I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 18 al 27 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2022, n. 273

Iva indetraibile sul welfare aziendale

Il datore di lavoro, che riconosce ai lavoratori dipendenti un coupon per fruire, tramite un'app informatica, di prestazioni sanitarie: 1) deduce integralmente il costo dal reddito d'impresa, quale costo del lavoro (articolo 95 del Tuir). Nello stesso tempo, il beneficio erogato non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in capo al lavoratore (articolo 51, commi 2, lettera f) e 3, del Tuir); 2) acquista un voucher multiuso per il quale è esclusa la detraibilità dell'imposta assolta per la fornitura del servizio. Secondo l'agenzia l'indetraibilità dell'Iva deriva dai principi dell'Iva, come interpretati dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16), secondo cui il diritto alla detrazione spetta qualora sussista un nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate a monte e una specifica operazione a valle, imponibile ai fini Iva. In assenza di tale nesso diretto, occorre riscontrare se i costi dei servizi sostenuti dalla società (su cui è stata assolta a monte l'Iva) confluiscano tra le spese generali e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle (cessioni di beni o prestazioni di servizi), rese dall'istante nello svolgimento dell'attività economica esercitata. Nel caso di specie, seguendo l'insegnamento della giurisprudenza comunitaria, si è esclusa l'esistenza del nesso, atteso che la messa a disposizione gratuita dell'applicazione, unitamente a un coupon per un anno di servizio, costituisce un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva (articolo 3, comma 3, Dpr 633/1972). Secondo l'agenzia, inoltre, i costi dei servizi di welfare aziendale sostenuti dal datore di lavoro non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali, nell'accezione elaborata dalla Corte di Giustizia Ue, dal momento che detti servizi non sono caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dalla società, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 maggio 2022, n. 279 e Faq 19 maggio 2022

Bonus edilizi: divieto di cessione parziale

In relazione all'opzione di cessione dei crediti (incluso lo sconto in fattura) di cui all'articolo 121, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) – tra cui i bonus edilizi – è previsto che: «i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [...]. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022» (comma 1-quater della norma citata). Pertanto, come chiarito dalla Faq 19 maggio 2022, a seguito della prima comunicazione di opzione, al credito viene attribuito un codice univoco volto a consentirne il monitoraggio della circolazione e il credito stesso può essere ceduto soltanto per l'intero importo (non è possibile cederlo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi). Circa l'oggetto del credito che dev'essere «interamente ceduto» si è espressa l'agenzia delle Entrate chiarendo che, in fase di caricamento sulla piattaforma dedicata alla cessione dei crediti in esame, il credito derivante dalla prima cessione del credito/sconto in fattura è suddiviso in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione dalla quale scaturisce e all'anno di sostenimento della spesa (è pertanto possibile la suddivisione in 10/5/4 rate), e che a ciascuna rata annuale è attribuito un codice univoco, visibile sulla piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni dev'essere indicato nelle successive cessioni delle singole rate. Ne deriva che: 1) il credito identificato dal relativo codice univoco, che dev'essere oggetto di un'unica cessione e non può essere frazionato, è quello corrispondente alla rata annuale risultante sulla piattaforma; 2) le cessioni successive alla prima possono avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. In pratica, il cedente può procedere con un'ulteriore cessione, che deve avere ad oggetto l'intero ammontare della rata e dev'essere effettuata a favore di un unico destinatario. Il cessionario, a sua volta, può destinare il credito in compensazione nel modello F24. Il metodo di utilizzo dev'essere unico (ulteriore cessione o compensazione), anche se la compensazione può avvenire in modo frazionato. Come prevede la norma, le cennate novità valgono con riferimento ai crediti oggetto di prima comunicazione di opzione trasmessa all'agenzia delle Entrate a decorrere dall'1 maggio 2022. Inoltre, la Risposta Interpello 279 precisa come comunicare l'opzione di cessione/sconto in fattura in presenza di più interventi agevolabili sullo stesso immobile. Nel caso di specie, un contribuente intende effettuare un intervento trainante (sostituzione della caldaia a condensazione) e 3 interventi trainati (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo e colonnina di ricarica per veicoli elettrici). Successivamente intende optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per l'intervento trainante e 1 intervento trainato, mentre chiede di poter fruire direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi per i restanti 2 interventi trainati. L'agenzia chiarisce che è possibile fruire della detrazione spettante per ciascun intervento, considerando autonomamente per ciascun intervento il relativo limite massimo di spesa agevolabile, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti per il singolo lavoro (purché gli interventi siano oggettivamente diversi tra loro) e che siano distintamente contabilizzate le spese relative ai diversi interventi. Mantenendo separati i diversi interventi effettuati, è possibile considerare ogni intervento in maniera autonoma. Ciò comporta che per ciascun intervento è possibile scegliere se fruire direttamente della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi ovvero se optare per lo sconto in fattura/cessione del credito. In tale ultimo caso va presentata una comunicazione di opzione per ciascun intervento effettuato, in base ai codici identificativi dei diversi interventi agevolabili per i quali è possibile esercitare le citate opzioni. Da ciascuna delle citate comunicazioni scaturisce un credito (suddiviso in rate annuali con relativo codice univoco) per il quale trovano applicazione le possibilità di utilizzo/cessione illustrate con la Faq 19 maggio 2022.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 23 maggio 2022, nn. 287, 288, 289 e 290

