Imposte

Pensionati dall’estero, si amplia il numero dei comuni per la flat tax del 7%

La conversione del Dl Sostegni ter include tra i centri in cui trasferirsi anche quelli colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il limite di abitanti viene unificato per tutti a 20mila unità

di Alberto Crosti e Stefano Vignoli

Si amplia il numero dei comuni in cui è possibile trasferirsi per beneficiare del regime dei pensionati neo-residenti previsto dall’articolo 24-ter del Tuir. È l’effetto dell’articolo 6-ter introdotto in conversione del Dl 4/2022 (decreto Sostegni ter).

L’impatto delle modifiche

In realtà la norma in questione opera una doppia modifica. Da un lato, l’agevolazione consistente in una flat tax al 7% è estesa anche a chi si trasferisce nei comuni che hanno subito gli eventi sismici del 6 aprile 2009 (terremoto dell’Aquila), mentre in precedenza poteva accedere al regime soltanto il pensionato che risiedeva in un comune colpito dai terremoti del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (terremoti di Amatrice, Norcia, Visso).

Dall’altro lato, viene aggiornato il requisito dimensionale dei comuni in cui occorre trasferirsi prevedendo l’unico limite di 20mila abitanti. In precedenza il regime era accessibile a chi si trasferiva nel Mezzogiorno in un comune con popolazione inferiore a 20mila abitanti, mentre per i comuni terremotati il limite veniva ridotto a 3mila abitanti. Limite ora modificato nell’ultima versione dell’articolo 24-ter del Tuir, così anche per i comuni terremotati il limite diventa 20mila.

Le caratteristiche del regime

Ma facciamo un passo indietro. L’articolo 24-ter del Tuir ha introdotto un regime opzionale in favore dei pensionati esteri che prevede l’assoggettamento alla flat tax al 7% dei redditi di fonte estera esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, che percepiscono una pensione erogata da soggetto estero e che trasferiscono la residenza in un comune del centro Italia colpito da eventi sismici ovvero in un comune del Mezzogiorno con meno di 20mila abitanti.

Il regime dei pensionati, introdotto nel 2019, ha una durata massima di dieci periodi di imposta e prevede anche l’esenzione ai fini Ivie, Ivafe e di compilazione del quadro RW, mentre non prevede alcuna agevolazione per i redditi e patrimonio di fonte italiana soggetti a tassazione ordinaria.

L’elenco dei comuni colpiti da terremoto

Per l’individuazione dei comuni che hanno subito terremoti nel periodo 24 agosto 2016 – 18 gennaio 2017 si può fare riferimento alla lista (richiamata dall’articolo 24-ter del Tuir) individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del Dl 189/2016. La lista, che elenca 140 comuni, ne comprende 27 nella fascia dai 3 ai 20mila abitanti che permettono ora l’accesso al regime dei pensionati (ad esempio Corridonia, Norcia, San Severino Marche, Tolentino).

Continuano invece a restare esclusi i comuni di maggiori dimensioni ancorché presenti nella lista allegata al Dl 189/2016 (Ascoli Piceno, Fabriano, Macerata, Teramo, Spoleto, Rieti). A tal proposito, però, andrebbe considerata la situazione negativa derivante dagli eventi sismici, anche i comuni più grandi avrebbero tutto l’interesse, sociale ed economico, a ricevere pensionati dall’estero, in particolare se si considera che questa agevolazione non pare abbia avuto numerose adesioni.

Il sisma del 6 aprile 2009

In riferimento ai comuni interessati dal terremoto del 6 aprile 2009, l’articolo 24-ter non richiama invece alcuna lista ed è pertanto auspicabile che intervengano chiarimenti che aiutino a definire il perimetro dei comuni interessati.

La decorrenza

Considerata l’entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-ter il giorno dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», avvenuta il 28 marzo 2022, può sicuramente beneficiare del regime il neo-residente che si trasferisce in uno di questi comuni a partire dal 29 marzo 2022.

L’accesso al regime non pare inoltre precluso a chi ha già trasferito la residenza dal 1° gennaio 2022 ovvero, considerata l’unitarietà del periodo di imposta, dal 3 luglio 2021, in quanto la residenza fiscale decorre in entrambi i casi dal periodo di imposta 2022. Anche su questo punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento dell’Agenzia.

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