Imposte

Immobili produttivi dei Comuni: esenzione Imu sicura anche fuori dal territorio dell’ente

La manovra 2020 affronta un caso frequente nella prassi che aveva già trovato soluzione per gli edifici in categoria D nello stesso territorio

di Tommaso Landi

Come si deve comportare un Comune – in riferimento all’Imu – nel caso entri in possesso di un immobile di categoria D insistente sul proprio territorio? Questo è il quesito al quale molti uffici tributi locali, dopo la legge di Bilancio 2020, si trovano a dover rispondere.
Per farlo occorre far riferimento alla manovra 2020 (legge 160/2019), e in particolare ai commi da 739 a 783, che hanno dettato la nuova disciplina dell’Imu, dopo l’abolizione – da parte del comma 738 – della vecchia Imu (l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013).

Se in tema di presupposto e di soggetti passivi non sono state apportate modifiche rispetto al passato, alcune novità, invece, si riscontrano in tema di disapplicazione d’imposta. Si tratta di chiarimenti utili in particolare nel caso degli immobili situati fuori dal territorio comunale, perché per quelli ubicati nello stesso territorio si poteva arrivare di fatto alle stesse conclusioni, anche se con una situazione normativa meno lineare.

Ma andiamo con ordine. Il comma 742 recita: «Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio».

Per dare risposta al quesito iniziale è importante quanto stabilito, dal comma 744 che, in tema di immobili di categoria D, recita: «È riservato allo Stato il gettito dell’Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio».

Queste novità in tema di disapplicazione delle imposte hanno naturalmente influito anche sulla disciplina delle esenzioni. Analizziamo, quindi, di seguito, l’attuale normativa posta a paragone con la precedente.

Limitandoci al caso che ci occupa, le nuove ipotesi di esenzione dall’Imu sono disciplinate dal comma 759 il quale ha previsto che siano esenti dall’imposta municipale – tra gli altri – gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Questa nuova formulazione della norma risulta, quindi, differente da quella vigente fino alla fine del 2019, secondo cui erano esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La diversa formulazione delle due disposizioni in tema di esenzioni si è resa necessaria a causa dell’introduzione nel nostro ordinamento della disapplicazione generalizzata dell’imposta nei confronti degli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento prevista quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. Dalla lettura della precedente normativa ora abrogata, si evince come gli enti locali, accomunati in ciò a tutti gli altri soggetti richiamati dalla legge escluso lo Stato, per poter godere dell’esenzione dovessero, in passato, rispettare due requisiti, quello della localizzazione entro il proprio territorio sommato a quello della destinazione esclusiva a compiti istituzionali dell’ente stesso.

Ciò, invece, non è più previsto nella versione vigente della legge secondo cui i comuni, per i quali già l’imposta non si applica su immobili di loro proprietà insistenti sul loro territorio, possono inoltre godere dell’esenzione Imu sui loro immobili siti fuori dai confini comunali, a condizione, però, che in questo caso essi siano destinati a compiti istituzionali.

Alla medesima conclusione si può giungere leggendo la vigente formulazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 504/92 secondo cui (comma 1 lettera a) sono esenti «gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 (…)», periodo che così recita: «L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio».

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