I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 28 aprile al 5 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2023, n. 308

Cessione di sistemi anti-abbandono in auto: aliquota applicabile

Se i dispositivi di sicurezza anti-abbandono in auto (articolo 3, Dm 2 ottobre 2019, n. 122) sono venduti congiuntamente al seggiolino (articolo 172 del Codice della Strada), ricorrendo i presupposti per l'accessorietà (articolo 12, Dpr 633/1972), l'intera operazione è soggetta all'aliquota Iva del 5% (Tabella A, Parte II-bis, numero 1-sexies), allegata al Dpr 633/1972). Diversamente, se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è, dunque, soggetta all'aliquota Iva ordinaria.

Imposta di soggiorno/Dichiarazione

Comunicato ministero Economia e Finanze 2 maggio 2023

Dichiarazione annuale per l'anno 2022: disponibili i nuovi applicativi

Viene annunciato che sono disponibili per l'uso – a partire dall'8 maggio 2023 – i nuovi applicativi per compilare e inviare telematicamente (attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate, alla sezione «Servizi») la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022 (tributo, introdotto dall'articolo 4, Dlgs 23/2011, che può essere istituito dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte). In alternativa, la dichiarazione per l'imposta di soggiorno può essere trasmessa utilizzando i canali telematici Entratel/Fisconline. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo. Si ricorda, altresì, che la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno dev'essere presentata: a) dal soggetto gestore della struttura ricettiva (articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 23/2011); b) oppure, per conto di quest'ultimo, dal dichiarante diverso dal gestore (ad esempio il rappresentante, il curatore fallimentare, l'erede); c) per quanto attiene alle locazioni brevi (locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa), dal soggetto che incassa il canone ovvero da quello che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (articolo 4, comma 5-ter, Dl 50/2017). La dichiarazione può anche essere presentata, per conto dei suddetti soggetti, da parte di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998 o delegato al servizio del «Cassetto fiscale» dell'agenzia delle Entrate o al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi» della stessa agenzia. Modello e istruzioni sono reperibili sul sito del Mef nella sezione «Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno». Gli intermediari, quali ad esempio le agenzie immobiliari, che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in Comuni diversi, dovranno presentare una dichiarazione in ciascun Comune di riferimento. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura che va dal 100% al 200% dell'importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, Dlgs 471/1997.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 maggio 2023, n. 310

Tax credit ZES: solo per beni strumentali nuovi

Il credito d'imposta di cui al combinato disposto dell'articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015 e dell'articolo 5, comma 2, Dl 91/2017 (cd. credito d'imposta ZES) spetta a fronte di investimenti in beni strumentali (anche immobili) nuovi. Per poter ottenere il beneficio, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa: quindi, devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Inoltre, devono possedere il carattere della novità. Il beneficio fiscale non spetta, invece, per i beni già utilizzati, come pure non spetta nel caso di interventi di ampliamento su beni immobili non dotati del requisito della novità. In questo ultimo caso, il credito d'imposta si applica limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento. Nel rispondere ad un quesito relativo all'applicazione dell'agevolazione ad un compendio immobiliare, costruito nel 2015 ma ceduto negli anni successivi presso la curatela fallimentare, l'agenzia delle Entrate premette che l'articolo 4, Dl 91/2017, da ultimo modificato dall'articolo 37, Dl 36/2022 – per favorire la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree – ha previsto la possibilità di istituire le ZES, all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del medesimo Decreto. La ZES rappresenta una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento Ue 1315/2013. Inizialmente era stato previsto dal legislatore un credito d'imposta, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per effetto delle modifiche introdotte nel 2022, il credito d'imposta è stato esteso all'acquisto di terreni ed all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 e valido, per effetto della legge di Bilancio 2023, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 267, legge 29 dicembre 2022, n. 197). Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, lo stesso credito d'imposta è stato esteso esclusivamente all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti (Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 322). Ciò posto, il comma 98 dell'articolo 1, legge 208/2015, come da ultimo modificato dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 265-267, legge 197/2022), stabilisce che le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, nonché nelle zone assistite della Regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 (credito d'imposta Mezzogiorno). Secondo l'agenzia, dato il richiamo alle disposizioni di cui al menzionato articolo 1, comma 98 e seguenti, con riferimento al credito d'imposta ZES, devono ritenersi validi, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti con la circolare 34/E/2016, secondo la quale i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Inoltre, il credito d'imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi. Pertanto, secondo la prassi, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. L'agenzia ritiene che il requisito della novità debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del credito d'imposta ZES: quindi, il costo sostento per l'acquisto del compendio immobiliare in questione non è agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità. Però, nel caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 380/2001), all'articolo 3, lettera e.1), considera come «interventi di nuova costruzione», anche l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell'immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