Superbonus: ulteriori chiarimenti

I chiarimenti sulla detrazione del 110% prevista dall'articolo 119, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) riguardano:

1) i limiti di spesa (Risposta 287). Tra gli interventi trainati rientra, a determinate condizioni, anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici. In tale ipotesi l'ammontare complessivo delle spese ammesso alla detrazione è pari a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Come chiarito con la Cm 24/E/2020, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui l'installazione di impianti solari fotovoltaici sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica. Quindi nell'ipotesi di realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, che rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza. Ciò in quanto, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l'eventuale collegamento funzionale tra l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico e l'intervento di ristrutturazione edilizia, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi;

2) i lavori agevolabili (Risposta 288). Il conduttore di un'unità immobiliare – di proprietà di una società – che sostiene spese per interventi di efficienza energetica con il consenso del proprietario ha diritto alla detrazione del 110% (cfr. anche Risposte Interpello 804 e 805 del 2021) qualora tale immobile faccia parte di un edificio in condominio, mentre è escluso dall'agevolazione qualora l'unità immobiliare non sia funzionalmente autonoma e non disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e faccia parte di un edificio interamente di proprietà di tale società, trattandosi di una fattispecie non ammessa al Superbonus;

3) la demolizione e ricostruzione (Risposta 289). Con il parere 2 febbraio 2021, prot. n. 1156 la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam (tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus). In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Per un intervento di realizzazione di sistema centralizzato a biomassa a servizio di due alloggi, trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume attualmente non riscaldato. Con specifico riferimento all'intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi e tenuto conto che, in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantito dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal Dm 26 giugno 2015 (cd. Decreto «Requisiti Minimi»), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni, va valorizzata la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli infissi;

4) la verifica del requisito della prevalenza residenziale dei fabbricati oggetto di interventi (Risposta 290). Nel caso in esame si tratta di interventi – sulle parti comuni di un edificio – che comportano il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari presenti. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50%, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni. Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio (Cm 24/E/2020). Ai fini della predetta verifica occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del Dpr 138/1988. Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso di una o più unità immobiliari all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione risultante al termine dei lavori.

Immobili/Bonus edilizi

Circolare agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E

Bonus edilizi e cessione dei crediti: nuovi chiarimenti

La circolare, che fa seguito alle Faq pubblicate sul sito web dell'agenzia in data 3 febbraio, 17 marzo e 19 maggio 2022, fa il punto sulle novità intervenute sui bonus edilizi e sulla disciplina della cessione dei crediti d'imposta. Tra i vari chiarimenti forniti segnaliamo i seguenti.

