Controlli e liti

Affitti brevi, Corte Ue: l’Italia può chiedere le ritenute d’imposta

La replica di Airbnb: in attesa della decisione finale da parte del Consiglio di Stato, continueremo ad implementare la direttiva Ue in materia

di Enrico Bronzo

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato parzialmente torto ad Airbnb nel ricorso sul regime fiscale italiano per le locazioni brevi introdotto nel 2017: la legge può chiedere di raccogliere informazioni e dati sulle locazioni effettuate, e soprattutto di applicare la ritenuta d’imposta alla fonte prevista dal regime fiscale nazionale. Il tribunale ha dato invece ragione ad Airbnb sulla parte relativa all’obbligo di designare un rappresentante fiscale, giudicato «una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi».

Sono in particolare tre le decisioni della Corte Ue rese pubbliche oggi sulle locazioni immobiliari brevi. Per i giudici comunitari Il diritto dell'Unione è compatibile con l'obbligo di raccogliere informazioni richiesto da uno Stato membro; con la ritenuta d'imposta previsti da un regime fiscale nazionale (come in Italia). Viceversa l'obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi.

Gli obblighi informativi da gennaio

Complice una normativa europea più stringente verso le piattaforme digitali, dal 1° gennaio 2023 i codici fiscali dei locatori, i redditi percepiti e i dati catastali degli immobili affittati dovranno essere comunicati all'agenzia delle Entrate; gli host che non metteranno a disposizione questi dati rischieranno di essere «bloccati».

Come funziona ora Airbnb

La società fornisce a chi svolge l’attività di affitto breve un resoconto di quanto è stato incassato ma Airbnb non funge da sostituto d’imposta.
La società informa il padrone di casa che i compensi percepiti vanno dichiarati al fisco, come previsto dall’agenzia delle Entrate, anche per locazioni turistiche non imprenditoriali o usufruendo della tassazione agevolata cedolare secca al 21%. Oppure si può scegliere di pagare in base allo scaglione Irpef (redditi diversi) inerenti all’anno di pagamento.

Già sostituto d’imposta per la tassa di soggiorno

Nelle principali città italiane Airbnb e i Comuni si sono accordati per la riscossione in automatico della tassa di soggiorno. La società preleva l’importo dal padrone di casa e lo invia nelle casse comunali.

Nessun obbligo di rappresentanza fiscale

L'obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia grava, invece, unicamente su taluni prestatori di servizi di intermediazione immobiliare privi di stabile organizzazione in Italia. Poiché l'obbligo in parola impone loro di avviare procedure ma altresì di sopportare il costo della retribuzione del rappresentante, tali vincoli determinano, per gli anzidetti operatori, un ostacolo idoneo a dissuaderli dall'effettuare servizi di intermediazione immobiliare in Italia, in ogni caso secondo le modalità corrispondenti alla loro volontà. L'obbligo summenzionato deve quindi essere considerato quale restrizione alla libera prestazione dei servizi, vietata, in linea di principio, dall'articolo 56 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La posizione di Airbnb

«Airbnb ha sempre inteso prestare massima collaborazione in materia fiscale e supporta il corretto pagamento delle imposte degli host applicando il quadro europeo di riferimento sulla rendicontazione, noto come Dac7. L’azienda non è dotata di un rappresentante fiscale in Italia che possa svolgere da sostituto d’imposta. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia è in contrasto con il diritto europeo. In attesa della decisione finale da parte del Consiglio di Stato, continueremo ad implementare la direttiva Ue in materia».

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