Agevolazioni/Contributi

https://www.bonusvista.it/home/

Bonus vista: dal 5 maggio invio delle istanze

Dal 5 maggio 2023 è possibile presentare le istanze per accedere al cd. «bonus vista», di cui all'articolo 1, commi 437-439, legge 178/2020; Dm 21 ottobre 2022). L'agevolazione, consistente in un contributo in forma di voucher dell'importo di 50 euro, intende favorire l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Il contributo è destinato ai cittadini con basso tenore di vita con l'obiettivo di sostenere le spese per la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza pandemica. In particolare, possono accedere al beneficio coloro che dispongono di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, riferita a un ISEE non superiore a 10.000 euro. Il bonus vista può essere richiesto una sola volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l'ISEE. La domanda dev'essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma web www.bonusvista.it, direttamente dal cittadino utilizzando SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (CNS). I cittadini beneficiari potranno scegliere tra due modalità di accesso al contributo: voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall'emissione presso gli esercizi commerciali registrati; rimborso di 50 euro per l'acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive. Il rimborso è ammissibile per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. L'istanza di rimborso dev'essere presentata entro 60 giorni dall'attivazione dell'applicazione web, ovvero entro il 3 luglio 2023. Il contributo viene erogato su richiesta e fino a esaurimento del finanziamento previsto dalla legge. Sulla piattaforma sarà possibile consultare la lista dei punti vendita che aderiscono all'iniziativa, tramite mappa geografica.

Regime forfetario/Cause di esclusione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 maggio 2023, n. 311

Limite di reddito di lavoro dipendente: non rileva la sua tassazione in Italia

Costituisce causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014) il possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 30.000 euro (comma 57, lettera d-ter della norma citata, secondo cui non possono avvalersi del regime di favore «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»). Secondo la circolare 10/E/2016 «tale limite .... non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario». Con la finalità di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali, è previsto che la verifica della soglia di 30.000 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato. Anche la Risposta Interpello 368/2021 ha precisato che non vanno considerate esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; pertanto, se la cessazione del rapporto avviene, ad esempio, a giugno 2023, la stessa non sarebbe idonea a evitare di considerare la soglia dei 30.000 euro sul 2022, ai fini dell'applicabilità del regime per una nuova attività avviata a giugno dello stesso anno 2023. Il limite va determinato a prescindere dalla tassazione in Italia dei redditi o dall'ammontare delle imposte corrisposte. Per cui, come nel caso in esame, il regime agevolato è precluso al contribuente (ex dipendente della Commissione europea) che intende trasferirsi in Italia ed aprire una partita Iva, ma che percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di importo eccedente i 30.000 euro, anche se questa sia esente da imposte in Italia (in base all'articolo 12 del Protocollo n. 7 «Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea» allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Tfue). Alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare 10/E/2016 citata, l'agenzia ritiene che la previsione normativa della lettera d-ter) esclude dalla fruizione del beneficio i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di 30.000 euro, quello che rileva per l'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza (non la tassazione) di simili redditi e il loro ammontare. Pertanto, il regime forfetario è escluso per il contribuente che percepisce una pensione di vecchiaia riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, eccedente i 30.000 euro, anche se questa è esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del menzionato Protocollo n. 7 allegato al Tfue.