Congruità delle spese

L'articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che i prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal Dm 6 agosto 2020, devono ritenersi applicabili, retroattivamente, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come previsto dal citato comma 13-bis, per detti interventi – in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi ivi previsti e ai fini dell'attestazione della congruità delle spese – è possibile utilizzare i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, come pure i prezzari individuati nel citato Dm 6 agosto 2020. Viene chiarito che il Decreto Mite 14 febbraio 2022 (che ha stabilito i valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre fare riferimento per l'asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus e dei bonus diversi) si applica agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022) e agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).

Detrazione delle spese per visto di conformità e attestazione di congruità

Come previsto dall'articolo 121, comma 1-ter, Dl 34/2020, anche per i bonus diversi dal Superbonus sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa (ad esempio redatti ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito). La detrazione, benché introdotta dalla Legge di bilancio 2022, spetta anche per le spese sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, come previsto dall'articolo 3-sexies, Dl 228/2021 (Decreto Milleproroghe).

Esonero dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità

L'esonero da visto di conformità e attestazione di congruità, in caso di cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 (articolo 3-sexies, Dl 228/2021), scatta per i bonus diversi dal Superbonus (per il quale sono sempre richiesti), relativamente alle opere classificate come «attività di edilizia libera» ai sensi della normativa di settore e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel bonus facciate (articolo 121, comma 1-ter, Dl 34/2020).

Realizzazione di autorimesse pertinenziali

Secondo l'articolo 121, comma 2, Dl 34/2020 – introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2022 – è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche in proprietà comune, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir. Data la decorrenza della norma, introdotta dalla Legge di bilancio 2022, il contribuente può optare per la cessione del credito delle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021, come pure per lo sconto in fattura e per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022. Tra i soggetti cui spetta la detrazione può essere incluso anche il futuro acquirente, purché sia registrato il preliminare di compravendita entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente si avvale della detrazione, ovvero entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione del credito.

Cessione dei crediti

Tra le diverse disposizioni, che hanno interessato la disciplina della cessione dei crediti (articolo 121, Dl 34/2020), ha trovato spazio un recente intervento del Dl 50/2022 (Decreto Aiuti), laddove il legislatore ha previsto, a partire dal 1° maggio 2022, la possibilità per le banche di effettuare una cessione a favore dei clienti professionali privati che siano correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione. Quanto al divieto delle cessioni parziali (articolo 121, comma 1-quater, Dl 34/2020), l'agenzia ritiene che tale divieto s'intenda riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Inoltre, è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, il credito d'imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 23 maggio 2022

Monopattini elettrici e biciclette: percentuale del bonus spettante

È stata determinata la percentuale del credito d'imposta spettante, di cui all'articolo 44, comma 1-septies, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. L'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta poteva essere presentata all'agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022 (Provvedimento 28 gennaio 2022). Il bonus spettante alle persone fisiche – che hanno sostenuto spese per l'acquisto dei beni e servizi citati – nella misura massima di 750 euro e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, è pari al 100% dell'importo del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata. Ciò in quanto le domande validatamente presentate e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti, tenuto conto delle spese agevolabili indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022.

