle deduzioni, precisa la disposizione in argomento, si applicano a condizione che le liberalità siano utilizzate in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del Codice menzionato, ai sensi del quale «il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». In sostanza, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore ovvero a tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore previsto dall'articolo 45 dello stesso Codice, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Dm 27 dicembre 2022, GU 3 gennaio 2023, n. 2

Sistema Tessera Sanitaria: ulteriore proroga dei termini per l'invio mensile

Viene rinviata ancora di un anno l'applicazione della disciplina ordinaria dei termini previsti per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS), da parte delle strutture sanitarie, dei dati relativi alle spese detraibili sostenute dai loro pazienti, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Già con nota, agenzia delle Entrate 19 dicembre 2022 era stata annunciata la proroga della data a partire dalla quale la trasmissione sarebbe stata fatta con cadenza mensile. L'agenzia ha annunciato la trasmissione semestrale dei dati al STS anche per le spese sostenute nel 2023: le scadenze sono, rispettivamente, il 30 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024. Il Dm in esame ha ritoccato, di conseguenza, i termini fissati nel Dm 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, rimandando, in pratica, al 2024 le tempistiche ordinarie con cadenza mensile dell'invio dei dati in questione. Nello specifico, l'articolo 7, comma 1, Dm 19 ottobre 2020 ha previsto che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 sia effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (occorre fare riferimento alla data di pagamento dell'importo in esso indicato). In pratica per tutto il 2023 vige ancora la regola dell'invio semestrale, mentre dal 1° gennaio 2024 si parte con le comunicazioni mensili (i documenti fiscali datati, ad esempio, nel mese di gennaio 2024 dovranno essere trasmessi all'agenzia delle Entrate entro il successivo mese di febbraio). A seguito del Decreto in commento il calendario aggiornato dei termini di trasmissione è il seguente: entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021; entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021; entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022; entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022; entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023; entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023; entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Società/Partecipazioni

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 4 gennaio 2023, nn. 4 e 5

Scambi di partecipazioni per la creazione di una holding

I documenti di prassi intervengono sul regime fiscale (regime di realizzo controllato) di cui all'articolo 177, comma 2-bis del Tuir. Si tratta di un regime applicabile al conferimento di partecipazioni non di controllo, che consente di godere del realizzo controllato al verificarsi delle seguenti due condizioni: 1) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (lettera a); 2) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lettera b). Secondo la Risposta 4, quanto al primo requisito, afferente al superamento delle soglie di partecipazione, per le holding si prevede che le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si debbano riferire «a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena distributiva». Circa il concetto di attività commerciale, viene precisato che se l'attività della società partecipata dalla holding si qualifica come «immobiliare di gestione», occorre fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito ai sensi del citato articolo 55 del Tuir, a nulla rilevando la nozione di commercialità sostanziale definita in ambito Pex dall'articolo 87, comma 1, lettera d) del Tuir. Inoltre, circa le partecipazioni detenute indirettamente dal conferente (per il tramite della holding scambiata), non rilevano i soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società. Pertanto, si applica il regime del realizzo controllato al conferimento delle partecipazioni nella holding anche se quest'ultima possiede una partecipazione totalitaria in una società immobiliare di gestione e anche se partecipa a uno o più consorzi che non abbiano la veste giuridica di società. La Risposta 5 interviene sul conferimento di partecipazioni detenute in una holding. Il comma 2-bis in esame prevede che «Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societàla cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa». Per comprendere se la quota oggetto di conferimento si qualifica come partecipazione in una holding, ai fini del comma 2-bis, è necessario fare riferimento a valori correnti e non a valori contabili dell'attivo patrimoniale. Non si applica, quindi, il criterio indicato dall'articolo 162-bis del Tuir, che prevede il raffronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale (riferito all'ultimo bilancio approvato). In particolare, per valutare l'attività prevalente (o esclusiva) svolta dalla società scambiata, occorrerà confrontare, in termini correnti, il valore di tutte le partecipazioni da questa detenute, con il suo intero valore.

Operazioni straordinarie/Recapture

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 gennaio 2023, n. 1

Riallineamento fiscale e cessione degli asset immateriali: recapture nel regime di affrancamento dei maggiori valori

L'agenzia si esprime in relazione al meccanismo di recapture (di cui all'articolo 15, comma 10-ter, Dl 29 novembre 2008, n. 185) nel regime di affrancamento dei maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni. Viene precisato che le operazioni fiscalmente neutrali – ad esempio la fusione – non determinano la decadenza dell'affrancamento fiscale operato ai sensi dell'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008. Ciò, neppure se dalla fusione consegue un concambio che determina l'iscrizione nel bilancio consolidato di una partecipazione non di controllo nella società incorporante (ricevuta in cambio della partecipazione di controllo nella società incorporata) al posto dei sottostanti asset che, ante fusione, erano nel patrimonio della società controllata incorporata e, post fusione, stanno nel patrimonio della società non controllata incorporante. Diversamente, gli atti realizzativi sui singoli asset affrancati, che, ante fusione, erano nel patrimonio della società controllata incorporata e, post fusione, stanno nel patrimonio della società non controllata incorporante, comportano la decadenza dell'affrancamento fiscale operato, qualora compiuti prima della fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili (periodo di vigilanza). Secondo il Fisco, il meccanismo di recapture (di revoca dell'affrancamento) ha una portata oggettiva, per cui in presenza di atti di realizzo diretti e indiretti, esso opera sino al termine del periodo temporale di vigilanza a prescindere dal soggetto che li compie e, dunque, anche se il soggetto che li compie è un soggetto terzo del tutto indipendente rispetto al soggetto che ha effettuato l'affrancamento fiscale suscettibile di revoca. Quindi, opera anche in caso di atti di realizzo effettuati da un soggetto che ha fruito indirettamente dell'affrancamento.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 dicembre 2022, n. 81/E

Bonus energetici primo e secondo trimestre 2022: dal 2023 inutilizzabili i relativi codici tributo

I bonus energetici – a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti – relativi al primo e al secondo trimestre 2022 potevano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non possono più essere utilizzati in compensazione (a credito) nel modello F24. Da quest'ultima data, quindi, l'operatività dei citati codici è circoscritta alla modalità di utilizzo a debito, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione.

Riscossione/Debiti contributivi

Circolare Inps 4 gennaio 2023, n. 2

Debiti contributivi: aggiornate le somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento

A seguito della fissazione – a decorrere dal 1° gennaio 2023 – al 5% del tasso di interesse legale (Dm 13 dicembre 2022), l'Inps rende noto che tale innalzamento ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Infatti, il tasso degli interessi legali è utile per determinare la misura delle sanzioni dovute per la violazione dei termini fissati per il versamento contributivo. La circolare evidenzia che è possibile pagare la sanzione nella misura degli interessi legali, purché siano integralmente versati i contributi dovuti. Poiché la misura del 5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. Quindi, per il 2023 la sanzione è del 5%, per 2022 è dell'1,25%, per il 2021 è dello 0,01%, ecc.

Dogane/Area Euro

Avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30 dicembre 2022

Area Euro: adesione della Croazia dal 1° gennaio

Viene ricordato che il Consiglio della Ue ha approvato l'adesione della Croazia all'area dell'Euro a partire dal 1°gennaio 2023 (si veda il sito della Banca Centrale Europea 12 luglio 2022 https://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/croatia/html/index.it.html) ed ha fissato il tasso di conversione della Kuna croata (EUR 1= HRK 7,53450). Sia l'Euro che la Kuna croata potranno essere utilizzati per i pagamenti di beni e servizi fino al 15 gennaio 2023.v