Contenzioso/Processo telematico

Dm 21 aprile 2023, GU 3 maggio 2023, n. 102

Processo tributario telematico: nuove regole tecniche

Sono state apportate modifiche all'articolo 3, comma 3, Dm 23 dicembre 2013, n. 163, che contiene le regole tecniche del processo tributario telematico (Ptt, obbligatorio ai sensi dell'articolo 16, comma 5, Dl 119/2018) per il deposito telematico di atti e documenti. Si segnalano le seguenti novità: 1) il Ptt consente di depositare presso il Sigit (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema. La firma digitale resta una facoltà (articolo 1, numero 5, lettera b, Dm 21 aprile 2023); 2) è prevista, nel sistema di controllo, bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. Quindi, già durante la fase di caricamento dei file, ossia prima della loro trasmissione, viene attivato il sistema di controllo sull'integrità, sulle dimensioni e sul formato dei file che possono determinare un errore; 3) si ammette la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime (è il caso, ad esempio, della difesa affidata a più professionisti), a condizione che almeno una di esse risulti valida (cfr. articolo 1, numero 3, lettera c, Dm 21 aprile 2023. Si evita così l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 22, Dlgs 546/1992); 4) vengono accettati a sistema i file nel formato EML (Electronic mail). Si tratta dell'estensione del file che viene adoperato solitamente per allegare e provare la notifica operata a mezzo Pec degli atti processuali (novellato articolo 10, comma 2, Dm 4 agosto 2015). Con l'accettazione del file EML sulla piattaforma del Sigit (articolo 1, numeri 2 e 5, lettera b), Dm 21 aprile 2023) viene a essere consentita l'apertura del messaggio di posta elettronica e dei suoi allegati anche da parte delle segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria. Tale modalità è alternativa all'allegazione del file in formato .pdf delle ricevute di accettazione e di consegna, che comunque resta possibile (circolare Mef 4 luglio 2019, n. 1, paragrafo 4.3). Resta ferma la dimensione massima di ogni singolo documento digitale caricabile presso il Sigit, che resta ferma a 10 MB; 5) si prevede la validità della firma PADES (estensione del file .pdf; cfr. il novellato articolo 10, comma 1, lettera d), Dm 4 agosto 2015, in ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10266/2018 e alla circolare Mef 4 luglio 2019, n. 1), già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (circolare 4 luglio 2019, n. 1/DF). Le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 maggio 2023.

Società/Titolari effettivi

Dm MiMIT 12 aprile 2023, GU 20 aprile 2023, n. 93

Nuovo modello TE: specifiche tecniche per la comunicazione dei dati del titolare effettivo

Il Decreto approva le specifiche tecniche relative al nuovo modello TE utilizzabile per la comunicazione alla Camera di Commercio dei dati dei titolari effettivi da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, di trust o istituti giuridici affini.

Trust/Regime fiscale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2023, n. 309

Trust opaco e attribuzioni al beneficiario residente: trattamento fiscale applicabile

L'analisi riguarda il trattamento fiscale delle attribuzioni effettuate da un trust americano a favore di un beneficiario residente in Italia. Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir prevede che sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2 del Tuir, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73. Pertanto, come chiarito nella circolare 34/E/2022, paragrafo 3.3 se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, le «attribuzioni» di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non «individuato») sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa («redditi corrisposti»). In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponde, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni da parte del trust. Tale posizione interpretativa e la novella legislativa di cui all'articolo 44 del Tuir, trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia. Tali disposizioni si applicano alla generalità dei trust opachi esteri «stabiliti» in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir. Nel caso esaminato del «complex trust» statunitense soggetto localmente a una tassazione nominale non inferiore al 50% di quella applicabile in Italia, esso è inquadrabile come «trust opaco» stabilito in un Paese a fiscalità non privilegiata. Le attribuzioni ai beneficiari residenti in Italia non sono, quindi, soggetti ad ulteriore tassazione a differenza di quanto accade quando il trust opaco è soggetto a una tassazione nominale privilegiata.