Agevolazioni/Regimi fiscali

Circolare agenzia delle Entrate 25 maggio 2022, n. 17/E

Docenti e ricercatori trasferitisi in Italia: estensione del regime agevolato

L'agenzia fornisce chiarimenti in relazione all'estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, Dl 31 maggio 2010, n. 78 e dell'articolo 1, comma 763, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022). Con il documento di prassi l'agenzia cerca di porre rimedio ad alcuni dubbi interpretativi emersi in seguito al Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022. Il comma 763 della Legge di bilancio 2022 – in vigore dal 1° gennaio 2022 – ha introdotto la facoltà, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di richiedere il prolungamento a 8, 11 e 13 anni della durata del regime agevolativo mediante assolvimento di un onere una tantum, in presenza di condizioni legate, alternativamente, alla presenza di uno o più figli minorenni o all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia. Analogamente aveva fatto il comma 3-ter dell'articolo 44, Dl 78/2010, per il quale è possibile il prolungamento del regime agevolativo in relazione al trasferimento, da parte di docenti e ricercatori, avvenuto nel corso dell'anno 2020.L'agenzia precisa che i requisiti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi devono essere posseduti al momento dell'esercizio dell'opzione. Nello specifico: a) il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo deve sussistere nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento dell'onere di ingresso (la circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita dei benefici fiscali); b) nel caso di acquisto dell'unità immobiliare, il termine di 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione (per divenire proprietario dell'immobile senza decadere dal beneficio) va calcolato dal giorno del versamento e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all'effettuazione del versamento. Il Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022 ha previsto che, per esercitare la facoltà, i lavoratori dipendenti presentino un'apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. Il primo periodo di beneficio fiscale, per i soggetti che si sono trasferiti prima del 2020, è rappresentato dal terzo periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia. Inoltre, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, la presentazione dev'essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Entro gli stessi termini va effettuato il versamento, mediante F24, dell'onere di ingresso. Diversamente, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento dell'onere di ingresso. La previsione del termine transitorio del 27 settembre 2022 per i soli soggetti, per i quali il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31 dicembre 2021, poneva il dubbio circa la facoltà di accesso alla proroga per i soggetti che, trasferitisi nel 2016 o nel 2017, non si trovassero, a tale data, in costanza di regime. La circolare in esame precisa che anche detti soggetti possano esercitare l'opzione, dato che beneficiavano del regime di favore alla data del 31 dicembre 2019 (requisito richiesto dall'articolo 1, comma 763, legge 234/2021), a condizione che gli stessi soddisfino, all'atto dell'opzione (ovvero all'atto del versamento), i requisiti di legge previsti per il prolungamento in esame. Tenuto conto, però, che la Legge di bilancio, che ha esteso la possibilità del prolungamento del regime di favore, è entrata in vigore solo nel 2022, ne deriva che il predetto regime opera solo a decorrere dall'anno d'imposta 2022, computando però gli ulteriori periodi dal periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia.

Redditi di lavoro autonomo/Soggetto non residente

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 maggio 2022, n. 285

Attività di lavoro autonomo svolta da un soggetto estero

Viene analizzato il trattamento fiscale (Iva e imposte dirette) relativo al reddito da attività di lavoro autonomo svolta da un soggetto residente all'estero (Paesi Bassi) (attività di consulenza resa ad un ministero italiano).Viene precisato che, nel caso in cui il consulente non residente utilizzi le strutture logistiche presenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del ministro, integrando così i requisiti della sussistenza di una sede fissa di affari in Italia, occorrerà applicare sui compensi erogati la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% (articolo 25, comma 2, Dpr 600/1973). Con riferimento alla normativa convenzionale, l'articolo 14 del Trattato contro le doppie imposizioni sottoscritto tra Italia e Paesi Bassi dispone la tassazione nello Stato di provenienza dei redditi di lavoro autonomo solo in presenza, in tale Stato, di una base fissa di cui il non residente dispone abitualmente e per la parte ad essa riferibile. La sede fissa può essere costituita anche da un locale o da una stanza di proprietà di altri soggetti che, tuttavia, sia a disposizione del lavoratore autonomo per la sua attività o parte della stessa. Ai fini Iva, poiché il ministero non risulta titolare di partita Iva, la prestazione di servizi non è territorialmente rilevante in Italia (articolo 7-ter, comma 1, lettera b), Dpr 633/1972).

Redditi di lavoro dipendente/Rimborso spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2022, n. 294

