Imposte

Deduzione facoltativa se è sospeso l’ammortamento

Norma di comportamento Aidc: il dettato normativo parladi operazione «ammessa», quindi non obbligatoria

Dedurre gli ammortamenti sospesi è una facoltà. In base all’articolo 60, comma 7-bis, del Dl 104 del 2020, le imprese che redigono il bilancio d’esercizio senza l’adozione dei principi contabili internazionali possono, con riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020 ed anche in deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2), del Codice civile, non imputare in bilancio in tutto o in parte gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali (la cosiddetta “sospensione” degli ammortamenti). Il comma 7-quinquies dell’articolo 60 prima richiamato dispone che la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali è comunque ammessa alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del Tuir, a prescindere dalla imputazione al conto economico. In altre parole la disposizione in commento ammette la deduzione degli ammortamenti sospesi.

La commissione «Norme di comportamento» dell’Aidc, con la norma di comportamento n. 212, giunge alla conclusione che le imprese hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio. Tale asserzione trova conforto non solo nel dettato letterale della norma, la quale prevede che la deduzione degli ammortamenti sospesi è «ammessa», il che indica chiaramente una facoltà e non un obbligo, ma anche in una interpretazione sistematica della stessa alla luce delle disposizioni che disciplinano la deducibilità degli ammortamenti. La relazione al Dl 104/2020, secondo la quale «la norma consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di differire, ai soli fini civilistici, al 2021 la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali del 2020; conseguentemente, sono differite di un anno tutte le ulteriori quote di ammortamento. La disposizione non produce effetti ai fini fiscali», deve essere letta tenendo conto del chiaro dettato letterale, il quale prevede che la deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi è “ammessa”, non che deve essere effettuata.

La norma, quindi, consente di differire ai soli fini civilistici, senza effetti fiscali, gli ammortamenti, ma non pone un obbligo in tal senso. Nel caso in cui gli ammortamenti sospesi sia dedotti dal reddito imponibile mediante apposita variazione in diminuzione, l’impresa deve rilevare in bilancio le imposte differite, in quanto viene anticipata la deduzione di un componente negativo di reddito rispetto alla sua impuitazione a conto economico. Se invece l’impresa decide di non avvalersi della facoltà concessa dal comma 7-quinquies dell’articolo 60 e quindi non deduce gli ammortamenti “sospesi”, non deve imputare in bilancio imposte differite. In merito alla deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2) del Codice civile prevista dalla norma, rappresentata dalla possibilità di non imputare gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, il documento interpretativo n. 9 emanato dall’Oic afferma che «l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’Oic 25 – Imposte sul reddito». Se l’Oic avesse ritenuto che gli ammortamenti sospesi devono necessariamente essere dedotti, avrebbe affermato che l’applicazione della deroga genera sempre fiscalità differita, mentre ha chiaramente affermato che «può» (quindi non necessariamente deve) generarla. Si ritiene quindi che le conclusioni alle quali giunge la norma di comportamento n. 212 dell’Aidc siano coerenti con le conclusioni alle quali è, seppur implicitamente, giunto il documento interpretativo n. 9 emanato dell’Oic.

La massima

L’articolo 60, comma 7-quinquies del Dl 104/2020 si interpreta nel senso che i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, i quali si avvalgano della deroga di cui al comma 7-bis della medesima disposizione non imputando, in tutto o in parte, nel conto economico, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio. Analoga conclusione vale ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

La commissione

Componenti : Annalisa Donesana (Presidente), Filippo Jacobacci (Segretario), Nino Clerici, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell’Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paola Piantedosi, Luca Rossi, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Marco Clementi (consigliere Aidc)

Esperti : Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Giulio Boselli, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Giuseppe Verna, Edoardo Ginevra (Presidente Aidc – sezione di Milano)

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