Terzo Settore/Statuti

Avviso pubblico ministero del Lavoro 2 maggio 2023, n. 34/5549

Enti associati alle reti: modello standard degli statuti

Vengono fornite le istruzioni che le reti associative dovranno seguire per ottenere l'approvazione dello statuto standard, da utilizzare facoltativamente, messo a disposizione dalle reti agli enti ad esse aderenti, come previsto dalla circolare ministero del Lavoro 2/2021. Lo schema di statuto è conforme alle previsioni del Codice del Terzo Settore, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale. L'adozione dei modelli standard consente di ridurre i tempi per l'iscrizione al RUNTS (da 60 a 30 giorni; cfr. articolo 47, commi 3 e 4 del Codice del Terzo Settore). A tal fine, gli enti che, in sede di prima iscrizione o di variazione, intendano utilizzare il modello dovranno indicare nella premessa un'apposita dicitura in cui dare evidenza del fatto che lo statuto è stato redatto in conformità con il modello predisposto dalla rete associativa e approvato con apposito decreto. Di seguito la dicitura da inserire: «Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa xy e approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. .. del ../../../». In mancanza di tale inserimento nell'apposito campo della dicitura, l'ufficio del RUNTS potrà non applicare la riduzione dei tempi procedimentali. Nel caso di modello approvato successivamente all'adozione dello statuto, ma fedele a quello che ha ottenuto l'approvazione ministeriale, la dicitura dovrà essere inserita a sistema nel campo note. L'adesione al modello standard va fatta presentando istanza di approvazione del modello di statuto standard (firmata digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa) mediante il format messo a disposizione dal ministero, da inviare unitamente allo statuto in formato word o pdf, tramite Pec (all'indirizzo dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it). Gli enti che possono sottoporre all'approvazione del ministero del Lavoro i modelli standard di statuto sono esclusivamente gli Enti del Terzo Settore iscritti nella sezione «reti associative» del RUNTS. Nel caso in cui s'intenda sottoporre al ministero più modelli standard (ad esempio, qualora la rete predisponga uno statuto per l'affiliato che intende acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale e uno statuto per chi vuole assumere la veste di organizzazione di volontariato), sarà possibile presentare un modello per volta, sottoponendo il secondo solo dopo che sia stata definita la precedente istanza. Quanto al procedimento di approvazione, il ministero, verificata la regolarità formale della richiesta, procede all'esame della documentazione predisposta dalla rete associativa avendo la possibilità di richiedere integrazioni, nel corso dell'attività istruttoria, da fornire entro 30 giorni per la definizione della pratica. Nel caso di esito positivo, il modello standard – approvato con apposito decreto direttoriale – verrà pubblicato all'interno di una sezione ad hoc sul sito del ministero del Lavoro (sezione «Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese»).

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 4 maggio 2023, n. 103

Indice dei prezzi al consumo di marzo 2023

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2023, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (118,0 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente di -0,5%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 7,4%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 14,2%.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 aprile 2023, n. 18/E

Ravvedimento operoso per ritenute sul modello 770: codici tributo per il versamento

Vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 o F24 Enti pubblici (EP), delle sanzioni da ravvedimento (articolo 17, Dlgs 472/1997), relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770, nonché delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

I codici da indicare nella sezione Erario sono:

- 8947 (896E per il modello F24EP), Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

- 8948 (897E per il modello F24EP), Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;

- 8949 (898E per il modello F24EP), Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale).

I codici da indicare nella sezione Regioni sono:

- 8950, Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

- 8951 (849E per il modello F24EP), Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi.

I codici da indicare nella sezione Imu e altri tributi locali sono:

- 8952, Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

- 8953 (895E per il modello F24EP), Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi.