Acquisto di strumenti informatici: trattamento fiscale del rimborso della spesa

L'analisi operata dall'agenzia riguarda il trattamento fiscale – ai fini dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir – del rimborso delle spese per l'acquisto di pc, laptop o tablet in favore di lavoratori dipendenti trasferiti all'estero con figli in età scolare. In particolare, il datore di lavoro intende offrire a tale categoria di lavoratori la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a favore dei figli iscritti in istituti scolastici per l'acquisto di strumenti informatici come parte integrante del materiale didattico, oltre che il rimborso delle spese per il test d'ingresso per l'ammissione alla scuola. Si ricorda che non concorre a formare il reddito il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l'acquisto di pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti degli istituti scolastici, per fruire dei servizi di educazione e istruzione (Rm 37/E/2021); rientrano nella citata disposizione le erogazioni di somme al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari (Cm 238/E/2000). Pertanto, non costituisce reddito di lavoro dipendente il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici da parte dei lavoratori che rientrano nella categoria dei dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (transferred employees), purché l'offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. I transferred employees possono qualificarsi come una categoria di dipendenti. Per quanto riguarda il rimborso dell'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso, si ritiene che lo stesso non generi reddito di lavoro dipendente, in quanto può rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.

Anagrafe tributaria/Comunicazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 23 maggio 2022

Comunicazioni da parte degli operatori finanziari

Sono state disposte modifiche, applicabili a partire dal 1° gennaio 2023, circa le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973. Quanto ai termini, le modifiche attengono a quelli relativi alle comunicazioni mensili (attualmente sono effettuate entro il mese successivo mentre, a partire dal 1° giugno 2023, andranno trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo; il sabato è considerato giorno non lavorativo) ed annuali (attualmente sono effettuate entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni mentre, dal 2023, la comunicazione sarà effettuata entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; il sabato è considerato giorno non lavorativo), nonché a quelli del consolidamento dei dati all'Archivio dei rapporti finanziari. Quanto a quest'ultimo aspetto, le comunicazioni dei dati contabili, trasmesse oltre il termine di scadenza (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento), sono tecnicamente consentite solo con invio ordinario. Decorso tale termine, che ha valenza esclusivamente a fini tecnici, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con invio straordinario. Le variazioni ordinarie, riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, intervenute nel mese precedente, devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione). Le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano ai rapporti, evidenziati nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso, vanno corrette entro 90 giorni dalla data della segnalazione. È stata ridefinita la giacenza media annua ed il relativo calcolo, sono stati chiariti i concetti di «saldo contabile» e di «rapporto di valuta» in merito ai dati oggetto di comunicazione annuale, come pure i concetti di «servizio di pagamento» e di «contratto di convenzionamento». Nelle specifiche tecniche sono state precisate anche le modalità di rappresentazione dei rapporti espressi in criptovalute e altri valori virtuali.

Servizi telematici/Accesso

Provvedimento agenzia delle Entrate 20 maggio 2022

Agenti immobiliari: accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2-undecies, Dl 6 novembre 2021, n. 152 vengono definite le modalità di accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte degli agenti immobiliari. A tal fine è stata prevista la predisposizione di un nuovo servizio web, ancora da attivare, e di una procedura transitoria per consentire comunque l'accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate. La data di attivazione del servizio verrà resa nota con comunicato pubblicato sul sito Internet dell'agenzia, unitamente alle istruzioni per l'accesso al servizio stesso, per la compilazione della richiesta e per l'estrazione delle planimetrie. Gli agenti immobiliari possono accedere al sistema di consultazione purché iscritti al REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) e muniti di specifica delega conferita dall'intestatario catastale dell'immobile. Il delegante comunica all'agenzia delle Entrate il conferimento della delega tramite apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito dell'agenzia stessa. Il delegato accede con le proprie credenziali all'area riservata del sito dell'agenzia e compila ed invia la richiesta di consultazione della planimetria. Quanto alla procedura transitoria, nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l'attivazione del servizio con le modalità descritte, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (pec) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell'agenzia, unitamente alla delega ricevuta.

