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Pnrr, aliquote Iva ad hoc per favorire la transizione ecologica e digitale

Con la direttiva 542/2022 la Ue ha indicato ai legislatori nazionali la strada da seguire riscrivendo l’allegato III della direttiva Iva e imponendo l’assunzione di specifiche decisioni da ottobre 2023

di Benedetto Santacroce

L’Iva è stata una stampella nella pandemia e ora nella guerra russa per ridurre gli effetti negativi sui consumi di prodotti sanitari e energetici e potrebbe divenire una leva per favorire la transazione ecologica e digitale. Per raggiungere, questo scopo, però, il legislatore, oltre a impegnarsi a evitare gli errori commessi nel recente passato, deve seguire le linee guida dell’Ue e le modifiche devono essere costruite rispettando le regole che informano lo specifico tributo.

L’esperienza da non ripetere

Nel corso delle due ultime emergenze il legislatore, anche se con l’esplicita volontà di consentire di arginare gli effetti negativi determinati dalle circostanze eccezionali, è intervenuto in ritardo e in modo non del tutto efficace. Si pensi, ad esempio: all’esenzione Iva con diritto a detrazione introdotto per l'acquisto di beni Covid (articolo 124 Dl 34/2020) per i quali ha previsto, a differenza di quanto indicato dall’Ue, una casistica di difficile applicazione che ha costretto l’agenzia delle Entrate a numerosissimi interventi interpretativi (una circolare e decine di risposte ad interpelli); ovvero l’esenzione con diritto a detrazione per quei beni oggetto di erogazione liberale in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 66, comma 3 bis del Dl 18/2020) con cui ha consentito (anche in questo caso in ritardo e con poca chiarezza) di rendere meno onerosi gli sforzi di solidarietà delle imprese e dei professionisti.

Inoltre, per arginare l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici è intervenuto, da una parte, non tenendo conto delle regole che governano l’imposta, riducendo al 5% l’aliquota Iva applicabile alle sole somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, escludendo di fatto grandi condomini e ospedali serviti da contratti energia (Dl 130/2021 e successive modifiche) e, dall’altra, prevedendo un contributo di solidarietà da parte delle imprese energetiche, affidando al differenziale determinato dalle liquidazioni periodiche Iva il compito (non in linea con lo scopo dell’adempimento) di individuare l’extraprofitto sul quale applicare il contributo stesso (articolo 37 del Dl 21/2022).

L’aiuto per il futuro

Superando gli errori del passato l’Iva, però, può accompagnare l’attuazione del Pnrr e può favorire la transizione ecologica e digitale adattandosi alle diverse situazioni sia con l’introduzione di apposite aliquote ridotte sia con la previsione di specifiche semplificazioni.

Sul piano delle aliquote, bisogna evidenziare come già l’Unione europea con la direttiva 542/2022 ha indicato ai legislatori nazionali la strada da seguire riscrivendo l’allegato III della direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce) e imponendo l’assunzione di specifiche decisioni già a partire dall’ottobre del 2023.

In particolare, in relazione all’ecosostenibilità, vengono previste aliquote ridotte per i pannelli solari ovvero per le biciclette (anche elettriche) ovvero per i servizi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici ad alta efficienza energetica o al contrario, viene stabilita l’eliminazione di aliquote agevolate per i combustibili che producono più gas serra (ad esempio combustibili fossili) ovvero per prodotti chimici inquinanti in agricoltura (ad esempio pesticidi).

In relazione alla transizione digitale l’intervento prevede tra l’altro l’estensione dell’aliquota ridotta e la revisione delle regole di territorialità per l’accesso a servizi in streaming ovvero per la ricezione di servizi in webcasting.

Sul piano della semplificazione procedurale l’Iva ha già intrapreso un percorso di digitalizzazione, ma ora è necessario intervenire anche sul piano del meccanismo impositivo superando istituti quali lo split payment o il reverse charge interno.

Qualunque intervento si preveda in materia Iva è, però, necessario verificarlo sul piano internazionale tenendo conto anche delle altre forme di imposizione indiretta quale le accise, le imposte di consumo e le misure doganali collegate alle transazioni internazionali.