Inoltre, accanto al sostanzioso pacchetto di nuovi codici tributo, vengono soppressi e ridenominati altri codici (per l'elenco completo si rinvia al documento di prassi in esame).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 2 maggio 2023, n. 19/E

Cessione di bonus edilizi: nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione

La risoluzione istituisce i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, sisma bonus e bonus barriere architettoniche (articolo 121, Dl 34/2020), relativi alle opzioni inviate all'agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2023. Ciò al fine di distinguere i crediti per i quali s'intende optare per la possibilità offerta dal Decreto Aiuti-quater (articolo 9, comma 4, Dl 176/2022), che consente ai fornitori e cessionari di beneficiare, previa comunicazione da inviare all'agenzia delle Entrate, della rateizzazione lunga (10 rate annuali di pari importo), delle quote non utilizzate dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all'agenzia stessa entro il 31 marzo 2023. I nuovi codici, quindi, si utilizzeranno per i crediti di cui alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023, al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite il modello F24. Di conseguenza, ai codici tributo 7708 e 7718 previsti dalla risoluzione 71/E/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, con la risoluzione in esame si aggiungono i seguenti identificativi:

- 7709 denominato «CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023»;

- 7719 denominato «SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023»;

- 7738 denominato «CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023»;

- 7739 denominato «SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023»;

- 7710 denominato «CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023»;

- 7740 denominato «SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023».

Continuano ad utilizzarsi i codici tributo, istituiti con le risoluzioni 83/E/2020, 12/E/2022 e 71/E/2022, utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023. Inoltre, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 (si tratta del Provvedimento che ha definito le modalità attuative della rateizzazione lunga in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023). La norma prevede che ciascuna nuova rata annuale, derivante dalla ripartizione della rata originaria, possa essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non possa essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. Ciò premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- 7771 denominato «SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022»;

- 7772 denominato «SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022»;

- 7773 denominato «ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022».

I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente con i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Nel campo «anno di riferimento» del modello F24 dev'essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito.In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l'agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'agenzia.

Decreto Lavoro/Agevolazioni

Dl 4 maggio 2023, n. 48, GU 4 maggio 2023, n. 103

Decreto Lavoro: misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mercato del lavoro

Il Decreto, in vigore dal 5 maggio 2023, contiene una serie di misure volte a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (ulteriore riduzione dei contributi; introduzione dell'assegno per inclusione che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile; previsione di nuovi incentivi per le assunzioni; revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro; previsione di nuove legittime causali per la stipula di contratti di lavoro a termine; prestazioni occasionali nel settore turistico e termale), alcune aventi decorrenza immediata e altre che saranno applicabili dal 2024. Con riguardo agli aspetti di natura fiscale e in materia di contenzioso, si segnalano i seguenti:

1) viene disposto l'incremento della soglia dei fringe benefit (articolo 51, comma 3, terzo periodo, Dpr 917/1986) a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico (articolo 12, comma 2, Dpr 917/1986). Inoltre, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Resta quindi ferma per i dipendenti senza figli a carico l'ordinaria soglia di 258,23 euro. Per completezza, si ricorda che i datori di lavoro possono anche erogare ai lavoratori (a prescindere dalla soglia applicabile, 3.000 o 258,23 euro) il «bonus carburante» di 200 euro, riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni (articolo 1, comma 1, Dl 5/2023);

2) le sanzioni amministrative per le omissioni contributive (articolo 2, comma 1-bis, Dl 12 settembre 1983, n. 463) passano «da euro 10.000 a euro 50.000» alla più contenuta misura «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»;

3) con riguardo al cuneo fiscale, viene innalzata al 4% la misura dell'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione aumenta fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. Pertanto, la riduzione per i lavoratori con reddito fino a 35.000 euro arriva al 6% complessivo, mentre per coloro che hanno un reddito fino a 25.000 euro il taglio arriva al 7% della retribuzione imponibile;

4) viene elevata a 15.000 euro annui la soglia di utilizzo dei voucher (per erogare il compenso a chi svolge prestazioni occasionali) per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento. Viene, inoltre, previsto che il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori citati, si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.