Accertamento delle imposte/Antiriciclaggio

Dm 11 marzo 2022, n. 55, GU 25 maggio 2022, n. 121

Antiriciclaggio: regolamento per formazione, accesso e consultazione del registro dei titolari effettivi

È stato pubblicato il regolamento che dispone la formazione (comunicazione), accesso e consultazione del registro relativo ai dati e alle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verrà emanato un Decreto da parte del Mise – in attuazione di quanto previsto dal Dpr 581/1995 – per individuare il modello che sarà utilizzato per la comunicazione dei dati presso le Camere di Commercio. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno avvenire entro 60 giorni dall'operatività del sistema, che verrà accertato con provvedimento del Mise. Tutte le imprese, i trust e gli istituti giuridici affini, che si costituiranno dopo l'entrata in vigore del registro, dovranno comunicare i dati dei propri titolari effettivi entro 30 giorni dalla loro iscrizione nei rispettivi registri o la loro costituzione (per i trust). Sempre entro 30 giorni andranno comunicate le variazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. I dati e le informazioni comunicati dovranno essere confermati annualmente e in ogni caso entro 12 mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, o dalla data dell'ultima comunicazione della loro variazione o conferma. Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata anche contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro delle imprese. Dovranno essere comunicati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo, nonché, per le imprese dotate di personalità giuridica: l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, Dlgs 231/2007; ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di proprietà, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, Dlgs 231/2007. Per le persone giuridiche private, andranno comunicati: il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione dell'ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Accertamento delle imposte/Isa

Circolare agenzia delle Entrate 25 maggio 2022, n. 18/E

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2021: rassegna delle novità

L'agenzia esamina gli elementi relativi agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2021 che sono del tutto analoghi a quelli degli anni passati. Ciò in quanto il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno. Pertanto, la circolare non contiene indicazioni e indirizzi interpretativi aventi carattere di novità. Ad ogni modo, vengono illustrati: a) gli interventi straordinari sugli Indici; b) la modulistica; c) gli ulteriori dati forniti dall'agenzia (cd. «variabili precalcolate»), che sono i medesimi di quelli dello scorso anno; d) il software applicativo «Il tuo ISA 2022», la cui struttura è analoga quella degli Isa degli anni precedenti; e) il regime premiale.

Fiscalità internazionale/Transfer pricing

Circolare agenzia delle Entrate 24 maggio 2022, n. 16/E

Prezzi di trasferimento: definizione e individuazione dell'intervallo di libera concorrenza

Sono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del Tuir), con particolare riguardo alle novità in materia, al Dm 14 maggio 2018 (contenente le disposizioni attuative del citato articolo 110, comma 7), alle Linee Guida Ocse, nonché alla definizione di intervallo di libera concorrenza e alla sua corretta individuazione (articolo 6, Dm 14 maggio 2018). Quanto a questi ultimi aspetti, la circolare ritiene che si consideri conforme al principio di libera concorrenza quell'intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l'operazione controllata. In particolare: a) se l'analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità, andrà preso in considerazione l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (cd. «full range»), ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza; b) se le transazioni all'interno dell'intervallo di valori non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l'operazione controllata, è necessario fare riferimento agli strumenti statistici al fine di restringere l'intervallo e, quindi, rafforzarne l'affidabilità, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni. In entrambi i casi tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza. Se l'indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, l'impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell'indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche. Qualora l'impresa non dovesse fornire alcuna prova, ovvero se la prova fornita non dovesse risultare soddisfacente, l'Amministrazione finanziaria dovrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo. Le rettifiche dovranno essere argomentate in maniera puntuale.

Dichiarazioni dei redditi/Precompilata

Risoluzione agenzia delle Entrate 23 maggio 2022, n. 22/E

Sistema Tessera Sanitaria: sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dlgs 175/2014, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli operatori sanitari (quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari) sono tenuti a inviare (comunicare) al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Il termine «comunicazione» contenuto nella norma sanzionatoria relativa alla trasmissione dei dati si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file) o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. Pertanto, per le violazioni degli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014, si applica la sanzione per ogni documento di spesa errato od omesso. Nello specifico la sanzione amministrativa è di 100 euro per ogni documento di spesa, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all'articolo 12, Dlgs 472/1997 (con un massimo di 50.000 euro); tale sanzione è definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997, utilizzando il codice tributo 8912. Qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base, su cui applicare le percentuali di riduzione, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 25 maggio 2022, n. 121

Indice dei prezzi al consumo di aprile 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente di -0,2%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 5,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 7,0%.